LA COMMISSIONE 
 
  Premesso 
  che il trasporto merci su rotaia,  nel  caso  in  cui  sia  diretto
all'approvvigionamento  di  energie,  prodotti  energetici,   risorse
naturali, beni di prima necessita' costituisce un  servizio  pubblico
essenziale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n.
146 del 1990, e successive modificazioni, essendo volto a garantire e
soddisfare i diritti  della  persona,  costituzionalmente  rilevanti,
alla vita e alla salute; 
  che il servizio rientra nell'ambito  di  applicazione  della  legge
anche nel  caso  in  cui  abbia  ad  oggetto  merci  definibili  come
pericolose, atteso che, in tale evenienza,  un'astensione  collettiva
e'  suscettibile  di  interferire  con  la   tutela   dell'interesse,
parimenti costituzionale, alla sicurezza della collettivita'; 
  che, per  lungo  tempo,  l'organizzazione  del  servizio  e'  stata
caratterizzata da un regime monopolistico e,  in  particolare,  dalla
presenza  di  un  solo  operatore  economico  (il  Gruppo  Societario
Ferrovie  dello  Stato  Italiane),  che  effettuava   (ed   effettua)
attivita' di trasporto ferroviario  sia  passeggeri,  che  merci.  In
costanza di tale assetto,  l'attuazione  delle  finalita'  perseguite
dalla legge 146  del  1990,  e  successive  modificazioni,  e'  stata
realizzata attraverso  un  Accordo  Collettivo,  risalente  al  1999,
applicabile anche alle astensioni collettive riguardanti il personale
della Divisione Cargo delle Ferrovie dello Stato Italiane; 
  che l'assetto organizzativo del  settore  ha  subito  una  profonda
evoluzione  e  trasformazione  a  seguito   dell'implementazione   di
rilevanti misure di liberalizzazione del mercato che hanno consentito
l'accesso all'attivita' da parte di nuovi soggetti; 
  che,  nel  2010,  le  Segreterie  nazionali  delle   Organizzazioni
sindacali Filt  Cgil,  Fit  Cisl,  Uiltrasporti,  Ugl,  Orsa  e  Fast
Ferrovie    trasmettevano    alla    Commissione    un'ipotesi     di
regolamentazione dell'esercizio del diritto di  sciopero  nell'ambito
del settore del trasporto merci su rotaia,  impegnandosi  ad  avviare
contatti con le parti datoriali per il raggiungimento di  un  accordo
sul testo; 
  che la Commissione non  procedeva  alla  valutazione  di  idoneita'
della citata proposta, trattandosi, all'evidenza, di  una  iniziativa
unilaterale, e restava, pertanto, in attesa della trasmissione di  un
testo sul quale si fosse formato, medio tempore, un  accordo  tra  le
parti sociali; 
  che, nel frattempo, l'Autorita' constatava un significativo aumento
della conflittualita', soprattutto nel corso dell'anno 2013,  e  cio'
rendeva indispensabile l'adozione della delibera di  orientamento  n.
13/253  del  9  settembre  2013,  con  la  quale,  innanzitutto,   si
sollecitavano  nuovamente  le  Associazioni   rappresentative   delle
imprese a concordare con le Organizzazioni sindacali  una  disciplina
dell'esercizio del diritto di  sciopero  e,  dall'altro,  nelle  more
dell'auspicato esercizio  dell'autonomia  collettiva,  si  indicavano
alle parti sociali le prestazioni indispensabili da garantire in caso
di  proclamazione  di  una  astensione  collettiva,   ovvero   quelle
contemplate  dal  Capitolo  I  -  Relazioni  industriali,   capoverso
rubricato "servizi essenziali da garantire", del Contratto Collettivo
Nazionale  del  Lavoro  del  1°  marzo  1991,  relativo  al   settore
dell'autotrasporto di merce su strada per conto  di  terzi,  valutato
idoneo sul punto dalla Commissione, nella seduta del 9  giugno  1994,
con delibera 10.6) CONFETRA; 
  che l'invito di cui alla delibera 13/253 veniva disatteso; 
  9. che la Commissione, quindi, a  decorrere  dal  mese  di  ottobre
2014, avviava un'intensa indagine conoscitiva, al fine  di  acquisire
dettagliate   informazioni   relative    alle    caratteristiche    e
all'andamento del conflitto collettivo nell'ambito  del  settore  del
trasporto  ferroviario  delle  merci.  A  tal  scopo,  convocava,  in
audizione, sia le Organizzazioni sindacali, che, nel corso  dell'anno
2010,  avevano  elaborato  una  proposta  di  disciplina,  quanto  le
Associazioni nazionali delle parti  datoriali.  A  tutti  i  soggetti
collettivi il Commissario delegato comunicava, innanzitutto, che  una
regolamentazione  del  settore  costituiva,  oramai,   una   esigenza
improcrastinabile; 
  che, in particolare,  in  data  21  ottobre  2014,  il  Commissario
delegato ascoltava i rappresentanti delle Segreterie nazionali  delle
Organizzazioni sindacali Filt Cgil,  Fit  Cisl,  Uiltrasporti  e  Ugl
Ferrovie, i quali esprimevano, prima di tutto, l'avviso per  cui  una
eventuale regolamentazione dovesse avere un  ambito  di  applicazione
circoscritto alle sole categorie merceologiche, il cui venir meno  e'
suscettibile di incidere sui diritti  costituzionali  della  persona.
Sotto  altro  profilo,  poi,  gli  stessi   delegati   sottolineavano
l'esigenza di prevenire l'assunzione di condotte strumentali da parte
dei datori di  lavoro,  i  quali,  a  ridosso  dell'attuazione  dello
sciopero, tenderebbero a variare la composizione dei vagoni dei treni
(introducendo, pretestuosamente, beni oggetto di garanzia),  al  solo
fine di pretendere l'effettuazione dei servizi di trasporto; 
  che, sempre in data 21 ottobre 2014, il Commissario delegato audiva
i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali Fast Ferrovie e  Orsa
Ferrovie, i quali manifestavano,  in  primo  luogo,  perplessita'  in
ordine alla natura di servizio pubblico essenziale dell'attivita'  di
trasporto merci su rotaia. In merito alle prestazioni indispensabili,
gli  esponenti  dell'Organizzazione  sindacale   Orsa   dichiaravano,
inoltre, che, nel settore  in  questione,  non  sussisterebbe  alcuna
esigenza di garanzia  di  servizi  minimi  (in  quanto  la  legge  si
preoccuperebbe di tutelare solo la  liberta'  di  circolazione  delle
persone) e che, comunque, con riferimento al  trasporto  delle  merci
pericolose, la prevenzione dei rischi a carico della sicurezza  della
collettivita' potrebbe essere  soddisfatta  dalla  previsione  di  un
obbligo di custodia delle merci stesse presso  i  siti  di  deposito,
anziche' attraverso la configurazione di un obbligo di  effettuazione
dei relativi trasporti; 
  che l'Associazione Asstra, audita il giorno 21 ottobre  2014,  dopo
una breve premessa relativa ai diversi contratti collettivi applicati
dalle imprese operanti nel  settore  (ed,  in  particolare,  il  CCNL
attivita' ferroviarie, il CCNL autoferrotranvieri, il  CCNL  merci  e
logistica), riferiva che le Aziende ad essa associate, nel  corso  di
alcuni  incontri,  avevano  manifestato  una  larga  preferenza   per
autonome regolamentazioni aziendali  dell'esercizio  del  diritto  di
sciopero rispetto ad una regolamentazione comune, in  modo  tale  che
fosse possibile  tenere  in  debita  considerazione  le  specificita'
organizzative delle singole imprese; 
  che l'Associazione Fercargo, ascoltata in  data  27  ottobre  2014,
preso atto dell'invito formulato dalla Commissione ad  attivarsi  per
la conclusione di un accordo collettivo, rilevava che alcune  imprese
ad essa  associate  effettuano  anche  trasporti  internazionali.  In
relazione a tale aspetto, il Commissario delegato evidenziava che gli
accordi  collettivi  in  materia  hanno  una  efficacia  limitata  al
territorio dello Stato italiano e che, negli altri Paesi europei, non
e' riscontrabile una normativa analoga alla legge  146  del  1990,  e
successive modificazioni; 
  che,  in  data  3  novembre  2014,  veniva  audita   l'Associazione
Confetra, la quale condivideva  l'idea  per  cui  una  disciplina  di
settore fosse oramai necessaria,  ma  auspicava  che,  nella  stessa,
fossero disciplinate tutte le misure previste  dalla  legge  146  del
1990, e successive modificazioni, e non solo  alcune  di  esse,  come
viceversa proposto dalle Organizzazioni sindacali; 
  che,  in  data  14  novembre  2014,  si  svolgeva  l'audizione  dei
rappresentanti di RFI, nel corso della quale venivano assunte precise
informazioni in merito alle regole di accesso alla rete  ferroviaria.
I rappresentanti della Societa' riferivano, in  particolare,  che  il
rilascio  delle  tracce  avviene,  sostanzialmente,  attraverso   due
distinte modalita', ovvero  mediante  una  programmazione  annuale  e
attraverso una  gestione  operativa,  quasi  in  tempo  reale,  delle
richieste.  Ai  fini  della  pianificazione   annuale,   le   imprese
manifestano, durante il mese di aprile,  interesse  all'utilizzazione
di alcune tracce orarie nel corso dell'anno successivo. Sulla  scorta
di tali richieste, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria elabora
un progetto di assegnazione delle tracce stesse che, a seguito di  un
contraddittorio con  le  aziende,  diventa  definitivo  nel  mese  di
dicembre dell'anno precedente a  quello  di  effettiva  utilizzazione
della  rete.  Nell'ambito  della  gestione  operativa,  invece,   RFI
rilascia  le  tracce  orarie  rimaste  disponibili  e  non  assegnate
nell'ambito  della  programmazione  annuale  e  riceve  richieste  di
variazioni (relative all'orario, alla merce  da  trasportare,  ovvero
all'itinerario) delle tracce  assegnate  in  sede  di  pianificazione
annuale; 
  che, in data  16  dicembre  2014,  venivano  riconvocate  tutte  le
Organizzazioni sindacali  precedentemente  audite.  Nel  corso  della
riunione, i delegati evidenziavano che, nonostante la  sollecitazione
della Commissione, le  parti  datoriali  avevano  manifestato  scarso
interesse per la risoluzione della problematica e, per tale  ragione,
non era  stato  possibile  raggiungere  un  accordo.  Nel  merito,  i
soggetti  intervenuti  insistevano  sulla  necessita'  di   concepire
meccanismi procedurali diretti a prevenire condotte  strumentali  dei
datori  di  lavoro  (problematica  dei  c.d  "servizi  di   trasporto
promiscuo")  e  sulla  opportunita'  di  configurare  fattispecie  di
responsabilita' a carico delle Societa' che si  rendono  responsabili
delle condotte citate; 
  che, in data 16 dicembre 2014, venivano ascoltati nuovamente  anche
i rappresentanti delle Associazioni Asstra, Confetra  e  Fercargo,  i
quali esponevano che erano  in  corso  contatti  tra  le  stesse  per
definire una  posizione  comune  da  presentare  alle  Organizzazioni
sindacali; 
  che,  in  data  27   febbraio   2015,   la   Segreteria   nazionale
dell'Organizzazione sindacale Fit Cisl trasmetteva  alla  Commissione
un'ipotesi di disciplina che si caratterizzava per la  previsione  di
una durata delle azioni fino ad un massimo di  120  ore  consecutive,
per l'assenza di periodi di franchigia,  per  la  garanzia  di  tutti
treni che arrivano a  destinazione  entro  1  ora  dall'inizio  dello
sciopero  e  per  la  configurazione  di  prestazioni  indispensabili
consistenti nella sola custodia e controllo delle merci pericolose  e
nell'obbligo di effettuazione di tutti i  servizi  di  trasporto  che
abbiano ad oggetto risorse energetiche, beni di  prima  necessita'  e
animali vivi; 
  che,   in   data   26   marzo   2015,   la   Segreteria    generale
dell'Organizzazione sindacale Orsa Ferrovie trasmetteva una bozza  di
regolamentazione che prevedeva la garanzia di servizi minimi solo  in
caso  di  astensione  collettiva  di  carattere   nazionale,   ovvero
riguardante tutte le imprese del settore, la fissazione di una durata
massima di 120 ore consecutive, l'assenza di periodi  di  franchigia,
la garanzia di tutti i treni che  arrivano  a  destino  entro  1  ora
dall'inizio dello sciopero e la fissazione ad un giorno  del  termine
di preavviso minimo per la revoca delle proclamazioni; 
  che, in data 27 marzo 2015, perveniva alla  Commissione  anche  una
proposta di disciplina elaborata unitariamente da Asstra, Confetra  e
Fercargo, gli aspetti fondamentali della quale erano la fissazione di
un preavviso  minimo  di  20  giorni  per  la  proclamazione  di  uno
sciopero, una durata delle astensioni collettive non  superiore  a  4
ore, in caso di prima azione, a 8 ore per la seconda (in  entrambi  i
casi collocate nella fascia mattutina) e a 24 ore per  le  successive
azioni riguardanti la medesima vertenza, la garanzia di tutti i treni
i cui orari di percorrenza ricadono prevalentemente al di fuori della
fascia oraria  dello  sciopero,  la  rarefazione  di  15  giorni  tra
l'effettuazione di uno sciopero ed  il  successivo  e  l'obbligo  dei
servizi minimi di cui alla delibera 13/253  della  Commissione  e  di
quelli previsti dall'art. 16  della  Regolamentazione  del  Trasporto
pubblico locale; 
  che  i  testi  sottoposti  alla   valutazione   della   Commissione
costituivano "atti  unilaterali"  delle  Organizzazioni  sindacali  e
delle Associazioni delle parti datoriali e, pertanto, in relazione ad
essi, la Commissione non esprimeva alcuna valutazione  di  idoneita',
atteso che il giudizio ad essa  demandato  dalla  legge  puo'  essere
formulato, esclusivamente, in relazione a proposte sulle quali si sia
formato l'accordo delle parti sociali (ex multis, delibere 23  aprile
1998, n. 98/225 e n. 98/226); 
  che, preso atto dell'irriducibile distanza delle singole  posizioni
manifestata dalle parti in ordine alla disciplina dell'esercizio  del
diritto di sciopero nel settore,  la  Commissione,  con  delibera  n.
15/123, adottata nella seduta del  27  aprile  2015,  formulava  alle
stesse una  proposta  sull'insieme  delle  prestazioni,  procedure  e
misure da considerare indispensabili, ai sensi dell'art. 13, comma 1,
lett. a), primo inciso, della legge n. 146  del  1990,  e  successive
modificazioni; 
  Considerato 
  che, in relazione alla delibera  15/123,  pervenivano  proposte  di
modifica  formulate,  separatamente,  dalle  singole   Organizzazioni
sindacali (a differenza di quanto accaduto nell'anno 2010, nel  corso
del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria
in materia); 
  che, in particolare, con nota del 12  maggio  2015,  la  Filt  Cgil
presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l'avviso
per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese  del
settore. Sotto  altro  profilo,  l'Organizzazione  sosteneva  che  la
proposta di disciplina sarebbe stata elaborata  attingendo  da  altre
regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione  le
specificita'  del  settore  e,  sulla  scorta  di  tale  presupposto,
effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle
franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di  servizi  minimi,
alle misure  dirette  a  consentire  l'erogazione  delle  prestazioni
indispensabili e alla conoscibilita' delle tracce orarie  programmate
e pianificate annualmente dall'Azienda; 
  che  il   Sindacato   contestava,   inoltre,   il   meccanismo   di
individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende
avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso
dell'effettuazione dell'azione  di  sciopero,  il  piano  di  carico,
l'orario e il tragitto dei servizi di  trasporto,  in  considerazione
del  fatto  che  non  e'   noto   all'organizzazione   sindacale   la
programmazione  annuale  e  la  pianificazione  delle  tracce  orarie
aziendali. Infine, proponeva di  precisare  che  la  consistenza  dei
contingenti minimi non avrebbe dovuto essere  superiore,  mediamente,
ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l'erogazione del
servizio; 
  che, con nota del 13 maggio 2015,  l'Organizzazione  Fast  Ferrovie
insisteva nel ritenere che l'attivita' di trasporto merci  su  rotaia
non costituisce un  servizio  pubblico  essenziale  ed  esponeva  che
concetti quali quello della rarefazione e della franchigia  sarebbero
propri della disciplina del trasporto viaggiatori; 
  che, con nota del 14 maggio 2015, l'Organizzazione Orsa  presentava
osservazioni   alla   proposta   di   regolamentazione,    adducendo,
innanzitutto, che  la  stessa  avrebbe  dovuto  riguardare  anche  la
divisione cargo Trenitalia. L'Organizzazione sosteneva, poi,  che  il
servizio  non  meriterebbe  di  essere  regolato  da   una   apposita
disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto
al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi,  data
l'esistenza di  servizi  alternativi.  Con  la  stessa  nota,  l'Orsa
proponeva, inoltre, la configurazione di  prestazioni  indispensabili
solo in caso di scioperi di carattere nazionale  del  settore  e  una
durata massima delle azioni pari a 5 giorni; 
  che,  con  nota  del  18  maggio  2015,  la  Segreteria   Nazionale
Uiltrasporti proponeva una serie di  modifiche  alla  delibera  della
Commissione ed, in  particolare,  la  previsione  di  un  termine  di
preavviso di 48 ore per la  revoca  delle  azioni  di  sciopero,  una
riforma totale delle  franchigie,  nonche'  la  previsione  a  carico
dell'Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza
mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e  distinte  per
categorie merceologiche. Infine, l'Organizzazione  proponeva  di  far
decorrere dal momento  dell'attivazione  dello  stato  di  agitazione
(anziche'  dalla  ricezione   della   proclamazione   di   sciopero),
l'insorgenza del  divieto,  configurato  a  carico  dell'Azienda,  di
richiedere all'ente gestore della rete la variazione (quanto al piano
di carico, all'orario e all'itinerario)  delle  tracce  assegnate  in
sede di pianificazione annuale; 
  che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit
Cisl  chiedeva  la  modifica  della  disciplina   delle   prestazioni
indispensabili  relative  alle  merci  pericolose,   nel   senso   di
prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di  esse  presso  i
depositi,  l'introduzione  di  un  obbligo,  a  carico  di  RFI,   di
trasmissione alle  OOSS  ed  alla  Commissione  della  pianificazione
annuale  delle  tracce  ed  una  riforma  totale  delle   franchigie.
L'Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si
sarebbe prestata ad essere vanificata  dall'eventuale  ricorso  delle
imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di  sostituire  la
locuzione "farmaci aventi rilevanza  curativa",  contenuta  nell'art.
10, comma 2, della proposta, con le  parole  "farmaci  salva  vita  o
meglio in  classe  A".  e  proponeva  di  aggiungere  all'espressione
"combustibile da riscaldamento",  contenuta  nell'art.  10,  comma  1
della  proposta,  le  parole  "destinati  alla   rete   di   pubblico
approvvigionamento"; 
  Considerato, altresi', 
  che, con nota del 14 maggio 2015, le  Associazioni  rappresentative
delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di  modifica  alla
delibera   15/123   e   che,   in   particolare,   richiedevano:   a)
l'allungamento da 5 a 7 giorni  dei  termini  indicati  nell'art.  2,
lettera b), commi 2, 3 e 4,  che  disciplinano  l'espletamento  delle
procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella  fascia  oraria
21:00 - 21:00 delle azioni di sciopero successive alla prima;  c)  la
previsione di un intervallo minimo di 10 giorni  tra  l'effettuazione
di uno sciopero e la proclamazione  del  successivo,  tanto  ai  fini
della  rarefazione  soggettiva  quanto  ai  fini  della   rarefazione
oggettiva;  d)  una  riforma  delle  franchigie  con   l'inserimento,
peraltro, del divieto di effettuazione degli scioperi in  coincidenza
dei due principali cambi orario  internazionali;  e)  l'eliminazione,
nell'ambito  del  comma  2  dell'art.  10,   del   riferimento   alla
possibilita'  di  effettuare  trasporti  che  abbiano   ad   oggetto,
esclusivamente, le categorie merceologiche  annoverate  al  comma  1,
ritenendo che, per effetto dell'applicazione di tale  regola,  alcuni
servizi di trasporto possono risultare antieconomici e, che,  quindi,
le aziende possano rinunciarvi. 
  che nessun parere in ordine alla proposta di  regolamentazione  del
settore veniva espresso dalle Associazioni dei  consumatori  e  degli
utenti riconosciute; 
  Rilevato 
  che, al fine di accertare l'eventuale disponibilita' delle parti  a
raggiungere un accordo, ai sensi dell'art. 13, comma 1,  lettera  a),
della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, la  Commissione
fissava audizioni delle parti sociali; 
  che, in particolare, in data 9 giugno 2015, la  Commissione  audiva
tutte  le  Organizzazioni  sindacali  che  avevano   partecipato   al
procedimento ed accertava l'indisponibilita' di esse a  pervenire  ad
un accordo con le Associazioni datoriali  nella  materia  di  cui  si
tratta. Nel corso della  stessa  riunione,  il  Commissario  prendeva
posizione  in  merito  alle  osservazioni  presentate  dai   soggetti
collettivi relativamente alla delibera 15/123; 
  che, in particolare, in relazione alle note  trasmesse  dalla  Filt
Cgil, in data 12  maggio  2015,  il  Commissario  precisava:  a)  che
l'ambito di applicazione della proposta non puo' essere  esteso  alla
Divisione Cargo Trenitalia, in quanto, per tale Societa',  esiste  un
accordo  collettivo,  siglato  nel  1999,   valutato   idoneo   dalla
Commissione e tuttora vigente, in relazione al quale l'Autorita'  non
dispone di nessun potere di intervento unilaterale; b)  che  ai  fini
dell'elaborazione della proposta, la Commissione si e' attenuta  alle
regole dettate dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 146 del
1990, e successive modificazioni, ai sensi  del  quale,  in  sede  di
predisposizione  della   regolamentazione,   l'Autorita'   non   puo'
prescindere  dalla  considerazione   delle   regole   dettate   dalle
discipline vigenti con riferimento a  servizi  analoghi;  c)  che  il
rischio prospettato dall'Organizzazione  sindacale  di  un  eventuale
elusione delle regole dettate dall'art. 10 della proposta,  e'  stato
adeguatamente prevenuto, prevedendo che, dopo la proclamazione  dello
sciopero, le aziende non possono richiedere, in  gestione  operativa,
la variazione delle tracce assegnate con  la  programmazione  annuale
(cfr. art. 10, del comma 3, della proposta); 
  che, in relazione alle note trasmesse dalla Fast Ferrovie, in  data
13 maggio 2015, il Commissario dichiarava, innanzitutto, di  ritenere
superata la questione  relativa  alla  riconducibilita'  del  settore
nell'ambito di applicazione della legge 146 del 1990, e precisava che
le franchigie e la regola dell'intervallo  tra  azioni  di  sciopero,
diversamente da quanto ex  adverso  esposto,  costituiscono,  in  via
generale, misure dirette  a  realizzare  l'equo  contemperamento  tra
l'esercizio del diritto di sciopero e  i  diritti  costituzionalmente
tutelati dei cittadini; 
  che, in merito alle considerazioni formulate  dal  Sindacato  Orsa,
con nota  del  14  maggio  2015,  il  Commissario  esponeva:  a)  che
l'esistenza  di  servizi  alternativi  non  vale  ad   escludere   la
qualificazione dell'attivita' di trasporto merci su rotaia in termini
di servizio pubblico essenziale. Ed  infatti,  l'art.  13,  comma  1,
lettera a), della legge 146 del  1990,  e  successive  modificazioni,
impone all'interprete di  tenere  in  considerazione  l'esistenza  di
servizi alternativi,  ai  soli  effetti  della  determinazione  della
"quantita'" di prestazioni  indispensabili  da  garantire,  con  cio'
implicitamente ammettendo che  possano  coesistere  servizi  pubblici
essenziali, gli uni  alternativi  agli  altri;  b)  che  la  proposta
sindacale di prevedere prestazioni indispensabili  esclusivamente  in
caso di  scioperi  nazionali  di  settore  non  ha  alcun  fondamento
giustificativo sul piano logico-giuridico; 
  che, in merito alle note del 18 maggio 2015 della Uiltrasporti,  il
Commissario delegato rappresentava: a) che il  termine  di  preavviso
delle azioni di sciopero non puo' essere inferiore a dieci giorni, in
coerenza con quanto disposto in materia dall'art. 2, comma  6,  della
legge 146 del 1990, e successive modificazioni; b) che la proposta di
configurazione di un obbligo aziendale di comunicazione al Sindacato,
con cadenza mensile, di tutte le tracce  programmate,  pianificate  e
distinte per categorie merceologiche, non puo' essere accolta, atteso
che  un   siffatto   meccanismo,   essendo   del   tutto   svincolato
dall'evenienza della proclamazione di uno sciopero, finirebbe con  il
comprimere oltre misura e senza giustificato motivo  la  liberta'  di
iniziativa economica  privata  costituzionalmente  tutelata;  c)  con
riferimento alla  disciplina  delle  franchigie,  il  Commissario  si
riservava, invece, di effettuare ulteriori approfondimenti,  al  fine
di accertare l'eventuale sussistenza  di  margini  per  una  maggiore
personalizzazione della relativa normativa; 
  che, in relazione alle note trasmesse dalla Fit Cisl,  in  data  21
maggio 2015, il  Commissario  delegato  esprimeva  parere  favorevole
all'accoglimento della proposta sindacale di precisare  che,  oggetto
di  prestazioni  indispensabili,  e'  il  trasporto   di   carburante
"destinato alla  rete  di  pubblico  approvvigionamento",  mentre  si
dichiarava contraria all'introduzione di un obbligo, a carico di RFI,
di trasmissione  della  programmazione  annuale  alle  Organizzazioni
sindacali, data la  posizione  di  terzieta'  rispetto  al  conflitto
collettivo rivestita dal soggetto gestore della rete  e  per  ragioni
connesse  al  rispetto  delle  esigenze  di  riservatezza  dei   dati
commerciali delle imprese; 
  che, in data 9  giugno  2015,  il  Commissario  delegato  audiva  i
rappresentanti delle Associazioni  datoriali  ed  accertava  la  loro
indisponibilita' a pervenire ad  un  accordo  con  le  Organizzazioni
sindacali; 
  che, nel corso  dell'audizione  delle  Associazioni  datoriali,  il
Commissario delegato  prendeva  posizione  in  ordine  alle  proposte
modificative   della   delibera   15/123   dalle   stesse   formulate
unitariamente con nota del 14 maggio 2015,  dichiarando  che:  a)  la
previsione di franchigie e' volta a soddisfare  particolari  esigenze
di tutela degli utenti e non gli interessi commerciali delle  imprese
(ancorche' legittimi); b) la regola di  cui  all'art.  10,  comma  2,
della proposta di disciplina, ha  lo  scopo  di  prevenire  eventuali
condotte strumentali dei datori di lavoro e, nell'assetto complessivo
della regolamentazione, e' stata  ritenuta  necessaria  ai  fini  del
perseguimento di un  effettivo  contemperamento  tra  il  diritto  di
sciopero e i diritti costituzionali degli utenti. 
  Rilevato, inoltre, 
  che, nel corso delle audizioni del 9 giugno  2015,  il  Commissario
delegato rappresentava tanto alle  Organizzazioni  sindacali,  quanto
alle Associazioni datoriali,  che  azioni  di  protesta  recentemente
proclamate  nel  settore  del  trasporto  merci  su  rotaia   avevano
evidenziato la  necessita'  di  assumere  ulteriori  informazioni  in
ordine alle astensioni collettive dal lavoro straordinario,  al  fine
di valutare l'effettiva incidenza di tali azioni  di  sciopero  sulla
regolarita' del servizio, nonche' i pregiudizi che esse sono in grado
di arrecare ai  diritti  costituzionalmente  tutelati  degli  utenti.
Cio', in quanto, dalle risultanze istruttorie acquisite in  occasione
delle circostanze richiamate, era emerso che  le  perturbazioni  alla
circolazione ferroviaria (alla  ricorrenza  delle  quali  le  imprese
richiedono  prestazioni  eccedenti  il  normale  orario  di   lavoro)
rappresentano quasi una costante,  con  l'ovvia  conseguenza  che  il
completamento  dei  servizi  di   trasporto   dipende,   spesso,   da
prestazioni  di  lavoro  straordinario.  Tali  sopravvenute  evidenze
determinavano,  quindi,  l'esigenza  di  prevenire  il  rischio   che
attraverso tali forme di astensioni (che,  in  difetto  di  specifica
previsione, sono ammesse per la durata massima di 30 giorni, in  base
alla delibera di carattere generale  della  Commissione  n.  03/130),
possano  determinarsi  effetti   "abnormi"   sugli   utenti,   ovvero
conseguenze   sproporzionate   rispetto   a   quelle   che   derivano
dall'attuazione di uno sciopero dal lavoro  ordinario,  peraltro  con
l'assunzione del minimo sacrificio economico da parte dei  lavoratori
che vi aderiscono; 
  che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio sul  punto,  nel
corso dell'audizione del 9 giugno 2015, il Commissario assegnava alle
parti termine fino al 19 giugno 2015 per la trasmissione di ulteriori
memorie scritte; 
  che, con  nota  del  18  giugno  2015,  le  Associazioni  datoriali
trasmettevano una proposta unitaria di disciplina dell'astensione dal
lavoro straordinario che prevedeva una durata massima di 3 giorni; 
  che, con  nota  del  19  giugno  2015,  le  Associazioni  sindacali
dichiaravano che il ricorso massiccio  al  lavoro  straordinario  nel
settore e' dovuto ad una scarsa capacita' organizzativa o  meglio  ad
un uso strategico di tale istituto  per  sopperire  alla  carenza  di
organico, nonostante le contrattazioni  collettive  configurino  tali
prestazioni come eccezionali, ed  invitavano  la  Commissione  a  non
assimilare  l'istituto  al  lavoro  ordinario,  agli  effetti   della
disciplina  sullo   sciopero   nei   servizi   pubblici   essenziali,
auspicando,  pertanto,  che  la  durata  massima  di  tali  forme  di
astensioni fosse stabilita in 30 giorni, in coerenza con la  delibera
di carattere generale 03/130; 
  Ravvisato 
  che, dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso procedimento,
al quale hanno partecipato attivamente le parti sociali, sono  emerse
indicazioni utili ai fini di una parziale  revisione  della  proposta
approvata dalla Commissione nella seduta del 27 aprile 2015; 
  che, in particolare,  dalla  disciplina  delle  franchigie  risulta
opportuno eliminare il divieto di  proclamazione  degli  scioperi  in
concomitanza  con  l'espletamento  delle  consultazioni   elettorali,
atteso che il servizio non risulta utilizzato per il trasporto  delle
schede elettorali e/o di altro materiale elettorale; 
  che, nell'ambito della disciplina delle prestazioni indispensabili,
risulta opportuno precisare, coerentemente con le finalita' di tutela
dell'utenza  perseguite  dalla  legge  146  del  1990,  e  successive
modificazioni,  che  debbono  essere  garanti  solo  i  trasporti  di
carburante e combustibile da riscaldamento  destinati  alla  rete  di
pubblico approvvigionamento; 
  che, con  riferimento  alla  disciplina  della  determinazione  dei
contingenti di personale, al fine di prevenire eventuali dispute  tra
le  parti,  risulta  necessario  precisare  che,  in  ogni  caso,  il
personale comandato non puo' eccedere quote superiori  mediamente  ad
un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione
del servizio; 
  che,  infine,  per  i  motivi  ampiamente  esposti  nella  presente
delibera, risulta necessario  disciplinare  espressamente  la  durata
massima   dell'astensione   dal   lavoro   straordinario,   ritenendo
ragionevole un'azione continuativa che non superi 10 giorni,  con  la
precisazione, peraltro,  che  la  proclamazione  con  unico  atto  di
un'astensione dal lavoro straordinario e dal  lavoro  ordinario  puo'
avvenire  soltanto  se  quest'ultima   e'   contenuta   nel   periodo
interessato dall'astensione dal lavoro  straordinario,  coerentemente
con l'indirizzo generale impartito in materia dalla  Commissione  con
la delibera 03/130; 
 
                               Formula 
 
    in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett.  a),  primo  inciso,
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la  seguente
Regolamentazione provvisoria: 
 
                               Art. 1 
 
                       Campo di applicazione. 
 
  1.  La  presente  Regolamentazione  si  applica   alle   astensioni
collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di  rivendicazioni
di categoria, del personale dipendente  dalle  imprese  di  trasporto
merci su rotaia, estranee  all'ambito  di  applicazione  dell'Accordo
collettivo relativo al Gruppo Ferrovie dello Stato  del  23  novembre
1999, che effettuano servizi di trasporto aventi ad oggetto  energie,
prodotti energetici, risorse naturali, beni  di  prima  necessita'  e
merci pericolose. 
  2.  La  disciplina  recata  dalla  presente   Regolamentazione   si
riferisce all'attuale stato di organizzazione del servizio,  per  cui
eventuali sopravvenute rilevanti trasformazioni potranno richiedere e
giustificare una sua revisione.