Estratto determina V&A N° 1281/2015 del 1° luglio 2015 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
''BRUFECOD'', nella forma  e  confezione:  "400mg  e  30mg  compresse
rivestite con film" 30 compresse in  blister  al/pvdc/pvc/pvdc,  alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare AIC: BGP Products S.r.l. con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in Viale Giorgio Ribotta n. 11, 00144 Roma -  Codice  Fiscale
02789580590 
    Confezione: "400 mg e 30 mg  compresse  rivestite  con  film"  30
compresse in blister al/pvdc/pvc/pvdc 
    AIC n° 042269011 (in base 10) 189YBM (in base 32) 
    Forma Farmaceutica: compresse rivestite con film 
    Validita' Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione 
    Produttore   del   principio   attivo:   Ibuprofene:    Albemarle
Corporation stabilimento sito in 725 Cannon Bridge Road, Am. -  29115
Orangeburg, South Carolina - Stati Uniti d'America;  Codeina  fosfato
emidrato: Alcaliber S.A. stabilimento sito in Avda. Ventalomar 1, Pol
Industrial Toledo. E-45007 Toledo - Spagna; 
    Produttore del prodotto finito:  Farmasierra  Manufacturing  S.L.
stabilimento sito in Ctra. Irun, Km. 26,200,  San  Sebastian  de  los
Reyes - 28700 Madrid - Spagna; 
    Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene: 
      Principio Attivo: ibuprofene 400 mg; codeina  fosfato  emidrato
30 mg; 
    Eccipienti: 
      nucleo:  amido  sodio  glicolato;  cellulosa   microcristallina
silicizzata; L-leucina; talco; 
      rivestimento:  copolimero  dell'acido  metacrilico-etilacrilato
(1:1) dispersione 30%; talco; titanio diossido E171;  macrogol  6000;
simeticone emulsione; sodio carbossimetilcellulosa; 
    Indicazioni terapeutiche: BRUFECOD e'  indicato  nel  trattamento
sintomatico del dolore da  lieve  a  moderato  negli  adulti  se  non
adeguatamente alleviato dagli altri antidolorifici quali paracetamolo
o ibuprofene. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: AIC  n°  042269011  -  "400  mg  e  30  mg  compresse
rivestite con film" 30 compresse in blister al/pvdc/pvc/pvdc 
    Classe di rimborsabilita': 
      Apposita sezione della classe di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: AIC  n°  042269011  -  "400  mg  e  30  mg  compresse
rivestite con film" 30 compresse in blister al/pvdc/pvc/pvdc  -  RNR:
medicinale soggetto a prescrizione  medica  da  rinnovare  volta  per
volta 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione,  di  cui  al  presente  estratto.  E'  approvato   il
riassunto  delle   caratteristiche   del   prodotto   allegato   alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107
quater, paragrafo 7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.