IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo  16,  lettera
d); 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  Commissione  del  10
luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni e  in  particolare  l'articolo  15  che  prevede  per  il
controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti  dalla  normativa
comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di
metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi  internazionali
d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)
n. 234/79,  n.  1037/2001  e  (CE)  n.  1234/2007  e  in  particolare
l'articolo 80, dove  e'  previsto  che  la  Commissione  adotta,  ove
necessario, atti di esecuzione  che  stabiliscono  i  metodi  di  cui
all'articolo 75, paragrafo 5, lettera d),  per  i  prodotti  elencati
nella parte II dell'allegato VII e che  tali  metodi  si  basano  sui
metodi  pertinenti  raccomandati  e  pubblicati   dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che  tali  metodi
siano inefficaci o inadeguati per conseguire  l'obiettivo  perseguito
dall'Unione. 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'articolo  80,  ultimo
comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di
esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'articolo 146  prevede
la  designazione,  da  parte  degli  Stati  membri,  dei   laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Vista  la  richiesta  presentata  in  data  16  giugno   2015   dal
laboratorio: Laboratori Vailati S.r.l., ubicato in  San  Paolo  (BS),
via San Rocco n. 2, volta ad ottenere  l'autorizzazione  al  rilascio
dei certificati di analisi nel  settore  vitivinicolo,  limitatamente
alle prove elencate in allegato al presente decreto; 
  Considerato che il laboratorio  sopra  indicato  ha  dimostrato  di
avere  ottenuto   in   data   14   novembre   2012   l'accreditamento
relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e
del suo sistema qualita',  in  conformita'  alle  prescrizioni  della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte  di  un  organismo  conforme
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed  accreditato  in  ambito  EA -
European Cooperation for Accreditation; 
  Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono  metodi
di   analisi   raccomandati    e    pubblicati    dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV); 
  Considerato che con decreto  22  dicembre  2009  ACCREDIA -  L'Ente
italiano di accreditamento e' stato designato quale  unico  organismo
italiano a svolgere  attivita'  di  accreditamento  e  vigilanza  del
mercato; 
  Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e  i  requisiti  concernenti
l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il laboratorio: Laboratori Vailati S.r.l.,  ubicato  in  San  Paolo
(BS), via San Rocco n. 2, e' autorizzato al rilascio dei  certificati
di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate
in allegato al presente decreto.