Nel  decreto  legislativo  citato  in  epigrafe,  pubblicato  nel
sopraindicato  Supplemento  ordinario,  sono  apportate  le  seguenti
correzioni: 
      alla pagina 1, seconda colonna, art.1, comma 1, lett. a), nella
parte in cui  modifica  l'art.  1,  comma  1,  lett.  d)  del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dove e' scritto: ", anche di un
Stato terzo", leggasi: ", anche di uno Stato terzo"; 
      alla pagina 32, prima colonna, art. 1, comma 56, nella parte in
cui sostituisce l'articolo 48 del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, al comma 1, secondo rigo, dove e' scritto: "di un Stato
terzo", leggasi: "di uno Stato terzo"; 
      alla pagina 37, prima colonna, art. 1, comma 89, nella parte in
cui sostituisce l'art. 67 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, al comma 1, terzo rigo, dove e' scritto: "di un Stato terzo",
leggasi: "di uno Stato terzo"; 
      alla pagina 54, prima colonna, art. 1, comma 153,  nella  parte
in  cui  sostituisce  il  Capo  III,  del  Titolo  XV,  del   decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'articolo 216-septies, comma
l, lett. b), dove e' scritto: "conformemente di cui  agli  articolo",
leggasi: "conformemente agli articoli".