IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il Regolamento (CE) 3 maggio 1998, n. 974/98, relativo alla introduzione dell'euro; Visto il Regolamento (CE) 28 giugno 2001, n. 1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE) 18 dicembre 2008, n. 44/2009, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la contraffazione; Visto, in particolare, l'elenco delle autorita' nazionali competenti di cui all'articolo 2, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1338/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. C 173/02 del 19 luglio 2002, integrato e aggiornato dal successivo elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 56/3 del 10 marzo 2009, che individua, fra l'altro, il «Centro nazionale di analisi delle monete - C.N.A.C.» presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, quale Autorita' nazionale designata per la raccolta e l'analisi dei dati tecnici e statistici relativi alle monete false; Visto il Regolamento (CE) 28 giugno 2001, n. 1339/2001, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del Regolamento CE n. 1338/2001; Visto il Regolamento (CE) 6 dicembre 2004, n. 2182/2004, come modificato dal Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro; Vista la Raccomandazione della Commissione 27 maggio 2005, n. 2005/504/CE, relativa all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione; Vista la Decisione della Banca centrale europea 16 settembre 2010, n. BCE/2010/14, relativa ai controlli di autenticita' e idoneita' delle banconote in euro e al loro ricircolo; Visto il Regolamento (UE) 15 dicembre 2010, n. 1210/2010, relativo alla autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione; Visto il Regolamento (UE) 24 giugno 2014, n. 729/2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione; Visto il decreto 5 agosto 1999, n. 524, con il quale il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica ha adottato il Regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro; Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con i quali e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e sono state trasferite al medesimo le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze; Visto l'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, cosi' come sostituito dall'articolo 97, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche in euro»; Visto, in particolare, il comma 9 del suddetto articolo 8, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze sulle monete metalliche e sulle banconote, il potere di emanare disposizioni di attuazione anche con riguardo alle procedure, all'organizzazione occorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere, nonche', relativamente alle monete metalliche in euro, alle misure necessarie a garantire la corretta attuazione del citato Regolamento (UE) n. 1210/2010; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2002, recante modalita' riguardanti il ritiro dalla circolazione delle monete metalliche in euro sospette di falsita'; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 settembre 2002, recante modalita' e termini per l'invio delle segnalazioni riguardanti le banconote e le monete in euro sospette di falsita' ritirate o sequestrate dalle Forze di polizia; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2007, n. 112 e, in particolare, l'articolo 17 recante competenze e organizzazione dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP); Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, l'articolo 97 che ha modificato il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto il provvedimento della Banca d'Italia 14 febbraio 2012, recante disposizioni relative al controllo dell'autenticita' e idoneita' delle banconote in euro e al loro ricircolo; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° febbraio 2013, recante disposizioni applicative della trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, per via telematica, dei dati e delle informazioni sui casi di sospetta falsificazione dell'euro ed il relativo chiarimento MEF del 23 maggio 2013; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 27 febbraio 2013, n. 67, recante Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale; Visto l'articolo 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, con il quale viene adottato il regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso in data 29 gennaio 2015, Registro dei provvedimenti n. 48 del 29 gennaio 2015; Considerato che la protezione dell'integrita' e dello stato di conservazione delle banconote e delle monete in euro e' condizione essenziale per preservare la fiducia del pubblico nelle banconote e nelle monete in euro quali mezzi di pagamento e che cio' richiede la loro sottoposizione a controlli di autenticita' per riconoscere prontamente i falsi e la verifica di idoneita' per accertare che lo stato di conservazione del circolante sia di buon livello qualitativo; Considerato che le banconote e le monete in euro che si sospettano contraffatte devono essere individuate in modo rapido e consegnate alle autorita' nazionali competenti; Considerato che l'articolo 97, comma 3 del citato decreto-legge n. 1/2012, stabilisce che dall'attuazione dell'articolo 97 stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; Considerato che il citato articolo 97 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, ha, tra l'altro, attribuito al «Centro di analisi delle monete - C.N.A.C.», istituito presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato i compiti e le funzioni di cui al Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente: ricezione delle monete metalliche in euro sospette di essere contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione; effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento delle monete metalliche in euro; effettuazione dei controlli annuali di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010; formazione del personale in conformita' alle modalita' definite dagli Stati membri; Considerato che il Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ha dettato regole e procedure comuni relative al controllo dell'autenticita' e idoneita' delle monete in euro e al loro ricircolo; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a. «apparecchiatura conforme»: l'apparecchiatura per il controllo dell'autenticita' e dell'idoneita' alla circolazione delle monete metalliche in euro, riportata nell'apposito elenco di cui alla definizione «j»; b. «autenticazione delle monete in euro»: la procedura di verifica dell'autenticita' e dell'idoneita' alla circolazione delle monete metalliche in euro svolta attraverso le apparecchiature per il trattamento delle monete presenti nell'elenco di cui alla definizione «j», pubblicato sul sito internet della Commissione europea - Organizzazione lotta antifrode o da personale qualificato; c. «attivita' di gestione del contante», di seguito «trattamento del contante»: le attivita' volte a preservare l'integrita' e lo stato di conservazione delle monete metalliche in euro mediante: 1) individuazione di quelle sospette di falsita', con l'accertamento delle caratteristiche distintive e di sicurezza; 2) verifica di quelle che, per il loro stato di conservazione, sono idonee ad essere rimesse in circolazione; 3) gestione, ai sensi della normativa vigente, delle monete sospette di falsita' e delle monete non adatte alla circolazione; d. «Centro nazionale di analisi delle monete (C.N.A.C.)», di seguito denominato «C.N.A.C.»: Autorita' nazionale incaricata, istituita presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; e. «controlli annuali»: verifiche effettuate annualmente sulle apparecchiature per il trattamento delle monete per accertarne il corretto funzionamento e sull'idoneita' e sull'adeguatezza dell'intero processo di autenticazione adottato dai gestori del contante; f. «dichiarazione di conformita'»: dichiarazione, emessa dal costruttore di apparecchiature per l'autenticazione del circolante, che attesta l'equivalenza tecnica, per quanto concerne l'individuazione ed il rigetto di monete contraffatte, tra un modello di apparecchiatura conforme ed un modello non verificato. La dichiarazione di conformita' consente di far inserire l'apparecchiatura nella lista OLAF senza che la stessa venga sottoposta a test; g. «gestore del contante»: soggetto di cui all'articolo 8, comma 2, del suddetto decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, ad eccezione dei soggetti di cui alla lettera c) del citato articolo 8 del decreto-legge n. 350/2001, tenuto a verificare l'integrita' e lo stato di conservazione delle monete metalliche in euro allo scopo di individuare quelle sospette di falsita' e quelle che non sono piu' adatte alla circolazione; h. «esibitore»: persona fisica o persona giuridica diversa dal gestore del contante che presenta alla Banca d'Italia, per il rimborso o la sostituzione, monete ritenute non adatte alla circolazione; i. «ente segnalante»: gestore del contante che utilizza apparecchiature automatiche per l'autenticazione del circolante; j. «elenco consolidato delle apparecchiature per il trattamento delle monete», di seguito «lista delle apparecchiature: lista ufficiale delle macchine idonee all'autenticazione del circolante metallico». Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento, la lista e' pubblicata nel sito della Commissione europea. Tutte e sole le apparecchiature presenti nella lista possono essere utilizzate per l'autenticazione automatica, fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 2 dell'articolo 4 del citato Regolamento; k. «monete»: le monete metalliche denominate in euro; l. «monete in euro non adatte alla circolazione»: monete metalliche in euro autentiche, che sono state respinte durante il processo di autenticazione o monete metalliche in euro il cui aspetto risulta significativamente alterato; m. «pacchetto di prova»: insieme rappresentativo di monete metalliche in euro contraffatte e di monete metalliche in euro autentiche; n. «personale qualificato»: i dipendenti dei gestori del contante che hanno conoscenza delle differenti caratteristiche di sicurezza pubbliche delle monete in euro, come specificate nel Regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 e la capacita' di controllarle e che hanno svolto almeno gli appositi corsi formativi predisposti dal C.N.A.C.; o. «portale del contante (CASH.IT)»: sistema informatico per l'acquisizione delle segnalazioni statistiche dei gestori del contante, istituito dalla Banca d'Italia e di cui al provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 14 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, n. 414 del 18 febbraio 2012; p. «Regolamento»: il Regolamento (UE) 15 dicembre 2010, n. 1210, relativo alla autenticazione delle monete metalliche in euro e al trattamento delle monete metalliche in euro non adatte alla circolazione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 22 dicembre 2010, L 339, di seguito denominato «Regolamento»; q. «ricircolo»: la re-immissione in circolazione delle monete metalliche in euro, previa autenticazione da parte dei gestori del contante; r. «test di individuazione»: i test di cui alla lettera e), «controlli annuali», nonche' la procedura di prova volta a verificare la capacita' di un modello di apparecchiatura per il trattamento delle monete di respingere i tipi noti delle monete in euro contraffatte e, in tale processo, le monete in euro non adatte alla circolazione, nonche' tutti gli altri oggetti simili alle monete, non conformi alle specifiche delle monete in euro autentiche.