IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti, il sistema  cooperativo  e  le  gestioni
                            commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies c.c.; 
  Visto il d.lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4
secondo comma; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazione   ed
integrazioni; 
  Visto il D.P.C.M. n. 158  del  5  dicembre  2013,  «Regolamento  di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria conclusa  in  data
31 luglio 2014 e della relazione di mancato accertamento concluso  il
2 dicembre 2014 dalle quali  sono  emerse  a  carico  della  societa'
cooperativa «Otacilia - Societa' cooperativa edilizia», con  sede  in
Roma, delle irregolarita' gestionali, presupposto per l'adozione  del
presente provvedimento, tra le quali: 
    mancata esibizione della documentazione giustificativa del debito
della cooperativa quantificato in Euro 675.030,67 nei  confronti  del
Consorzio Vesta e delle relative registrazioni contabili; 
    mancata esibizione della fattura  del  pagamento  di  €  400.000,
effettuato a mezzo effetti dal  Consorzio  Casa  Castelli  per  conto
della cooperativa Otacilia, a  saldo  e  stralcio  del  debito  dalla
stessa vantato nei confronti del Consorzio Vesta a seguito di accordo
transattivo ratificato dall'assemblea dei soci della  Cooperativa  in
data 16 novembre 2010; 
    mancata esibizione dei libri  e  della  documentazione  contabile
antecedenti il 2010; 
    omesso versamento  del  contributo  di  revisione  per  i  bienni
2011/2012 e  2013/2014  all'Associazione  confederazione  cooperative
Italiane e della  maggiorazione  del  10%  dovuta  dalle  cooperative
edilizie all'erario; 
  Preso atto che la cooperativa ha aderito fino al 2010 al «Consorzio
Vesta», sottoposto ad indagine da parte dell'Autorita' Giudiziaria  e
nei confronti del quale da parte  del  Tribunale  di  Roma  e'  stato
disposto, tra l'altro, il sequestro  preventivo  di  tutte  le  quote
sociali della cooperativa e la nomina di un  Amministratore  unico  e
custode delle  quote  ed  e'  stato,  altresi',  adottato  da  questa
Amministrazione   il    provvedimento    di    liquidazione    coatta
amministrativa; 
  Dato atto che con delibera di Giunta regionale del 20  giugno  2003
n. 524 la cooperativa e' stata  ammessa  al  finanziamento  ai  sensi
delle leggi nn. 179/92 e 493/93 per la realizzazione di un intervento
nel Comune di Marino, che con delibera di Giunta comunale  il  Comune
di Marino ha assegnato alla Cooperativa il lotto 15 nel Piano di Zona
Costa Caselle per la realizzazione di n. 13 alloggi e che in data  31
marzo 2011 e' stata firmata la convenzione con il Comune di Marino; 
  Preso  atto  che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che   i
provvedimenti di ammissione della  Cooperativa  ai  finanziamenti  da
parte della regione Lazio, l'assegnazione delle aree  edificabili  da
parte del Comune di Marino, nonche' la firma della convenzione con lo
stesso Comune sono avvenuti  prima  delle  ammissioni  degli  attuali
soci, quando la cooperativa che  attualmente  aderisce  al  Consorzio
Case Castelli, aderiva al Consorzio Vesta; 
  Considerato, pertanto, che ad oggi nessuno  dei  soci  regolarmente
iscritti,  ammessi  nel  2012,  risulta  aver  mai  partecipato  alle
decisioni sul programma la cui convenzione con il Comune di Marino e'
stata firmata il 31 marzo 2011,  con  conseguente  riflesso  negativo
sulla natura mutualistica dell'Ente stesso; 
  Considerato che a fronte del debito quantificato in Euro 675.030,67
nei  confronti  del  Consorzio   Vesta,   per   pagamenti   derivanti
dall'attuazione del programma in Marino  -  loc.  Costa  Caselle,  la
cooperativa ha accettato la proposta del Consorzio Case  Castelli  di
Marino disposto ad anticipare alla cooperativa, a mezzo  effetti  con
scadenza mensili, la somma di € 400.000 che  la  cooperativa  avrebbe
girato al Consorzio Vesta a saldo e stralcio di ogni pretesa a fronte
del recesso dal Consorzio Vesta  e  dell'adesione  all'interno  della
propria compagine per procedere  all'avvio  e  alla  conclusione  del
programma edilizio; 
  Tenuto conto che del pagamento dei citati 400.000 euro non e' stata
esibita alcuna fattura e che detta transazione, fa ricadere  i  costi
sui  soci  attualmente  presenti   nella   compagine   sociale,   pur
trattandosi di  spese  antecedenti  alla  data  di  ammissione  degli
stessi,  atteso  che  dalle   risultanze   della   citata   ispezione
straordinaria, e'  emerso  che  nella  cooperativa  dal  2010  si  e'
verificato  un  notevole  avvicendamento  all'interno  della   platea
sociale, con un totale rinnovamento nel 2012; 
  Considerato che tali costi,  senza  una  preventiva  individuazione
della causale riconducibile al programma che  coinvolge  gli  attuali
soci, non appaiono giustificati e che sul punto gli ispettori avevano
richiesto  una  ricostruzione  organica  ed   analitica   dell'intera
posizione  debitoria  dell'ente,  che  tenesse  conto  dei  pregressi
rapporti con il Consorzio Vesta e del  passaggio  al  Consorzio  Casa
Castelli e che la stessa non e' stata esibita; 
  Considerato  che  tale  richiesta  era   finalizzata,   attesa   la
variazione   dell'intera   platea   sociale,    a    verificare    le
responsabilita' pro quota  in  capo  ai  soci  receduti  al  fine  di
escludere l'ipotesi che i soci receduti non siano chiamati  in  causa
per rispondere del loro debito pro quota; 
  Considerato che la  cooperativa  Otacilia  -  Societa'  cooperativa
edilizia, diffidata a sanare le irregolarita' riscontrate  nel  corso
dell'ispezione  straordinaria,  si  e'   sottratta   all'accertamento
impedendo la verifica dell'eventuale superamento della situazione  di
irregolarita' accertata; 
  Vista la nota ministeriale n. 0030242 inviata via  PEC  in  data  5
marzo 2015, con la  quale,  ai  sensi  dell'art.  7  della  legge  n.
241/1990, e' stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione
del  provvedimento  di  gestione  commissariale   di   cui   all'art.
2545-sexiesdecies c.c. che prevedeva il  termine  di  15  giorni  per
l'inoltro di eventuali osservazioni; 
  Preso atto che non sono  pervenute  controdeduzioni  in  ordine  al
provvedimento proposto; 
  Visto il parere favorevole espresso in  data  21  aprile  2015  dal
Comitato centrale per le Cooperative, previsto dall'art. 4,  comma  4
del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Giuseppe Pisano; 
  Ritenuto opportuno affidare al medesimo  professionista  l'incarico
nelle gestioni commissariali a carico delle cooperative gia' aderenti
al Consorzio Vesta, in considerazione della  sostanziale  omogeneita'
delle criticita' rilevate e della conseguente utilita', in termini di
economicita' ed efficacia, di  una  gestione  unitaria  dei  relativi
commissariamenti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' revocato  il  consiglio  di  amministrazione  della  soc.  coop.
«Otacilia - Societa' cooperativa edilizia», con sede  in  Roma,  c.f.
80132.610587, costituita in data 11 novembre 1971.