IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994" e in particolare l'art. 47, comma 4, che dispone che con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe di cui ai commi 1 e 2 del predetto art. 47, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2; Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 luglio 2004 recante: "Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero della salute e relative modalita' di pagamento, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 22 luglio 2004; Vista la nota prot. n. DGDFSC/P/69691 del 18 settembre 2014, con la quale la Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico ha trasmesso la relazione tecnica contenente gli elementi per la quantificazione dei costi connessi alla prestazione dei servizi; Ritenuto di dover procedere ad un aggiornamento delle tariffe di cui al predetto decreto 14 luglio 2004, spettanti al Ministero della salute per le prestazioni rese dall'anzidetta Direzione generale, mediante adeguamento degli attuali importi ai costi effettivi dei servizi resi, rilevati sulla base del costo orario medio del personale impiegato nelle attivita' previste; Decreta: Art. 1 1. Al decreto del Ministro della salute 14 luglio 2004 recante: "Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero della salute e relative modalita' di pagamento, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 22 luglio 2004, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 3 il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nella causale del versamento occorre specificare: - il riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; - l'amministrazione che effettua la prestazione; - l'imputazione della somma al capo XX capitolo d'entrata 2582, art. 7." b) l'allegato 1 e' sostituito dal seguente: "Tariffe =================================================== | Costo complessivo per il | | |riconoscimento dell'organismo| € 11.247,96 | +=============================+===================+ |Costo di ogni verifica | | |annuale (vigilanza) | | |successiva all'anno di | | |riconoscimento | € 4.107,12"| +-----------------------------+-------------------+