IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d)  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  Commissione  del  10
luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni  che  all'art.  15  prevede  per   il   controllo   delle
disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa  comunitaria  per
la produzione dei  prodotti  vitivinicoli  l'utilizzo  di  metodi  di
analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali  d'analisi
dei vini e dei mosti dell'OIV; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)
n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in  particolare  l'art.
80, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario,  atti
di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo
5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte  II  dell'allegato
VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati  e
pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del  vino
(OIV), a meno che tali  metodi  siano  inefficaci  o  inadeguati  per
conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 80,  ultimo
comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di
esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati; 
  Visto il citato regolamento (UE)  n.  1308/2013  che  all'art.  146
prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei  laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  decreto  16  maggio  2013,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 30 maggio 2013 con  il
quale al laboratorio G.R. Biochemilab S.r.l. - Societa' unipersonale,
ubicato  in  Modena,  Via   Imola   n.   14,   e'   stata   rinnovata
l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi  nel  settore
vitivinicolo; 
  Considerato che con il decreto 16 maggio  2013  sopra  indicato  il
laboratorio G.R. Biochemilab S.r.l. - Societa' unipersonale e'  stato
autorizzato a eseguire  tutte  le  analisi  per  il  quale  risultava
accreditato secondo il certificato di  accreditamento  rilasciato  da
ACCREDIA in data 18 aprile 2013; 
  Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela  ai  sensi
dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241,  ed  annullare
il  decreto  26  marzo  2014,  poiche'  il  citato  laboratorio  G.R.
Biochemilab S.r.l. - Societa' unipersonale, puo'  essere  autorizzato
solo  per   i   metodi   di   analisi   raccomandati   e   pubblicati
dall'Organizzazione internazionale della vigna e del  vino  (OIV),  e
non, puo' essere autorizzato invece, per tutti i metodi per il  quale
risulta accreditato da ACCREDIA con certificato del 18 aprile 2013; 
  Considerata altresi' la nota del 2 aprile  2015  con  la  quale  e'
stato comunicato al laboratorio G.R. Biochemilab  S.r.l.  -  Societa'
unipersonale, l'avvio del procedimento ai  sensi  dell'art.  7  della
legge 7 agosto 1990, n. 240,  relativo  all'annullamento  del  citato
decreto del 16 maggio 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' annullato, in autotutela, il  decreto  del  16  maggio  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  125
del 30  maggio  2013,  recante  il  «Rinnovo  dell'autorizzazione  al
laboratorio G.R. Biochemilab S.r.l. - Societa' unipersonale,  ubicato
in Modena, via Imola n. 14, al rilascio dei  certificati  di  analisi
nel settore vitivinicolo». 
  2. Sono salvi gli atti eventualmente compiuti dal laboratorio  G.R.
Biochemilab S.r.l. - Societa' unipersonale, fino alla data di entrata
in vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 28 aprile 2015 
 
                                         Il direttore generale: Gatto