IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d)  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  Commissione  del  10
luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni  che  all'art.  15  prevede  per   il   controllo   delle
disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa  comunitaria  per
la produzione dei  prodotti  vitivinicoli  l'utilizzo  di  metodi  di
analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali  d'analisi
dei vini e dei mosti dell'OIV; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)
n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in  particolare  l'art.
80, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario,  atti
di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo
5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte  II  dell'allegato
VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati  e
pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del  vino
(OIV), a meno che tali  metodi  siano  inefficaci  o  inadeguati  per
conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
Europeo e del Consiglio del  17  dicembre  che  all'art.  80,  ultimo
comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di
esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati; 
  Visto il citato regolamento (UE)  n.  1308/2013  che  all'art.  146
prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei  laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  decreto  17  gennaio  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2012 con  il
quale al laboratorio Pa.L.Mer. S.c.a.r.l., ubicato  in  Latina  Scalo
(LT), Via Carrara n. 12/A, e'  stata  rinnovata  l'autorizzazione  al
rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo; 
  Considerato che con il decreto 17 gennaio 2012  sopra  indicato  il
laboratorio Pa.L.Mer. S.c.a.r.l.  e'  stato  autorizzato  a  eseguire
tutte le analisi  per  il  quale  risultava  accreditato  secondo  il
certificato di accreditamento  rilasciato  da  ACCREDIA  in  data  10
novembre 2011; 
  Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela  ai  sensi
dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241,  ed  annullare
il decreto 17 gennaio 2012, poiche' il citato  laboratorio  Pa.L.Mer.
S.c.a.r.l. puo' essere autorizzato  solo  per  i  metodi  di  analisi
raccomandati e pubblicati  dall'Organizzazione  internazionale  della
vigna e del vino (OIV), e non, puo' essere  autorizzato  invece,  per
tutti i metodi per il  quale  risulta  accreditato  da  ACCREDIA  con
certificato del 10 novembre 2011; 
  Considerata altresi' la nota del 1° aprile 2015  con  la  quale  e'
stato comunicato al  laboratorio  Pa.L.Mer.  S.c.a.r.l.  l'avvio  del
procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.  240,
relativo all'annullamento del citato decreto del 17 gennaio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' annullato, in autotutela, il decreto  del  17  gennaio  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  23
del 28 gennaio  2012,  recante  il  «Rinnovo  dell'autorizzazione  al
laboratorio Pa.L.Mer. S.c.a.r.l., ubicato in Latina Scalo  (LT),  Via
Carrara n. 12/A, in Roma al rilascio dei certificati di  analisi  nel
settore vitivinicolo». 
  2. Sono salvi  gli  atti  eventualmente  compiuti  dal  laboratorio
Pa.L.Mer. S.c.a.r.l. fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 28 aprile 2015 
 
                                         Il direttore generale: Gatto