LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  recante
«Testo  Unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52», e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 24 della legge  28  dicembre  2005,  n.  262,  recante
«Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari», e successive modificazioni; 
  Visto   il   «Regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il
funzionamento della  Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la
borsa», adottato con deliberazione n. 8674 del  17  novembre  1994  e
successive modificazioni; 
  Visto il «Regolamento sul procedimento sanzionatorio della  Consob,
ai sensi dell'art.  24  della  legge  28  dicembre  2005,  n.  262  e
successive modificazioni», adottato con  delibera  n.  18750  del  19
dicembre  2013,  entrata  in  vigore  in  data  10  marzo   2014,   e
successivamente modificato con delibera n. 18774 del 29 gennaio  2014
e n. 19016 del 3 settembre 2014 (di seguito anche il «Regolamento sul
procedimento sanzionatorio»); 
  Vista la propria delibera n. 15086  del  21  giugno  2005,  recante
«Disposizioni organizzative e procedurali  relative  all'applicazione
di  sanzioni  amministrative  e  istituzione  dell'Ufficio   sanzioni
amministrative» e successivamente modificata con  delibera  n.  18750
del 19 dicembre 2013; 
  Vista la propria delibera n.  17582  del  7  luglio  2011,  recante
«Definizione delle funzioni  e  dei  compiti  demandati  alle  Unita'
organizzative   a   seguito    della    ridefinizione    dell'assetto
organizzativo dell'istituto», come modificata dalle delibere n. 18287
del 25 luglio 2012 e n. 18312 del 12 settembre 2012; 
  Ritenuto  opportuno  modificare  il  testo  del   Regolamento   sul
procedimento  sanzionatorio  al  fine  di  consentire   ai   soggetti
destinatari delle lettere di contestazione degli addebiti la facolta'
di  instaurare,  nell'ambito  del  procedimento  di  applicazione  di
sanzioni amministrative di competenza  della  Consob,  una  ulteriore
fase  di  contraddittorio  avente  ad  oggetto  il  contenuto   della
relazione finale predisposta dall'Ufficio sanzioni amministrative; 
  Considerato che nel documento di consultazione pubblicato  in  data
22 aprile 2015, fra l'altro, si rappresentava la determinazione della
Commissione di prevedere un  regime  transitorio  per  l'applicazione
delle nuove disposizioni  ai  procedimenti  pendenti  all'entrata  in
vigore   delle   modifiche   regolamentari,   nonche',   nelle   more
dell'entrata  in  vigore  delle  suddette  modifiche,  di   procedere
all'invio della relazione finale dell'Ufficio sanzioni amministrative
in relazione ai procedimenti pendenti per i quali si  fosse  conclusa
la fase istruttoria del procedimento; 
  Valutate le osservazioni formulate  in  risposta  al  documento  di
consultazione; 
  Considerato che nel documento sugli esiti  della  consultazione  si
rappresentano, tra l'altro, le determinazioni  della  Commissione  in
ordine  all'invio  ai   soggetti   destinatari   delle   lettere   di
contestazione ai quali e' gia' stata trasmessa  la  relazione  finale
dell'Ufficio sanzioni amministrative, dell'integrazione relativa alla
proposta di determinazione della sanzione; 
  Considerato che: 
    nelle more  dell'adozione  delle  modifiche  al  Regolamento  sul
procedimento  sanzionatorio,  si  e'  provveduto  a  trasmettere,  ai
soggetti destinatari  delle  lettere  di  contestazione  che  abbiano
formulato deduzioni difensive e per i quali si e'  conclusa  la  fase
istruttoria  del  procedimento,  le  Relazioni  finali   dell'Ufficio
sanzioni   amministrative,   successivamente   integrate    con    la
comunicazione della parte relativa alla  proposta  di  determinazione
della sanzione; 
    con   specifico   riferimento    ai    casi    di    procedimenti
plurisoggettivi,   le   relazioni   finali   dell'Ufficio    sanzioni
amministrative sono state trasmesse a tutti  i  soggetti  destinatari
purche' almeno uno di essi abbia formulato deduzioni difensive; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Modifiche al Regolamento 
             sul procedimento sanzionatorio della Consob 
 
  1. Il «Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob,  ai
sensi dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e  successive
modificazioni», adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e
successive modificazioni, e' modificato come segue: 
    1) All'art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  Il  termine  di
conclusione del procedimento sanzionatorio e' stabilito  in  duecento
giorni e decorre  dal  trentesimo  giorno  successivo  alla  data  di
perfezionamento per i destinatari della notificazione  della  lettera
di  contestazione  degli   addebiti.   Nel   caso   di   procedimento
sanzionatorio avviato nei confronti di  piu'  soggetti,  il  predetto
termine, da considerarsi unico per tutti i destinatari della  lettera
di contestazione, decorre dal trentesimo giorno successivo alla  data
di perfezionamento dell'ultima notificazione. La data di  conclusione
dei  procedimenti  sanzionatori  e'  resa  nota  nel  sito   internet
dell'Istituto con modalita' idonee a garantire la riservatezza.»; 
      b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        i. dopo la  lettera  c)  e'  aggiunta  la  seguente:  «c-bis)
l'indicazione del numero univoco del procedimento;»; 
        ii. dopo la lettera d) e' aggiunta la  seguente:  «d-bis)  la
comunicazione  che  la  data  di  conclusione  del  procedimento   e'
consultabile  nel  sito  internet   della   Consob,   successivamente
all'espletamento delle procedure di notificazione  della  lettera  di
contestazione degli addebiti;»; 
        iii. dopo la lettera f)  e'  aggiunta  la  seguente:  «f-bis)
l'indicazione della facolta'  per  i  destinatari  della  lettera  di
contestazione degli addebiti  che  abbiano  presentato  le  deduzioni
scritte ai sensi dell'art. 5, comma  2,  ovvero  abbiano  partecipato
all'audizione prevista dall'art. 5, comma 4,  di  presentare  proprie
deduzioni  finali  scritte  alla  Commissione   nei   trenta   giorni
successivi alla data di ricezione della relazione finale dell'Ufficio
sanzioni amministrative prevista dall'art. 6, comma 4;». 
    2) All'art. 5, il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  I
destinatari della lettera di contestazione degli addebiti  esercitano
il proprio diritto  di  difesa  nella  fase  istruttoria,  anche  con
l'assistenza di terzi, mediante la presentazione di deduzioni scritte
e documenti, l'accesso agli atti  nonche'  l'audizione  personale  in
merito  agli  addebiti  contestati.  Inoltre,  ai  destinatari  della
lettera di contestazione degli addebiti, che  abbiano  presentato  le
deduzioni scritte ai  sensi  dell'art.  5,  comma  2  ovvero  abbiano
partecipato all'audizione prevista dall'art. 5, comma 4, e' trasmessa
la relazione dell'Ufficio  Sanzioni  Amministrative  per  l'esercizio
della facolta' prevista dall'art. 8, comma 2.». 
    3) All'art. 6,  il  comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.
All'esito dell'esame degli atti  del  procedimento  e  a  conclusione
della fase istruttoria, l'Ufficio Sanzioni Amministrative  predispone
una relazione finale nella quale formula proposte motivate in  merito
alla  sussistenza  della  violazione  contestata  e  alla   specifica
determinazione della sanzione ovvero in merito  all'archiviazione,  e
la trasmette alla Commissione entro  trentacinque  giorni  precedenti
alla scadenza del termine di conclusione del procedimento.». 
  4) L'art. 8 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 8 (Fase decisoria). - 1.  Contestualmente  alla  trasmissione
alla Commissione, fatti salvi  i  tempi  occorrenti  per  l'eventuale
traduzione in  lingua  straniera,  la  relazione  finale  predisposta
dall'Ufficio sanzioni amministrative,  con  l'omissione  delle  parti
sottratte all'esercizio del  diritto  di  accesso,  e'  trasmessa  ai
destinatari  della  lettera  di  contestazione  degli  addebiti,  che
abbiano presentato le deduzioni scritte ai sensi dell'art.  5,  comma
2, ovvero abbiano partecipato  all'audizione  prevista  dall'art.  5,
comma 4. 
  2. Entro il trentesimo giorno successivo  alla  data  di  ricezione
della relazione dell'Ufficio Sanzioni  Amministrative  da  parte  dei
destinatari della lettera di contestazione degli addebiti, gli stessi
possono presentare alla Commissione proprie  controdeduzioni  scritte
in replica alle considerazioni dell'Ufficio sanzioni  amministrative.
Qualsiasi documento presentato successivamente  a  tale  termine  non
sara' preso in considerazione. 
  3. Nel caso previsto al comma 1,  il  termine  di  conclusione  del
procedimento sanzionatorio e' sospeso dalla data  di  protocollazione
della  relazione  dell'Ufficio  sanzioni  amministrative  fino   alla
scadenza del  termine  per  la  presentazione  delle  controdeduzioni
scritte da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la relazione
dell'Ufficio sanzioni amministrative. 
  4.  Le  controdeduzioni  scritte  previste  al  comma  2  replicano
sinteticamente    alle    considerazioni    dell'Ufficio     sanzioni
amministrative in merito  alla  sussistenza  e  alla  gravita'  della
violazione contestata. Qualora,  in  presenza  di  motivate  ragioni,
superino le 15 pagine, esse riportano un indice e una  sintesi  delle
argomentazioni difensive presentate. 
  5. Il procedimento sanzionatorio  si  conclude  con  l'adozione  da
parte della Commissione del provvedimento sanzionatorio, dell'atto di
archiviazione  ovvero  della  proposta  di  applicazione  di   misura
sanzionatoria di competenza di altra Amministrazione o Autorita'. 
  6. I provvedimenti o gli atti previsti dal comma 5 sono  notificati
o comunicati ai destinatari  della  lettera  di  contestazione  degli
addebiti. 
  7. La disciplina prevista dal presente articolo  si  applica  anche
nel  caso  in  cui  la  Commissione  richieda  all'Ufficio   sanzioni
amministrative  una   relazione   integrativa.   L'Ufficio   sanzioni
amministrative provvede alla trasmissione della relazione integrativa
entro 45 giorni dalla richiesta,  salve  motivate  ragioni.  In  tale
ipotesi, il termine di conclusione del procedimento e' sospeso  dalla
data della richiesta della relazione integrativa  fino  al  ventesimo
giorno successivo alla scadenza  del  termine  per  la  presentazione
delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto che  ha  ricevuto
per ultimo la relazione integrativa.».