IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto
legge  21  ottobre  1996,  n.  536,  relativa  alle  misure  per   il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige su Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in  altri  Stati
ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei   medicinali   non   ancora
autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali
da impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da  quella
autorizzata, da erogarsi  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 25
marzo 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83  del  9  aprile
2013, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale
«crizotinib  (Xalkori)»  come  valida  alternativa  terapeutica   nel
«trattamento di pazienti adulti pretrattati per  carcinoma  polmonare
non  a  piccole  cellule  positivo  per  ALK  (chinasi  del   linfoma
anaplastico) in stadio avanzato»; 
  Vista  infine  la  determinazione  dell'AIFA  del  13  marzo  2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 72  del  27
marzo 2015, con cui e' stato definito il regime di rimborsabilita'  e
prezzo del  medicinale  per  uso  umano  «Xalkori»  (crizotinib)  per
l'indicazione   terapeutica:   «trattamento   di   pazienti    adulti
pretrattati per carcinoma polmonare non a piccole cellule  (Non-small
Cell Lung Cancer,  NSCLC)  positivo  per  ALK  (chinasi  del  linfoma
anaplastico) in stadio avanzato»; 
  Ritenuto pertanto di escludere il medicinale «crizotinib (Xalkori)»
di cui alla determinazione dell'AIFA  datata  25  marzo  2013,  sopra
citata, dall'elenco dei medicinali  erogabili  a  totale  carico  del
Servizio sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale CRIZOTINIB  (XALKORI),  di  cui  alla  determinazione
dell'AIFA citata in premessa, e' escluso dall'elenco  dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  istituito
ai sensi della legge n. 648/1996.