IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d)  e
ss.mm.ii.; 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  Commissione  del  10
luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni  che  all'art.  15  prevede  per   il   controllo   delle
disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa  comunitaria  per
la produzione dei  prodotti  vitivinicoli  l'utilizzo  di  metodi  di
analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali  d'analisi
dei vini e dei mosti dell'OIV; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)
n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in  particolare  l'art.
80, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario,  atti
di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo
5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte  II  dell'allegato
VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati  e
pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del  vino
(OIV), a meno che tali  metodi  siano  inefficaci  o  inadeguati  per
conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
Europeo e del Consiglio del  17  dicembre  che  all'art.  80,  ultimo
comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di
esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati; 
  Visto il citato regolamento (UE)  n.  1308/2013  che  all'art.  146
prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei  laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  decreto  14  ottobre  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 4 novembre 2014 con il
quale al laboratorio Regione Siciliana - Istituto regionale del  vino
e dell'olio - Ente di Ricerca della Regione Siciliana - IRVO, ubicato
in  Marsala  (TP),  Via  Trapani   n.   133,   e'   stata   rinnovata
l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi  nel  settore
vitivinicolo; 
  Considerato che con il decreto 14 ottobre 2014  sopra  indicato  il
laboratorio  Regione  Siciliana  -  Istituto  regionale  del  vino  e
dell'olio - Ente di Ricerca della Regione Siciliana - IRVO - Sede  di
Marsala e' stato autorizzato a eseguire tutte le analisi per il quale
risultava  accreditato  secondo  il  certificato  di   accreditamento
rilasciato da ACCREDIA in data 27 luglio 2014; 
  Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela  ai  sensi
dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed annullare il
decreto 14  ottobre  2014,  poiche'  il  citato  laboratorio  Regione
Siciliana - Istituto regionale del vino e dell'olio - Ente di Ricerca
della Regione  Siciliana  -  IRVO  -  Sede  di  Marsala  puo'  essere
autorizzato solo per i metodi di analisi  raccomandati  e  pubblicati
dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV e non,
puo' essere autorizzato invece, per  tutti  i  metodi  per  il  quale
risulta accreditato da ACCREDIA con certificato del 27 luglio 2014; 
  Considerata altresi' la nota del 1° aprile 2015  con  la  quale  e'
stato  comunicato  al  laboratorio  Regione  Siciliana   -   Istituto
regionale del vino e  dell'olio  -  Ente  di  Ricerca  della  Regione
Siciliana - IRVO - Sede di Marsala l'avvio del procedimento ai  sensi
dell'art.  7  della  legge  7   agosto   1990,   n.   240,   relativo
all'annullamento del citato decreto del 14 ottobre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' annullato, in autotutela, il decreto  del  14  ottobre  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  256
del 4 novembre  2014,  recante  il  «Rinnovo  dell'autorizzazione  al
laboratorio  Regione  Siciliana  -  Istituto  regionale  del  vino  e
dell'olio - Ente di Ricerca della Regione Siciliana -  IRVO,  ubicato
in Marsala (TP), Via Trapani n. 133 al rilascio  dei  certificati  di
analisi nel settore vitivinicolo». 
  2. Sono salvi  gli  atti  eventualmente  compiuti  dal  laboratorio
Regione Siciliana - Istituto regionale del vino e dell'olio - Ente di
Ricerca della Regione Siciliana - IRVO - Sede di  Marsala  fino  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 28 aprile 2015 
 
                                         Il direttore generale: Gatto