L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante Codice delle Assicurazioni Private; in particolare gli articoli n. 134 (Attestazione sullo stato del rischio) e n. 170-bis (Durata del contratto); Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; in particolare l'art. 13 (istituzione dell'IVASS); Visto il titolo IV del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, recante disposizioni in materia di «Informativa via web al contraente»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Considerato che l'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevede l'obbligo per le imprese di assicurazione di inserire le informazioni riportate negli attestati di rischio in una Banca dati elettronica detenuta da un soggetto pubblico o, qualora gia' esistente, da un soggetto privato; Considerata l'esigenza di ridefinire la disciplina in materia di attestazione sullo stato del rischio dei contratti r.c. auto in conformita' con l'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, attualmente disciplinata dal regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, cosi' come modificato dal provvedimento ISVAP n. 2590 dell'8 febbraio 2008; adotta il seguente: Regolamento Art. 1 Definizioni 1. Nel presente Regolamento si intendono per: a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni private); b) «impresa» o «assicuratore»: l'impresa di assicurazione autorizzata in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile auto nonche' l'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro dello S.E.E, abilitata in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile auto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi; c) «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore» o, in breve, «r.c.a.»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilita' del vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; d) «contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; e) «avente diritto»: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria); f) «attestazione sullo stato del rischio» o «attestato di rischio»: il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato; g) «banca dati degli attestati di rischio» o, in breve, «banca dati»: la banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio; h) «classe di merito aziendale»: categoria alla quale il contratto e' assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola impresa e correlata alla sinistrosita' pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosita' della garanzia prestata; i) «classe di merito CU»: categoria alla quale il contratto e' assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall'IVASS, con proprio provvedimento, che tutte le imprese devono indicare nell'attestato di rischio accanto alla classe di merito aziendale a fini di confrontabilita' delle offerte assicurative r.c. auto; j) «periodo di osservazione»: il periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo; l) «regole evolutive»: modalita' definite rispettivamente dalla singola impresa e dall'IVASS relative alla variazione nel tempo della classe di merito aziendale di cui alla lettera h) e della classe di merito CU di cui alla lettera i); m) «contratto di leasing»: contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.