Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato Supplemento ordinario, sono apportate le seguenti correzioni: alla pagina 1, seconda colonna, art.1, comma 1, lett. a), nella parte in cui modifica l'art. 1, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dove e' scritto: ", anche di un Stato terzo", leggasi: ", anche di uno Stato terzo"; alla pagina 32, prima colonna, art. 1, comma 56, nella parte in cui sostituisce l'articolo 48 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, secondo rigo, dove e' scritto: "di un Stato terzo", leggasi: "di uno Stato terzo"; alla pagina 37, prima colonna, art. 1, comma 89, nella parte in cui sostituisce l'art. 67 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, terzo rigo, dove e' scritto: "di un Stato terzo", leggasi: "di uno Stato terzo"; alla pagina 54, prima colonna, art. 1, comma 153, nella parte in cui sostituisce il Capo III, del Titolo XV, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'articolo 216-septies, comma l, lett. b), dove e' scritto: "conformemente di cui agli articolo", leggasi: "conformemente agli articoli".