IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           su proposta del 
 
                       MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
10 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  104  del  7
maggio 2001, che, all'art. 1, comma 2, trasferisce dal Ministero  dei
lavori pubblici al  Ministero  dell'ambiente  la  Direzione  generale
della difesa, del suolo e  gli  uffici  con  compiti  in  materia  di
gestione e tutela delle risorse idriche; 
  Visto il decreto legislativo del 3 aprile  2006,  n.  152,  recante
«Norme in materia ambientale»,  ed  in  particolare  il  comma  2-bis
dell'art. 170, secondo il quale «le Autorita' di bacino, di cui  alla
legge 18 maggio 1989, n. 183,  sono  prorogate,  fino  alla  data  di
entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di cui al comma 2 dell'art. 63 del presente decreto»; 
  Vista la legge 18 maggio  1989,  n.  183,  recante  «Norme  per  il
riassetto organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del  suolo»  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e  gli  articoli  17  e  18
della legge 18 maggio 1989,  n.  183,  concernenti  le  modalita'  di
approvazione dei piani di bacino nazionali; 
  Visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18  maggio
1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino  idrografico  possono
essere redatti ed approvati  anche  per  sottobacini  o  per  stralci
relativi a settori funzionali; 
  Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179; 
  Visto il decreto-legge 12 maggio  2006,  n.  173,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  12  luglio  2006,  n.  228,  che  proroga
l'entrata  in  vigore  della  parte  seconda   del   citato   decreto
legislativo n. 152 del 2006;  
  Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2006, n. 284,  recante
«Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del  3
aprile 2006, n. 152, che ha prorogato le Autorita' di bacino, di  cui
alla legge n. 183 del 1989; 
  Visto l'art. 1, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  del  30  dicembre
2008, n. 208, recante «Misure straordinarie  in  materia  di  risorse
idriche e di protezione dell'ambiente»; 
  Vista la legge 27 febbraio  2009,  n.  13  che,  nelle  more  della
costituzione dei  distretti  idrografici,  proroga  le  Autorita'  di
bacino fino all'entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2  dell'art.  63  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006; 
  Visto il decreto legislativo  10  dicembre  2010,  n.  219,  ed  in
particolare l'art. 4; 
  Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi
urgenti per le aree  a  rischio  idrogeologico  molto  elevato  e  in
materia di protezione civile, nonche' a favore  di  zone  colpite  da
calamita' naturali», convertito, con modificazioni,  nella  legge  11
dicembre 2000, n. 365; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  10
agosto  1989  «Costituzione  dell'Autorita'  di  bacino   dei   fiumi
Liri-Garigliano e Volturno»; 
  Considerate le attivita' realizzate, in corso e programmate per  il
Piano di gestione delle acque ed il Piano  di  gestione  del  rischio
alluvione  in  ambito   di   distretto   idrografico   dell'Appennino
meridionale, adottato nella seduta di Comitato istituzionale  del  24
febbraio 2010 e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  55  dell'8
marzo 2010; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
dicembre 2006 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  122  del  28
maggio 2007) «Approvazione del Piano stralcio  assetto  idrogeologico
rischio frana - Bacino Liri-Garigliano e Volturno»; 
  Considerato che con il citato decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 12 dicembre 2006 e' stato approvato  il  Piano  stralcio
assetto  idrogeologico  rischio  frana  -  Bacino  Liri-Garigliano  e
Volturno, adottato dal Comitato istituzionale con deliberazione n.  1
del 5 aprile 2006, per i comuni di  cui  all'allegato  A  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per  i  comuni  di
cui all'allegato B tale Piano stralcio resta adottato con  le  misure
di salvaguardia; 
  Considerato che per i comuni di  cui  all'allegato  A,  cosi'  come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del
23 gennaio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  148  del  29
giugno 2009), e' previsto che essi, a seguito  dell'approvazione  del
Piano stralcio per l'assetto idrogeologico  -  rischio  di  frana  da
parte del Comitato istituzionale, possano sviluppare studi  specifici
al   fine   di   sottoporre   all'Autorita'   di   bacino   eventuali
riperimetrazioni  delle  aree  a  rischio  idrogeologico   ai   sensi
dell'art. 29 della normativa di Piano per  procedere  successivamente
per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano stesso; 
  Considerato che per i comuni di  cui  all'allegato  B,  cosi'  come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del
23 gennaio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  148  del  29
giugno 2009), e' previsto che essi, a seguito dell'adozione del Piano
stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana da parte  del
Comitato  istituzionale,  sviluppino  studi  specifici  al  fine   di
sottoporre all'Autorita' di bacino eventuali  riperimetrazioni  delle
aree a rischio idrogeologico per procedere successivamente per queste
aree all'adozione ed all'approvazione del Piano; 
  Considerato che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 7 aprile 2011 (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
266 del 15 novembre 2011) e' stato approvato il  Piano  stralcio  per
l'assetto idrogeologico - rischio di frana, relativamente  ai  comuni
di cui all'allegato B al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 12 dicembre 2006, adottato dal Comitato istituzionale  nella
seduta del 10 marzo 2010 con delibera n. 6,  ai  sensi  del  comma  1
dell'art. 170, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  Visto l'art. 29 delle Norme di attuazione - misure di  salvaguardia
«Modificazioni ed integrazioni al Piano stralcio»; 
  Considerato che i comuni di  Bonea  (Benevento),  Capua  (Caserta),
Flumeri  (Avellino),  Sessa  Aurunca  (Caserta)  e  Vairano  Patenora
(Caserta) hanno sottoposto all'Autorita' di  bacino  studi  specifici
per la riperimetrazione di  alcuni  settori  di  territori  ai  sensi
dell'art. 29 delle Norme di attuazione - misure di salvaguardia; 
  Considerato che il comune di Arpaise (Benevento), ha  segnalato  un
dissesto in localita' Covini che comporta un incremento del grado  di
rischio individuato nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico  -
rischio  di  frana,  richiedendo  l'integrazione  allo  stesso  Piano
stralcio ai sensi dell'art. 29 delle Norme di attuazione - misure  di
salvaguardia; 
  Considerato che relativamente al  comune  di  Arpaise  (Benevento),
sulla base dei rilievi  di  superficie  eseguiti  e  degli  ulteriori
approfondimenti  effettuati  dai  tecnici  dell'Autorita'  di  bacino
(analisi geologiche e geomorfologiche a scala di maggiore  dettaglio,
ecc.), a seguito dell'evento  franoso  del  3  dicembre  2010,  viene
riperimetrata e riclassificata l'area in frana  da  «Area  a  rischio
medio - R2» ed «Area di media attenzione - A2»  ad  «Area  a  rischio
idrogeologico molto elevato - R4» ed «Area di medio-alta attenzione -
A3»  nell'ambito  del  PSAI-rf  (in  scala  1:25.000),  adottato  dal
Comitato istituzionale con delibera n. 1 del 5 aprile 2006; 
  Considerato che il  comune  di  Pozzilli  (Isernia)  ha  sottoposto
all'Autorita' di bacino studi specifici per  la  riperimetrazione  di
alcuni settori di territori ai sensi  dell'art.  29  delle  Norme  di
attuazione - misure di salvaguardia; 
  Visto il verbale della seduta del 30 novembre 2010 con la quale  il
Comitato tecnico, sulla base degli elementi forniti dai comuni  e  da
quelli desunti dagli ulteriori approfondimenti effettuati dai tecnici
della Segreteria  tecnica  operativa  dell'Autorita'  di  bacino,  ha
espresso parere favorevole alla modifica della  perimetrazione  delle
aree a rischio idrogeologico dei settori di territorio ricadenti  nei
comuni di Flumeri (Avellino) e Vairano Patenora (Caserta) cosi'  come
riportate nella documentazione  e  nelle  cartografie  allegate  alla
suddetta delibera; 
  Visto il verbale della seduta del 16 marzo 2011  con  la  quale  il
Comitato tecnico, sulla base degli elementi forniti dai comuni  e  da
quelli desunti dagli ulteriori approfondimenti effettuati dai tecnici
della Segreteria  tecnica  operativa  dell'Autorita'  di  bacino,  ha
espresso parere favorevole alla modifica della  perimetrazione  delle
aree a rischio idrogeologico dei settori di territorio ricadenti  nel
comune di Capua (Caserta); 
  Visto il verbale della seduta del 23 giugno 2011 con  la  quale  il
Comitato tecnico, sulla base  degli  approfondimenti  effettuati  dai
tecnici della Segreteria tecnica operativa dell'Autorita' di  bacino,
a seguito dell'evento franoso del 3 dicembre 2010 ha espresso  parere
favorevole alla modifica della perimetrazione delle  aree  a  rischio
idrogeologico dei settori  di  territorio  ricadenti  nel  comune  di
Arpaise (Benevento); 
  Visto il verbale della seduta del 19 aprile 2012 con  la  quale  il
Comitato tecnico, sulla base degli elementi forniti dai comuni  e  da
quelli desunti dagli ulteriori approfondimenti effettuati dai tecnici
della Segreteria  tecnica  operativa  dell'Autorita'  di  bacino,  ha
espresso parere favorevole alla modifica della  perimetrazione  delle
aree a rischio idrogeologico dei settori di territorio ricadenti  nel
comune di Bonea (Benevento), Sessa Aurunca (Caserta); 
  Considerato che dal citato verbale risulta altresi' che il Comitato
tecnico, sulla base degli elementi forniti dai  comuni  e  da  quelli
desunti dagli ulteriori approfondimenti effettuati dai tecnici  della
Segreteria tecnica operativa dell'Autorita' di  bacino,  ha  espresso
parere favorevole alla modifica della  perimetrazione  delle  aree  a
rischio idrogeologico dei settori di territorio ricadenti nel  comune
Pozzilli (Isernia); 
  Visto che il Comitato istituzionale nella seduta del 18 luglio 2012
con delibera n. 1 ha  adottato  il  Progetto  di  variante  al  Piano
stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di  frana,  comuni  di
Arpaise (Benevento),  Bonea  (Benevento),  Capua  (Caserta),  Flumeri
(Avellino), Sessa Aurunca (Caserta) e Vairano Patenora (Caserta); 
  Visto che il Comitato istituzionale nella seduta del 18 luglio 2012
con delibera n. 1 ha altresi' adottato il  Progetto  di  variante  al
Piano stralcio per l'assetto idrogeologico -  rischio  di  frana  del
comune di Pozzilli (Isernia); 
  Visto che la Conferenza programmatica della regione Campania  nella
seduta  del  4  marzo  2013,  verificata   l'integrazione   a   scala
provinciale e comunale dei contenuti del Piano stralcio in argomento,
ha espresso parere  favorevole  alla  modifica  della  perimetrazione
relativamente ad alcuni settori di territorio dei comuni  di  Arpaise
(Benevento), Bonea (Benevento), Capua (Caserta), Flumeri  (Avellino),
Sessa Aurunca (Caserta) e Vairano Patenora (Caserta); 
  Visto che la Conferenza programmatica della  regione  Molise  nella
seduta  del  14  maggio  2013,  verificata  l'integrazione  a   scala
provinciale e comunale dei contenuti del Piano stralcio in argomento,
ha espresso parere  favorevole  alla  modifica  della  perimetrazione
relativamente ad alcuni settori di territorio del comune di  Pozzilli
(Isernia); 
  Considerato che ai sensi del  comma  1  dell'art.  68  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006: «I progetti di  piano  stralcio  per  la
tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 del art. 67,  non
sono sottoposti a Valutazione ambientale strategica (VAS)»; 
  Considerato che ai sensi del comma  1  dell'art.  170  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006: «Ai fini dell'applicazione dell'art. 65,
limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di
bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte  seconda  del
presente  decreto  (procedure  VAS,  VIA  e  IPPC),   continuano   ad
applicarsi le procedure di adozione  ed  approvazione  dei  piani  di
bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183»; 
  Visto che il Comitato istituzionale, nella  seduta  del  24  luglio
2013, con delibera n. 1.3 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 208 del 5  settembre  2013)  ha  adottato  la  variante  al  Piano
stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana relativamente
ai comune di Arpaise (Benevento), Bonea (Benevento), Capua (Caserta),
Flumeri  (Avellino),  Sessa  Aurunca  (Caserta)  e  Vairano  Patenora
(Caserta); 
  Visto che il Comitato istituzionale, nella  seduta  del  24  luglio
2013, con delibera n. 1.4 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 208 del 5  settembre  2013)  ha  adottato  la  variante  al  Piano
stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana relativamente
al comune di Pozzilli (Isernia); 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 febbraio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvata  la  «Variante  al  Piano  stralcio  per  l'assetto
idrogeologico - rischio di frana, relativamente ai comuni di  Arpaise
(Benevento), Bonea (Benevento), Capua (Caserta), Flumeri  (Avellino),
Sessa Aurunca (Caserta) e Vairano Patenora  (Caserta)»  adottata,  ai
sensi del comma 1 dell'art. 170 e dell'art.  170,  comma  2-bis,  dal
Comitato   istituzionale   dell'Autorita'   di   bacino   dei   fiumi
Liri-Garigliano e Volturno nella  seduta  del  24  luglio  2013,  con
delibera n. 1.3 allegata al presente decreto.