IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il Decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visto il Decreto del Ministro della Salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio Centrale  del  Bilancio  al  Registro  "Visti
Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  Italiana  del  Farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il Decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   Tecnico-scientifica   dell'
Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del  decreto
legge  21  ottobre  1996,  n.  536,  relativa  alle  misure  per   il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione Unica  del  Farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige su Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in  altri  Stati
ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei   medicinali   non   ancora
autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali
da impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da  quella
autorizzata, da erogarsi  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto  legge  21  ottobre  1996  n.  536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648; 
  Vista la Determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco datata  2
agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto
2013, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale
lomitapide come valida alternativa terapeutica  per  il  "trattamento
della ipercolesterolemia familiare omozigote (HoFH)"; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco datata 12
novembre 2014, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  271  del  21
novembre 2014, concernente la proroga di 6 mesi dell'inserimento, nel
succitato  elenco,  del  medicinale  lomitapide,  in   attesa   della
conclusione dell'iter negoziale; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco datata 12
maggio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio
2015,  concernente  la  proroga  di  3  mesi  dell'inserimento,   nel
succitato  elenco,  del  medicinale  lomitapide,  in   attesa   della
conclusione dell'iter negoziale; 
  Vista infine la Determinazione dell'Agenzia  Italiana  del  Farmaco
datata 25 maggio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del
11  giugno  2015,  con  cui  e'   stato   definito   il   regime   di
rimborsabilita' e prezzo di vendita  del  medicinale  per  uso  umano
«Lojuxta» (lomitapide) per l'indicazione "come adiuvante di una dieta
a basso tenore di grassi e di altri medicinali ipolipemizzanti con  o
senza aferesi delle lipoproteine a bassa densita' (LDL)  in  pazienti
adulti affetti da ipercolesterolemia familiare omozigote (HoFH)"; 
  Ritenuto pertanto di escludere il medicinale lomitapide di cui alla
Determinazione dell'Agenzia Italiana  del  Farmaco  datata  2  agosto
2013, sopra citata, dall'elenco dei  medicinali  erogabili  a  totale
carico del Servizio sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi  della
legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale lomitapide e' escluso per l'indicazione  "trattamento
della ipercolesterolemia familiare omozigote (HoFH)" dall'elenco  dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
istituito ai sensi della legge n. 648/96.