IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, concernente l'«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 novembre 2012, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile» registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 2012, reg. n. 10, foglio n. 184; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti in data 29 aprile 2014, n. 1155, con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli e' stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 9 aprile 2014 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3,della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed e' stata attribuita la titolarita' del centro di responsabilita' amministrativa n. 13 - «Protezione civile» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 marzo 2009, n. 74, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile; Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 28 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni attuative ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2008»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2014, n. 200, con il quale, nell'abrogare il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2008, e' stata dettata una nuova disciplina organica in materia di concessioni delle benemerenze del Dipartimento della protezione civile; Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, con il quale si riserva ad un decreto del capo del Dipartimento della protezione civile l'individuazione delle caratteristiche delle insegne, i criteri di conferimento, nonche' ogni eventuale altro aspetto di natura procedurale; Ritenuto di dover introdurre regole, procedure e specifiche attuative nell'ambito dei principi stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014; Decreta: Art. 1 Avvio del procedimento 1. Il procedimento concessivo, a titolo collettivo o individuale, dell'attestazione di pubblica benemerenza si avvia a seguito d'istanza rivolta dagli organismi proponenti al Dipartimento della protezione civile. 2. Gli organismi che possono avanzare proposte di conferimento sono le amministrazioni, gli enti pubblici e privati, le istituzioni ed organizzazioni costituenti le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, esclusivamente se in possesso di codice fiscale. 3. Le proposte di conferimento debbono essere inviate entro tre mesi dalla data di cessazione dello stato di emergenza relativo all'evento per il quale si richiede la concessione della benemerenza di protezione civile. 4. Entro tre mesi a far data dalla pubblicazione del presente decreto e' possibile richiedere la concessione della benemerenza di protezione civile per gli eventi il cui stato di emergenza e' cessato nel periodo compreso tra il 29 agosto 2014, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014, e la data della pubblicazione del presente decreto.