IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies c.c; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, comma 2; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazione   ed
integrazioni; 
  Visto il D.P.C.M. n. 158  del  5  dicembre  2013,  «Regolamento  di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria del 28 marzo 2014,
del verbale di  supplemento  ispettivo  del  22  luglio  2014  e  del
successivo accertamento ispettivo concluso in data  3  novembre  2014
con  la  proposta  di  adozione   del   provvedimento   di   gestione
commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies c.c.; 
  Preso atto che dalle citate  risultanze  ispettive  sono  emerse  a
carico della Soc. Coop. «Societa' cooperativa edilizia Antares»,  con
sede  in  Molfetta  (BA),  delle  gravi   irregolarita'   gestionali,
presupposto per l'adozione del presente provvedimento, tra le quali: 
    una evidente disparita' di trattamento tra soci in violazione del
disposto di cui all'art. 2516 c.c.; 
    la circostanza che il Dirigente del Settore territorio del comune
di  Molfetta  stava  valutando  l'eventualita'  di   procedere   alla
risoluzione del rapporto di convenzione n. 9315 del 5 luglio 2004; 
    il perdurare dello stato di abbandono del cantiere  edilizio  che
avrebbe potuto causare nocumento alla pubblica e privata incolumita'; 
  Vista la nota ministeriale n. 0012018 inviata via PEC  in  data  29
gennaio 2015 con la quale questo Ufficio, ai sensi dell'art. 7  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato alla cooperativa,  l'avvio
del procedimento amministrativo per l'adozione del  provvedimento  di
cui all'art. 2545-sexiesdecies c.c; 
  Tenuto conto che con nota pervenuta via PEC  in  data  13  febbraio
2015 il legale rappresentante della cooperativa faceva  pervenire  le
proprie controdeduzioni in merito alla  comunicazione  di  avvio  del
procedimento nelle quali si limitava a riportare le osservazioni gia'
formulate in ordine al verbale di accertamento ispettivo; 
  Considerato che tali osservazioni, che comunque non contestavano  i
fatti   storicamente   accertati,   erano   gia'    state    valutate
dall'Amministrazione al momento dell'avvio  del  procedimento  e  che
erano state ritenute inidonee a superare le contestazioni  addebitate
all'ente in sede ispettiva; 
  Tenuto conto che con successiva nota pervenuta via PEC in  data  23
marzo 2015 il legale rappresentante della cooperativa trasmetteva  la
dichiarazione del responsabile della sicurezza e direttore dei lavori
del cantiere, ing. Santina Roselli, attestante  l'avvenuta  messa  in
sicurezza  del   cantiere,   la   convocazione   del   consiglio   di
amministrazione per il giorno 27 marzo 2015 al fine di deliberare  in
ordine alla modifica  delle  modalita'  di  riparto  delle  spese  di
gestione ordinaria, oggetto di specifica contestazione di  disparita'
di trattamento tra i soci in sede di attivita' ispettiva, nonche'  la
richiesta inoltrata al comune di Molfetta in data 20 marzo 2015 volta
ad ottenere il  rilascio  di  apposita  dichiarazione  attestante  la
disponibilita' del comune a mantenere in vita la convenzione edilizia
stipulata con la cooperativa Antares; 
  Tenuto conto che con successiva nota pervenuta via PEC in  data  1°
aprile  2015  il  legale  rappresentante  della  cooperativa   faceva
pervenire a questa Amministrazione la delibera n. 6 del consiglio  di
amministrazione relativa alla modifica del  riparto  delle  spese  di
gestione tesa ad equiparare le contribuzioni di tutti  i  soci  della
cooperativa; 
  Preso atto del verbale  dell'Assemblea  ordinaria  dei  soci  della
cooperativa Antares del 21 aprile 2015, convocati per  l'approvazione
del bilancio d'esercizio 2014, dal quale si evince: 
    che la delibera n. 6 del  consiglio  di  amministrazione  non  e'
stata  sottoposta  all'esame  assembleare,  nonostante  la  esplicita
richiesta formulata da parte  di  alcuni  soci  di  prendere  visione
dell'elenco dettagliato dei soci che partecipano  alle  contribuzione
per le spese; 
    che il legale rappresentante ha affermato che «qualunque  sia  la
decisione del consiglio di  amministrazione  o  dell'Assemblea  sulla
questione, l'estensione dell'obbligo di contribuzione alla  copertura
delle perdite sui soci non  assegnatari  non  avrebbe  incidenza  sul
bilancio in chiusura, in quanto la loro imputazione contabile avviene
solo all'atto dell'incasso»; 
    che  e'  stata  data  solo  una  comunicazione  di  una  prossima
convocazione del consiglio di amministrazione per il giorno 29 aprile
2015 con all'ordine del giorno «il riparto delle  spese  di  gestione
ordinaria esercizi pregressi»; 
  Tenuto conto che con successiva nota pervenuta via PEC in  data  29
aprile  2015  il  legale  rappresentante  della  cooperativa   faceva
pervenire a questa Amministrazione la delibera n. 7 del consiglio  di
amministrazione con la  quale  veniva  deliberato  di  equiparare  le
contribuzioni alle spese di  gestione  ordinaria  della  societa'  di
tutti i soci della cooperativa anche con  riferimenti  agli  esercizi
2010/2014 e che tale delibera non  risulta  essere  stata  sottoposta
all'esame assembleare; 
  Preso atto che con nota del 12 maggio 2015 il dirigente del Settore
territorio  del  comune  di  Molfetta   ha   comunicato   al   legale
rappresentante della cooperativa Antares ed a questa  Amministrazione
l'avvio del procedimento di risoluzione della convenzione  in  quanto
«si rileva che non vi siano le condizioni  per  poter  proseguire  il
rapporto di convenzione n. 9315 del 5 luglio 2004»  a  causa  di  una
serie di addebiti riferibili all'organo gestionale ed in particolare:
a) la decadenza dei termini di efficacia  del  titolo  abilitativo  a
costruire; b) il mancato rinnovo della polizza fidejussoria  posta  a
garanzia del «completo e puntuale adempimento degli obblighi  assunti
dalla  cessionaria»;  c)  la  mancata  comunicazione  al  Comune  dei
nominativi della compagine sociale  anche  ai  fini  delle  verifiche
previste in convenzione; 
  Considerato il carattere strumentale ed elusivo del contenuto delle
note di controdeduzione rispetto alla risoluzione delle irregolarita'
riscontrate in sede ispettiva atteso che le iniziative del  consiglio
di amministrazione non sono state neppure sottoposte all'approvazione
assembleare; 
  Considerato altresi' che la  mancata  deliberazione  in  ordine  al
superamento della disparita' di  trattamento  si  deve  alla  mancata
sottoposizione delle delibere consiliari all'Assemblea e  al  mancato
rispetto dello  spirito  mutualistico  in  seno  all'assemblea  della
Cooperativa Antares nella quale l'uso distorto delle deleghe inibisce
l'effettiva partecipazione dei soci alla  formazione  della  volonta'
societaria; 
  Preso atto, infatti, che dal verbale dell'assemblea di approvazione
del bilancio al 31 dicembre 2014 si  rileva  che  la  maggioranza  di
dieci  voti  su  sedici  viene  ottenuta  da  soli  4  soci  i  quali
rappresentano, in virtu' delle deleghe, gli altri sei soci; 
  Atteso, altresi', che le plurime denunzie inoltrate  al  Ministero,
le segnalazioni fatte agli ispettori ministeriali,  evidenziano  che,
attraverso  lo  strumento  delle  deleghe,  la  famiglia  del  legale
rappresentante  controlla  e  condiziona  la   base   sociale   della
cooperativa ed il consiglio di amministrazione; 
  Ritenuto,  quindi,  necessaria  l'adozione  del  provvedimento   di
gestione commissariale  al  fine  di  evitare  la  risoluzione  della
convenzione edilizia da parte del comune; 
  Visto il parere favorevole espresso in  data  17  giugno  2015  dal
Comitato centrale per le cooperative, previsto dall'art. 4,  comma  4
del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Giuseppe Tammaccaro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  II  consiglio  di  amministrazione  della  soc.   coop.   «Societa'
cooperativa edilizia  Antares»,  con  sede  in  Molfetta  (BA),  C.F.
01212230724, costituita in data 25 marzo 1980 e' revocato.