IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo  16,  lettera
d) e ss.mm.ii.; 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  Commissione  del  10
luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni  che  all'art.  15  prevede  per   il   controllo   delle
disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa  comunitaria  per
la produzione dei  prodotti  vitivinicoli  l'utilizzo  di  metodi  di
analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali  d'analisi
dei vini e dei mosti dell'OIV; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)
n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in  particolare  l'art.
80, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario,  atti
di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo
5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte  II  dell'allegato
VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati  e
pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del  vino
(OIV), a meno che tali  metodi  siano  inefficaci  o  inadeguati  per
conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del  17  dicembre  che  all'art.  80,  ultimo
comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di
esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati; 
  Visto il citato regolamento (UE)  n.  1308/2013  che  all'art.  146
prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei  laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  decreto  7  dicembre  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre  2012  con
il quale  al  laboratorio  Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli -
Direzione  interregionale  per  l'Emilia  Romagna   e   le   Marche -
Laboratori  e  servizi  chimici -  Laboratorio  chimico  di  Bologna,
ubicato in Bologna, Viale P. Pietramellara n. 1/2, e' stata rinnovata
l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi  nel  settore
vitivinicolo; 
  Considerato che con il decreto 7 dicembre 2012  sopra  indicato  il
laboratorio  Agenzia  delle  dogane  e   dei   monopoli -   Direzione
interregionale per  l'Emilia  Romagna  e  le  Marche -  Laboratori  e
servizi chimici - Laboratorio chimico di Bologna e' stato autorizzato
a eseguire tutte  le  analisi  per  il  quale  risultava  accreditato
secondo il certificato di accreditamento rilasciato  da  Accredia  in
data 12 settembre 2012; 
  Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela  ai  sensi
dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed annullare il
decreto 7 dicembre 2012, poiche' il citato laboratorio Agenzia  delle
dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per l'Emilia Romagna
e le Marche - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio  chimico  di
Bologna  puo'  essere  autorizzato  solo  per  i  metodi  di  analisi
raccomandati e pubblicati  dall'Organizzazione  internazionale  della
vigna e del vino (OIV e non,  puo'  essere  autorizzato  invece,  per
tutti i metodi per il  quale  risulta  accreditato  da  Accredia  con
certificato del 12 settembre 2012; 
  Considerata altresi' la nota del 2 aprile  2015  con  la  quale  e'
stato comunicato al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli -
Direzione  interregionale  per  l'Emilia  Romagna   e   le   Marche -
Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Bologna l'avvio
del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto  1990,  n.
240, relativo all'annullamento del  citato  decreto  del  7  dicembre
2012; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' annullato, in autotutela, il decreto  del  7  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  297
del 21 dicembre 2012,  recante  il  «Rinnovo  dell'autorizzazione  al
laboratorio  Agenzia  delle  dogane  e   dei   monopoli -   Direzione
interregionale per  l'Emilia  Romagna  e  le  Marche -  Laboratori  e
servizi chimici - Laboratorio chimico di Bologna, ubicato in Bologna,
Viale P. Pietramellara n. 1/2 al rilascio dei certificati di  analisi
nel settore vitivinicolo». 
  2. Sono salvi  gli  atti  eventualmente  compiuti  dal  laboratorio
Agenzia delle dogane e dei monopoli -  Direzione  interregionale  per
l'Emilia  Romagna  e  le  Marche -  Laboratori  e  servizi  chimici -
Laboratorio chimico di Bologna fino alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 28 aprile 2015 
 
                                         Il direttore generale: Gatto