IL DIRIGENTE 
              dell'Ufficio valutazione e autorizzazione 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   "Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326", cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: "Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"; 
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato"; 
  Vista la determinazione n. 1237 del 30 ottobre  2014,  con  cui  il
Direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico  di  Coordinatore  dell'Area
registrazione e l'incarico di Direttore  dell'Ufficio  valutazione  e
autorizzazione; 
  Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2009,  n.  219  e
s.m.i., recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e  successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario  concernente
i medicinali per uso umano, nonche' della  direttiva  2003/94/CE",  e
s.m.i.; 
  Visto il comma 5 dell'art. 38 succitato, il  quale  prevede  che  i
dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio  (AIC)
decadute sono pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Viste le "Linee Guida "Sunset Clause - basi legali" pubblicate  nel
portale internet dell'AIFA sezione Registrazione/Sunset Clause; 
  Considerato che i titolari delle AIC hanno l'obbligo di trasmettere
i dati di commercializzazione dei  propri  medicinali  ai  sensi  del
decreto  ministeriale  15  luglio  2004  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  2  del  4  gennaio   2005
concernente "Istituzione presso l'Agenzia italiana  del  farmaco,  di
una banca dati centrale finalizzata a monitorare  le  confezioni  dei
medicinali  all'interno  del  sistema  distributivo"  e  del  decreto
legislativo 219/06,  art.  130,  comma  11,   come   modificato   dal
decreto-legge 13  settembre  2012,  n.  158  convertito  in  legge  8
novembre 2012, n. 189, art 10, comma 1, lettera c), pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale n.  158  del  13  settembre   2012,   concernente
"Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti  per  promuovere
lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di  tutela  della
salute"; 
  Vista la determina n. 952 del  25  maggio  2015,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  129  del  6  giugno
2015,  relativa  all'elenco  dei  medicinali  la  cui  autorizzazione
all'immissione in commercio risulta decaduta ai  sensi  dell'art.  38
del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, nel quale e'  inserito  il  medicinale
FLUCOSTENOL AIC n. 038418; 
  Tenuto conto che  il  titolare  delle  AIC,  nella  nota  pervenuta
all'AIFA in data 12 giugno 2015 - prot.  n.  61790-A  del  17  giugno
2015, ha dichiarato di aver trasmesso al Sistema della tracciabilita'
del  Farmaco  del  Ministero  della  salute  i  dati  relativi   alla
commercializzazione del  medicinale  FLUCOSTENOL  AIC  n.  038418  in
maniera errata e di aver provveduto a chiedere l'apertura del  flusso
delle eccezioni allo stesso Ministero; 
  Considerato che per il medicinale  FLUCOSTENOL  AIC  n.  038418  e'
stata trasmessa, sebbene successivamente alla data del 6 giugno 2015,
con  la  medesima  nota  surriferita,   all'Ufficio   Valutazione   e
Autorizzazione dell'AIFA,  copia  di  idonea  documentazione  che  ne
comprova la commercializzazione in  data  antecedente  alla  data  di
presunta decadenza; 
  Ritenuto, pertanto, non applicabile al medicinale  FLUCOSTENOL  AIC
n. 038418 l'art. 38, commi 5 e 7 del decreto legislativo n. 219/06  e
s.m.i.; 
  Ritenuto necessario, quindi, ai sensi e per gli effetti di cui alla
legge n. 241/1990 e s.m.i., art. 21-nonies, escludere  il  medicinale
FLUCOSTENOL AIC n. 038418 dall'elenco  dei  medicinali  decaduti  per
mancata commercializzazione (Allegato alla determina n.  952  del  25
maggio 2015, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 129 del 6 giugno 2015); 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  parzialmente  annullata,  ad  ogni  effetto  di  legge,  la
determina n. 952  del  25  maggio  2015,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 6  giugno  2015  nella
parte in cui, nell'Allegato relativo, risulta inserito il  medicinale
FLUCOSTENOL AIC n. 038418.