IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli incentivi alle imprese 
 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della  legge  15  marzo
1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  8  marzo
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 113 del 16 maggio 2013, recante l'individuazione delle  priorita',
delle  forme  e  delle  intensita'  massime  di   aiuto   concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'art.
23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  15  ottobre
2014 recante «Intervento del Fondo per  la  crescita  sostenibile  in
favore di grandi  progetti  di  ricerca  e  sviluppo  nell'ambito  di
specifiche  tematiche  rilevanti  per  l'''industria  sostenibile''»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  283
del 5 dicembre 2014, cosi' come modificato ed integrato  con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  99  del  30  aprile
2015; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del predetto  decreto  15
ottobre 2014, che prevede una dotazione finanziaria  complessiva  per
la concessione delle agevolazioni previste dal decreto stesso pari  a
euro 250.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la  crescita
sostenibile e che tali risorse possano essere integrate da  ulteriori
risorse  finanziarie  comunitarie  ovvero  dalle  risorse  del  Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti  in  ricerca
istituito presso la Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.  dall'art.  1,
comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  Visto, altresi', in particolare, l'art. 9, comma  5,  del  predetto
decreto 15 ottobre 2014, che prevede che, ai sensi dell'art. 2, comma
3, del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  i  soggetti
proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei  limiti
delle risorse  finanziarie  disponibili  e  che  il  Ministero  dello
sviluppo economico comunica tempestivamente, con avviso a  firma  del
Direttore generale per gli  incentivi  alle  imprese,  da  pubblicare
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,   l'avvenuto
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili; 
  Visto, inoltre, in particolare, l'art. 13, comma  2,  del  predetto
decreto 15 ottobre 2014, che prevede che il Ministero dello  sviluppo
economico puo' istituire un apposito strumento di garanzia,  mediante
la costituzione di un fondo alimentato inizialmente dalla  trattenuta
di una quota non  superiore  al  2  per  cento  dell'ammontare  delle
risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 3, dello stesso decreto,
al fine di garantire la quota di  finanziamento  agevolato  richiesto
dalle  imprese  a  titolo  di  anticipazione,  in  alternativa   alla
fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa; 
  Visto il decreto del Direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese 30 aprile 2015, pubblicato nel sito internet istituzionale in
data 5 maggio 2015 e oggetto di comunicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2015, come rettificato
con decreto direttoriale 28 maggio 2015, con il quale, in  attuazione
del citato decreto ministeriale 15 ottobre 2014, sono stati  definiti
i termini e i modelli per la presentazione delle istanze  preliminari
e delle domande di agevolazioni, nonche'  indicate  le  modalita'  di
applicazione  dei  criteri  di  valutazione  previsti   dai   decreti
ministeriali medesimi; 
  Visto l'art. 3, comma  1,  del  predetto  decreto  direttoriale  30
aprile 2015, che prevede che le istanze preliminari di cui all'art. 8
del decreto ministeriale 15 ottobre 2014  possono  essere  presentate
dalle ore 10,00 alle ore 19,00 di  tutti  i  giorni  lavorativi,  dal
lunedi' al venerdi', a partire dal 25 giugno 2015; 
  Visto l'art. 4, comma  2,  dello  stesso  decreto  direttoriale  30
aprile 2015, che prevede che il  Comitato,  di  cui  all'art.  8  del
decreto ministeriale 15 ottobre 2014, esamina le istanze  preliminari
secondo l'ordine di ricevimento ed esaminando nella  medesima  seduta
le  istanze  presentate  nella  stessa  settimana,  che  il  Comitato
medesimo  trasmette  i  propri  giudizi  complessivi   sintetici   al
Ministero dello sviluppo economico e che quest'ultimo  pubblica  tali
giudizi sul proprio sito internet entro  tre  giorni  lavorativi  dal
pronunciamento ai fini della successiva presentazione, da parte delle
imprese interessate, delle domande di agevolazione; 
  Visto, in particolare, l'art. 5,  comma  5,  del  predetto  decreto
direttoriale 30 aprile 2015, che prevede che  il  Direttore  generale
per gli incentivi alle imprese, con  proprio  decreto  da  pubblicare
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  nel  sito
internet del Ministero dello sviluppo  economico,  puo'  disporre  la
sospensione dei termini di presentazione delle  istanze  preliminari,
qualora le agevolazioni richieste con le istanze preliminari medesime
e con le domande gia' presentate raggiungano un ammontare tale da far
ragionevolmente presupporre, anche in esito alle relative valutazioni
istruttorie, un esaurimento delle risorse disponibili; 
  Considerato che  i  costi  complessivi  delle  istanze  preliminari
presentate alle ore 19.00 del 3 luglio 2015 e,  quindi,  nella  prima
settimana di apertura  dello  sportello,  sono  pari  a  circa  1.200
milioni di euro, che il fabbisogno agevolativo stimato  a  fronte  di
tali costi e' pari a  circa  750  milioni  di  euro  e,  quindi,  ben
superiore alle disponibilita' finanziarie, pur  tenendo  conto  delle
possibili riduzioni operabili in sede istruttoria; 
  Considerata  l'opportunita'  di   sospendere   temporaneamente   la
presentazione  di  ulteriori  istanze  preliminari  per  evitare   la
predisposizione di domande di agevolazione che rischierebbero di  non
poter essere  soddisfatte,  con  la  conseguente  applicazione  delle
disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 123; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni  indicate  nelle  premesse,  e'  disposta,  a
partire dalle ore 19,00 del 3 luglio 2015, la sospensione dei termini
di presentazione delle istanze preliminari  di  cui  all'art.  8  del
decreto ministeriale 15 ottobre 2014 recante  «Intervento  del  Fondo
per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e
sviluppo  nell'ambito   di   specifiche   tematiche   rilevanti   per
l'''industria sostenibile''». 
  2. I termini di cui al comma  1  saranno  tempestivamente  riaperti
qualora,  per  le  istanze  preliminari  gia'  presentate,  dovessero
risultare disponibili risorse finanziarie in esito  alle  valutazioni
del Comitato di cui all'art. 8 del decreto  ministeriale  15  ottobre
2014, e, successivamente, in esito al  fabbisogno  delle  domande  di
agevolazioni  effettivamente   presentate   nonche'   alle   relative
valutazioni istruttorie da parte del Soggetto gestore. 
  3. Ai fini  della  concessione  delle  agevolazioni,  rimane  fermo
quanto disposto dall'art. 2, comma  3,  del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 123, richiamato dall'art.  9,  comma  5,  del  decreto
ministeriale 15 ottobre 2014, in ordine al diritto alle  agevolazioni
da parte dei soggetti  proponenti  esclusivamente  nei  limiti  delle
risorse finanziarie disponibili. 
  4. I termini di cui al comma 1 saranno parimenti  riaperti  qualora
le attuali risorse finanziarie disponibili dovessero essere integrate
ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto  ministeriale  15  ottobre
2014. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello  sviluppo
economico www.mise.gov.it. 
 
    Roma, 3 luglio 2015 
 
                                       Il direttore generale: Sappino