IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto il d.P.C.M. n.  158  del  5  dicembre  2013  "Regolamento  di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico"; 
  Visti gli artt. 2545-septiesdecies c.c. e  223-septiesdecies  disp.
att. c.c.; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400; 
  Visto altresi' il decreto del Ministero dello sviluppo economico in
data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio ex
art. 2545-septiesdecies del codice civile, non si procede alla nomina
del  commissario   liquidatore   "laddove   il   totale   dell'attivo
patrimoniale, purche' composto solo da  poste  di  natura  mobiliare,
dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore
ad euro 25.000,00"; 
  Richiamato l'avviso pubblicato, ai sensi dell'art.  7  e  ss  della
legge 7 agosto  1990,  n.  241,  in  data  4/11/2014  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 - serie generale - con  il
quale e' stato avviato il procedimento per lo scioglimento  per  atto
dell'autorita' senza nomina del commissario  liquidatore  di  n.  100
societa' cooperative aventi sede nelle  regioni:  Campania,  Lazio  e
Piemonte, ai sensi delle norme sopra indicate; 
  Considerato che la pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana di un provvedimento rivolto ad una pluralita'  di
societa' cooperative per lo scioglimento senza nomina di  commissario
liquidatore delle stesse viene ritenuto congruo in quanto, ex art. 8,
comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "qualora per il numero dei
destinatari la comunicazione personale non sia  possibile  o  risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di
pubblicita' idonee di volta in volta  stabilite  dall'amministrazione
medesima", dato che i destinatari della comunicazione sono  risultati
irreperibili gia' in sede di revisione/ispezione; 
  Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della  legge  7
agosto  1990,  n.  241,  ha   fatto   pervenire   memorie   e   altra
documentazione  in   merito   all'adozione   del   provvedimento   di
scioglimento senza nomina di commissario liquidatore; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato  centrale  per  le
cooperative in data 13 maggio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore  le  societa'
cooperative  di  cui  all'allegato  elenco  che   costituisce   parte
integrante del presente decreto.