IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 23  agosto  1988,  n.  400,  recante  la  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni
ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  concernente
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche
ed integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001,  n.  343  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, concernente  l'«Ordinamento  delle  strutture  generali
della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  7
novembre 2012, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento
della protezione civile» registrato alla Corte dei conti in  data  20
dicembre 2012, reg. n. 10, foglio n. 184; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  9
aprile 2014, registrato alla Corte dei conti in data 29 aprile  2014,
n. 1155, con il quale al Prefetto dott.  Franco  Gabrielli  e'  stato
conferito, ai sensi degli articoli 18 e  28  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, l'incarico di capo del  Dipartimento  della  protezione
civile, a far data dal 9 aprile 2014  e  fino  al  verificarsi  della
fattispecie di cui all'art. 18, comma 3,della legge 23  agosto  1988,
n. 400, fatto salvo quanto  previsto  dall'art.  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  3  luglio  1997,  n.  520  ed  e'  stata
attribuita   la   titolarita'   del   centro    di    responsabilita'
amministrativa  n.  13  -  «Protezione  civile»  -  del  bilancio  di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana del  30  marzo  2009,  n.  74,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, recante  l'istituzione  di  un  attestato  di  pubblica
benemerenza del Dipartimento della protezione civile; 
  Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione  civile
del 28 aprile 2009 e successive modifiche  ed  integrazioni,  recante
«Disposizioni attuative ai sensi dell'art. 10, comma 3,  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2008»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
maggio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28  agosto  2014,
n.  200,  con  il  quale,  nell'abrogare  il  predetto  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2008, e'  stata
dettata una nuova disciplina organica in materia di concessioni delle
benemerenze del Dipartimento della protezione civile; 
  Visto l'art. 8, comma 2, del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, con il quale si riserva  ad
un  decreto  del  capo  del  Dipartimento  della  protezione   civile
l'individuazione delle caratteristiche delle insegne,  i  criteri  di
conferimento,  nonche'  ogni  eventuale  altro  aspetto   di   natura
procedurale; 
  Ritenuto  di  dover  introdurre  regole,  procedure  e   specifiche
attuative nell'ambito dei principi stabiliti dal citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Avvio del procedimento 
 
  1. Il procedimento concessivo, a titolo collettivo  o  individuale,
dell'attestazione  di  pubblica  benemerenza  si  avvia   a   seguito
d'istanza rivolta dagli organismi proponenti  al  Dipartimento  della
protezione civile. 
  2. Gli organismi che possono avanzare proposte di conferimento sono
le amministrazioni, gli enti pubblici e privati,  le  istituzioni  ed
organizzazioni costituenti le componenti e le strutture operative del
Servizio  nazionale  di  protezione  civile,  esclusivamente  se   in
possesso di codice fiscale. 
  3. Le proposte di conferimento debbono  essere  inviate  entro  tre
mesi dalla data di  cessazione  dello  stato  di  emergenza  relativo
all'evento per il quale si richiede la concessione della  benemerenza
di protezione civile. 
  4. Entro tre mesi a  far  data  dalla  pubblicazione  del  presente
decreto e' possibile richiedere la concessione della  benemerenza  di
protezione civile per gli eventi il cui stato di emergenza e' cessato
nel periodo compreso tra il 29 agosto 2014, data di entrata in vigore
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio  2014,
e la data della pubblicazione del presente decreto.