IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d)  e
ss.mm.ii.; 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  Commissione  del  10
luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni  che  all'art.  15  prevede  per   il   controllo   delle
disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa  comunitaria  per
la produzione dei  prodotti  vitivinicoli  l'utilizzo  di  metodi  di
analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali  d'analisi
dei vini e dei mosti dell'OIV; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)
n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in  particolare  l'art.
80, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario,  atti
di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo
5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte  II  dell'allegato
VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati  e
pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del  vino
(OIV), a meno che tali  metodi  siano  inefficaci  o  inadeguati  per
conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del  17  dicembre  che  all'art.  80,  ultimo
comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di
esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati; 
  Visto il citato regolamento (UE)  n.  1308/2013  che  all'art.  146
prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei  laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  decreto  27  gennaio  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 del 10 febbraio 2012 con il
quale al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli -  Direzione
interregionale per la Toscana, l'Umbria e la Sardegna - Laboratori  e
servizi  chimici  -  Laboratorio  chimico  di  Cagliari,  ubicato  in
Cagliari, Via Santa Gilla n. 88, e' stata rinnovata  l'autorizzazione
al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo; 
  Considerato che con il decreto 27 gennaio 2012  sopra  indicato  il
laboratorio  Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli   -   Direzione
interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria - Laboratori  e
servizi  chimici  -  Laboratorio  chimico  di   Cagliari   e'   stato
autorizzato a eseguire  tutte  le  analisi  per  il  quale  risultava
accreditato secondo il certificato di  accreditamento  rilasciato  da
ACCREDIA in data 27 settembre 2011; 
  Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela  ai  sensi
dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed annullare il
decreto 27 gennaio 2012, poiche' il citato laboratorio Agenzia  delle
dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la  Toscana,  la
Sardegna e l'Umbria - Laboratori  e  servizi  chimici  -  Laboratorio
chimico di Cagliari puo' essere autorizzato  solo  per  i  metodi  di
analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione  internazionale
della vigna e del vino (OIV) e non, puo' essere  autorizzato  invece,
per tutti i metodi per il quale risulta accreditato da  ACCREDIA  con
certificato del 27 settembre 2011; 
  Considerata altresi' la nota del 1 aprile  2015  con  la  quale  e'
stato comunicato al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli -
Direzione interregionale per la Toscana, la  Sardegna  e  l'Umbria  -
Laboratori e  servizi  chimici  -  Laboratorio  chimico  di  Cagliari
l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della  legge  7  agosto
1990, n. 240, relativo all'annullamento del  citato  decreto  del  27
gennaio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' annullato, in autotutela, il decreto  del  27  gennaio  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  34
del 10 febbraio 2012,  recante  il  "Rinnovo  dell'autorizzazione  al
laboratorio  Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli   -   Direzione
interregionale per la Toscana, l'Umbria e la Sardegna - Laboratori  e
servizi  chimici  -  Laboratorio  chimico  di  Livorno,  ubicato   in
Cagliari, Via Santa Gilla  n.  88  al  rilascio  dei  certificati  di
analisi nel settore vitivinicolo". 
  2. Sono salvi  gli  atti  eventualmente  compiuti  dal  laboratorio
Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la
Toscana, la Sardegna e l'Umbria -  Laboratori  e  servizi  chimici  -
Laboratorio chimico di Cagliari fino alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 28 aprile 2015 
 
                                         Il direttore generale: Gatto