Estratto determina V&A n. 963/2015 del 26 maggio 2015 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC. 
    E' autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale:
FUCIMIXBETA, nelle forme e confezioni: "20 mg + 1 mg/g crema" tubo in
AL da 5 g, "20 mg + 1 mg/g crema" tubo in AL da 15 g, "20 mg + 1 mg/g
crema" tubo in AL da 30 g, 20 mg + 1 mg/g crema" tubo in AL da 60  g,
alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare  AIC:  Leo  Pharma  A/S,  Industriparken   55,   DK-2750
Ballerup, Danimarca 
    Confezione: «20 mg + 1 mg/g crema» tubo in AL da 5  g  -  AIC  n.
043295017 (in base 10) 199899 (in base 32) 
    Confezione: «20 mg + 1 mg/g crema» tubo in AL da 15 g  -  AIC  n.
043295029 (in base 10) 19989P (in base 32) 
    Confezione: «20 mg + 1 mg/g crema» tubo in AL da 30 g  -  AIC  n.
043295031 (in base 10) 19989R (in base 32) 
    Confezione: «20 mg + 1 mg/g crema» tubo in AL da 60 g  -  AIC  n.
043295043 (in base 10) 1998B3 (in base 32) 
    Forma Farmaceutica: crema 
    Validita' Prodotto Integro: tubo chiuso: 2 anni. Dopo apertura: 3
mesi 
    Precauzioni particolari per la conservazione:  non  conservare  a
temperatura superiore ai 30° C. 
    Composizione: 
      Principio Attivo: acido fusidico 20 mg/g  e  betametasone  come
betametasone valerato 1 mg/g. 
      Eccipienti:  Steareth-21,   alcool   cetostearilico,   vaselina
bianca, paraffina liquida,  ipromellosa,  acido  citrico  monoidrato,
metilparaidrossibenzoato   E218,   propilparaidrossibenzoato    E216,
potassio sorbato, all-rac-α-tocoferolo, acqua purificata 
    Produttore del principio attivo: Leo Pharma  A/S,  Industriparken
55, DK-2750  Ballerup,  Danimarca  (fabbricazione  e  micronizzazione
dell'acido fusidico); 
    Sicor  S.r.l.,  Via  Terrazzano  77,  20017  Rho   (Mi),   Italia
(fabbricazione del betametasone valerato); 
    Micro-Macinazione  S.A.,  Via   Cantonale   6995   Molinazzo   di
Monteggio, Lugano, Svizzera (micronizzazione  dell'acido  fusidico  e
del betametasone valerato); 
    Produttore  del  prodotto  finito:  LEO  Laboratories  Ltd   (LEO
Pharma),  285   Cashel   Road,   Dublin   12   Irlanda   (produzione,
confezionamento, controllo di qualita' e rilascio lotti). 
    Indicazioni terapeutiche: 
      Dermatite atopica infetta. 
      Dermatite, specialmente eczema tossico e allergico infettato da
microorganismi sensibili all'acido fusidico. 
    Si devono prendere in considerazione  le  linee  guida  ufficiali
sull´uso appropriato degli agenti antibatterici. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: "20 mg + 1 mg/g crema" tubo in AL da 5  g  -  AIC  n.
043295017 
    Classe di rimborsabilita': Apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
    Confezione: "20 mg + 1 mg/g crema" tubo in AL da 15 g  -  AIC  n.
043295029 
    Classe di rimborsabilita': Apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
    Confezione: "20 mg + 1 mg/g crema" tubo in AL da 30 g  -  AIC  n.
043295031 
    Classe di rimborsabilita': Apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
    Confezione: -"20 mg + 1 mg/g crema" tubo in AL da 60 g -  AIC  n.
043295043 
    Classe di rimborsabilita': Apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: "20 mg + 1 mg/g crema" tubo in AL da 5  g  -  AIC  n.
043295017 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica. 
    Confezione: "20 mg + 1 mg/g crema" tubo in AL da 15 g  -  AIC  n.
043295029 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica. 
    Confezione: "20 mg + 1 mg/g crema" tubo in AL da 30 g  -  AIC  n.
043295031- RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica. 
    Confezione: -"20 mg + 1 mg/g crema" tubo in AL da 60 g -  AIC  n.
043295043- RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
    Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire, ai sensi dell'art. 130, comma 5 del decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i., i rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza per questo medicinale almeno ogni sei mesi a  partire
dal rilascio dell'autorizzazione e fino al momento dell'immissione in
commercio. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza sono
altresi' presentati immediatamente su richiesta  ovvero  almeno  ogni
sei mesi nei primi due  anni  successivi  alla  prima  immissione  in
commercio e quindi una  volta  all'anno  per  i  due  anni  seguenti.
Successivamente, i rapporti sono presentati  ogni  tre  anni,  oppure
immediatamente su richiesta. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.