IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e  al  regolamento  (CE)  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008,  che
disciplinano gli interventi  di  soccorso,  compensativi  dei  danni,
nelle aree e per i rischi non  assicurabili  con  polizze  agevolate,
assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'articolo 6 che individua le procedure e le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n.
702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  Regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato in  particolare  l'articolo  26  riguardante  gli  «Aiuti
destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del  controllo  e
dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti
destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi  nocivi
ai vegetali»; 
  Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge
2 luglio 2015 n.  91  ed  in  particolare  l'articolo  5  riguardante
«accesso al fondo di solidarieta' nazionale per le  imprese  agricole
che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e  di  infezioni
di organismi nocivi ai vegetali» ed in particolare il comma 1 dove e'
detto che «possono accedere agli interventi per favorire  la  ripresa
dell'attivita' economica e  produttiva  di  cui  all'articolo  5  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102» anche le «imprese agricole
che hanno subito danni a causa di infezioni di  organismi  nocivi  ai
vegetali,  con  priorita'  per  quelli  legati  alla  diffusione  del
batterio Xylella fastidiosa, del dryocosmus kuriphilus (cinipide  del
castagno) e della flavescenza dorata, nel corso degli anni 2013, 2014
e 2015»; 
  Considerato che il suddetto decreto legge  n.  51/2015,  convertito
dalla legge n. 91/2015, deve  essere  comunicato  in  esenzione  alla
Commissione europea, ai sensi  dell'articolo  3  del  regolamento  n.
702/2014 sopra citato, e che pertanto le disposizioni  di  cui  sopra
possono  essere  attuate  solamente  successivamente  alla  data   di
ricezione del numero di identificazione del regime  rilasciato  dalla
Commissione europea; 
  Considerato che, pertanto, non possono essere concessi aiuti  nelle
more dell'esenzione  dalla  notifica  alla  Commissione  europea  del
decreto legge n. 51/2015, convertito dalla legge n. 91/2015; 
  Ritenuto  tuttavia  necessario  procedere  con  il   riconoscimento
dell'esistenza  del  carattere   di   eccezionalita'   degli   eventi
calamitosi di cui trattasi per  consentire  l'avvio  delle  attivita'
istruttorie; 
  Esaminata la proposta  della  Regione  Puglia  di  declaratoria  di
eccezionalita' dell'infezione della fitopatia  di  seguito  indicata,
per l'applicazione nei territori danneggiati  delle  provvidenze  del
Fondo di solidarieta' nazionale; 
    Xylella fastidiosa dal 1° gennaio 2014 al 30  giugno  2015  nelle
Province di Brindisi e Lecce. 
  Esaminata la delibera di Giunta della Regione Puglia del 29 ottobre
2013 «Misure di emergenza per  la  prevenzione,  il  controllo  e  la
eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa  associato
al Complesso del disseccamento rapido dell'olivo», con  la  quale  la
Regione ha approvato le misure di emergenza per  la  prevenzione,  il
controllo e l'eradicazione degli agenti responsabili  del  «Complesso
del disseccamento rapido dell'olivo» con particolare  riferimento  al
patogeno da quarantena Xylella fastidiosa; 
  Dato atto alla  Regione  Puglia  di  aver  effettuato  i  necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla  presente
richiesta   di   declaratoria   hanno   assunto   il   carattere   di
eccezionalita' di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo
n. 102/04 e s.m.i.; 
   Ritenuto  di  accogliere  la  proposta  della  Regione  Puglia  di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale nelle aree colpite per effetto dei  danni  alle  produzioni
agricole e alle strutture aziendali, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Declaratoria del carattere di eccezionalita' 
                delle infezioni di Xylella fastidiosa 
 
  E'  dichiarata  l'esistenza   del   carattere   di   eccezionalita'
dell'infezione degli organismi nocivi ai vegetali elencati  a  fianco
delle sottoindicate province per  i  danni  causati  alle  produzioni
agricole e  alle  strutture  aziendali  nei  sottoelencati  territori
agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di
intervento previste del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,
nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82: 
  Brindisi: 
    infezioni di Xylella fastidiosa dal 1° gennaio 2015 al 30  giugno
2015; 
    provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), b), c),  d)  e
comma 3 nel territorio dei comuni di Oria e Francavilla Fontana. 
  Lecce: 
    infezioni di  Xylella  fastidiosa  dal  1°  gennaio  2014  al  31
dicembre 2014; 
    provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), b), c), d) nel
territorio dei comuni  di  Alezio,  Alliste,  Collepasso,  Copertino,
Galatina, Gallipoli, Lecce,  Matino,  Melissano,  Neviano,  Parabita,
Racale, Sannicola, Sternatia, Taviano, Trepuzzi, Tuglie; 
    infezioni di  Xylella  fastidiosa  dal  1°  gennaio  2014  al  31
dicembre 2014; 
    provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio  dei  comuni
di Copertino, Trepuzzi,  Lecce, Sternatia, Galatina; 
    infezioni di Xylella fastidiosa dal 1° gennaio 2015 al 30  giugno
2015; 
    provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), b), c),  d)  e
comma 3 nel territorio dei comuni di Acquarica  del  Capo,  Alessano,
Alezio, Alliste, Aradeo, Arnesano,  Bagnolo  del  Salento,  Botrugno,
Calimera, Campi Salentina, Cannole,  Caprarica  di  Lecce,  Carmiano,
Carpignano Salentino, Casarano,  Castri  di  Lecce,  Castrignano  De'
Greci,  Castrignano  del  Capo,  Cavallino,  Collepasso,   Copertino,
Corigliano d'Otranto, Corsano, Cursi, Cutrofiano, Gagliano del  Capo,
Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello,  Giurdignano,  Guagnano,
Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello,  Maglie,  Martano,  Martignano,
Matino, Melendugno, Melissano,  Melpignano,  Miggiano,  Minervino  di
Lecce, Monteroni di Lecce, Montesano Salentino,  Morciano  di  Leuca,
Muro Leccese, Nardo', Neviano, Nociglia, Novoli, Otranto, Palmariggi,
Parabita, Patu', Poggiardo, Porto Cesareo, Presicce, Racale, Ruffano,
Salice Salentino, Salve, San  Cassiano,  San  Donato  di  Lecce,  San
Pietro in Lama,  Sanarica,  Sannicola,  Scorrano,  Secli',  Specchia,
Squinzano, Sternatia, Supersano, Surbo, Taurisano, Taviano, Trepuzzi,
Tuglie, Ugento, Uggiano La Chiesa, Veglie, Vernole, Zollino.