IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 25 febbraio  1992,  n.  210  recante  "Indennizzo  a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo  irreversibile
a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e  somministrazione
di emoderivati"; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  recante
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59" ed, in particolare, l'art. 114  che  ha  conferito
alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema  di
salute  umana  e  sanita'  veterinaria,  salvo  quelli  espressamente
mantenuti allo Stato; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
maggio 2000 che ha determinato, tra l'altro, le  risorse  finanziarie
da trasferire alle regioni in  materia  di  salute  umana  e  sanita'
veterinaria e ha individuato, tra le funzioni  trasferite,  anche  le
funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da
complicanze  di  tipo   irreversibile   a   causa   di   vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di  emoderivati  di  cui
alla legge 25 febbraio 1992, n. 210; 
  Considerato che, sulla base di quanto previsto dall'art. 14,  comma
2,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,   convertito   con
modificazioni  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  le  risorse
finanziarie da erogare alle Regioni a statuto ordinario in materia di
salute umana e sanita'  veterinaria  sono  state  azzerate  dall'anno
2012, mentre le  regioni  Sardegna  e  Friuli  Venezia  Giulia  hanno
continuato a beneficiare dei trasferimenti statali; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2011 che ha
sancito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 13 e  14,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 che aveva  stabilito  che  il
comma 2 dell'art. 2 della legge  25  febbraio  1992,  n.  210  doveva
interpretarsi nel  senso  che  la  somma  corrispondente  all'importo
dell'indennita' integrativa speciale  non  doveva  essere  rivalutata
secondo il tasso d'inflazione; 
  Vista la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo  del  3
settembre 2013 che ha invitato lo Stato italiano a fissare, entro sei
mesi dalla data in cui la decisione diventa  definitiva,  un  termine
specifico entro il quale si impegna a garantire l'effettiva e  rapida
realizzazione dei diritti dei ricorrenti, mediante la  previsione  in
favore di ciascun di essi di una somma corrispondente alla indennita'
integrativa speciale di cui alla legge n. 210 del 1992 rivalutata; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante  "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)"; 
  Visto, in particolare, il comma 186 dell'art. 1 che ha previsto che
agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli  indennizzi
di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle  regioni  e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal
1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e agli oneri  derivanti  dal
pagamento  degli  arretrati   della   rivalutazione   dell'indennita'
integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31  dicembre
2011, si provvede mediante l'attribuzione  alle  medesime  regioni  e
province autonome di un contributo di 100 milioni di euro per  l'anno
2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di  euro
per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018; 
  Considerato  che  il  predetto  comma  186  ha  previsto  che  tale
contributo sia ripartito  tra  le  Regioni  e  le  Province  autonome
interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,
di concerto con il Ministero della salute, da  adottare,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge n. 190 del 2014, in proporzione
al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle
regioni e dalle province autonome, come comunicati  dalla  Conferenza
delle regioni e delle province autonome entro  il  31  gennaio  2015,
previo riscontro del Ministero della salute; 
  Vista la nota della  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome n. 512/C7SAN del 29 gennaio 2015 con cui e' stato comunicato
il numero di indennizzati di tutte le Regioni e le Province  autonome
al 31 dicembre 2014 per un totale di 16.105 soggetti; 
  Considerato  che  nel  corso  dell'istruttoria  tecnica  presso  la
Conferenza  Stato  -  Regioni  e'  emersa   la   necessita'   di   un
approfondimento relativamente alle risorse da erogare in favore delle
Autonomie speciali; 
  Vista la successiva nota della Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome n. 1593/C7SAN del 26 marzo 2015 con  cui  e'  stata
trasmessa una nuova tabella recante il numero di  indennizzati  delle
Regioni e delle Province autonome al 31 dicembre  2014,  distinguendo
tra numero di indennizzati  per  anticipazioni  relative  al  periodo
2012/2014 (16.072 soggetti) e numero di  indennizzati  per  arretrati
della  rivalutazione  dell'indennita'  integrativa  speciale  (16.145
soggetti) e prevedendo che il contributo di cui al citato  comma  186
sia  ripartito  in  proporzione  al  fabbisogno  relativo  alle   due
componenti,  ovvero  in  misura  pari  al  70  per   cento   per   le
anticipazioni relative al periodo 2012/2014 e al 30 per cento per gli
arretrati della rivalutazione dell'indennita' integrativa speciale; 
  Considerato  che  la  regione  Siciliana  non  svolge  funzioni  di
erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210  del  1992,  che
continuano  ad  essere  esercitate  sul  territorio   regionale   dal
Ministero della salute, non essendo ancora state emanate le norme  di
attuazione di cui all'art. 10 del  decreto  legislativo  n.  112  del
1998; 
  Considerato  che  la  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  recante
disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2010), ha previsto, all'art. 2,  comma
109, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'abrogazione degli articoli  5
e 6 della legge 30 novembre  1989,  n.  386,  recante  norme  per  il
coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle
Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria,  con
cio' disponendo che dette  Province  autonome  non  partecipino  alla
ripartizione di finanziamenti statali; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 7 maggio 2015. 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
              Riparto del contributo per gli indennizzi 
             di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 
 
  1. Il contributo di cui all'art. 1, comma 186, della legge  n.  190
del 2014, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, 200 milioni  di
euro per l'anno 2016, 289 milioni di  euro  per  l'anno  2017  e  146
milioni di euro per l'anno 2018, e' ripartito tra  le  regioni  e  le
province  autonome  interessate   in   percentuale   al   numero   di
indennizzati  delle  medesime  regioni  e  province  autonome  al  31
dicembre 2014, pari a 16.072 soggetti per le  anticipazioni  relative
al periodo 2012/2014 ed a 16.145 soggetti  per  gli  arretrati  della
rivalutazione  dell'indennita'  integrativa  speciale  fino   al   31
dicembre 2011. Il contributo di cui al citato comma 186 e'  ripartito
in proporzione al fabbisogno relativo alle due componenti, ovvero  in
misura pari al 70 per cento per le anticipazioni relative al  periodo
2012/2014 e al 30 per cento per  gli  arretrati  della  rivalutazione
dell'indennita' integrativa speciale fino al 31 dicembre 2011. 
  2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  provvede,  per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, ad erogare il contributo di cui
al comma  1,  a  valere  sul  capitolo  2855  del  proprio  stato  di
previsione, sulla base degli importi indicati nella  tabella  1,  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
  3. In attuazione della sentenza della  Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo del 3 settembre 2013, le Regioni utilizzano annualmente  il
contributo di cui al comma 1, prioritariamente, almeno per una  quota
non inferiore al 50 per cento, per il pagamento degli arretrati della
rivalutazione  dell'indennita'  integrativa  speciale  di  cui   agli
indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 fino  al  31
dicembre 2011 e, per la restante quota, a compensazione  degli  oneri
finanziari derivanti dalla corresponsione dei  citati  indennizzi,  a
decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014. Ai  fini  del
pagamento  dei  predetti  arretrati,   le   regioni   provvedono   in
proporzione alle somme dovute ai singoli indennizzati al 31  dicembre
2011. 
  4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109,  della  legge
23 dicembre 2009, n. 191, le quote riferite alla  Provincia  autonoma
di Trento sono rese indisponibili. 
  5. Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo per le
verifiche di competenza ed entra in vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 maggio 2015 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                     Padoan           
Il Ministro della salute 
        Lorenzin 

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2015 
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