IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Vista la Decisione del  Consiglio  2009/562/CE  relativa  alla  non
iscrizione  della  sostanza  attiva  metam  nell'allegato   I   della
direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato che  nel  rispetto  di  condizioni  rigorose  intese  a
minimizzare i rischi per la salute dell'uomo, degli animali  e  della
tutela dell'ambiente, e' stata concessa la  possibilita'  agli  Stati
richiedenti, di poter usufruire di  un  periodo  di  tolleranza  piu'
lungo per utilizzare la sostanza attiva metam; 
  Visto l'allegato della suddetta decisione  che  riportava  l'elenco
degli  Stati  membri,  tra  cui  l'Italia,  che  hanno  mantenuto  le
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti il metam  e  gli
usi autorizzati per ogni singolo Stato membro,  ritenuti  essenziali,
fino al 31 dicembre 2014; 
  Visto il successivo Regolamento (UE) n. 359/2012 della  Commissione
che ha approvato il metam  in  conformita'  al  regolamento  (CE)  n.
1107/2009, sulla base di nuovi dati presentati e valutati dallo Stato
membro relatore, dall'EFSA e dalla Commissione europea; 
  Considerato che il succitato regolamento ha abrogato  la  decisione
2009/562/CE mantenendo comunque valido fino al 31  dicembre  2014  il
periodo  di  tolleranza  piu'  lungo  concesso  agli   Stati   membri
richiedenti; 
  Visto  il  decreto  dirigenziale  del  17  dicembre  2014  che   ha
ri-registrato provvisoriamente i prodotti fitosanitari contenenti  la
sostanza  attiva  metam  approvata  a  livello  comunitario  con   il
regolamento (UE) n. 359/2012 della Commissione; 
  Visto il decreto dirigenziale 11 febbraio 2015 che ha ri-registrato
provvisoriamente il prodotto  fitosanitario  METAM  (reg.  n.  3745),
contenente la sostanza attiva metam  di  fonte  diversa,  rispetto  a
quella approvata  a  livello  comunitario  per  specifiche  tecniche,
metodi di analisi e processo di produzione,  per  un  tempo  limitato
rispetto  agli  altri  prodotti  fitosanitari  contenente  invece  la
sostanza attiva metam approvata a livello comunitario; 
  Considerato che la ri registrazione e' stata concessa per un  tempo
limitato per permettere allo Stato Membro Relatore di concludere  con
le verifiche necessarie a stabilire l'equivalenza chimica tra le  due
fonti e la completezza del  dossier  relativo  alla  sostanza  attiva
metam di fonte diversa; 
  Considerato che le verifiche necessarie a  stabilire  l'equivalenza
chimica tra le due fonti di sostanza attiva metam  si  sono  concluse
positivamente da parte dello Stato membro relatore; 
  Considerato altresi' che sono in corso le trattive di cui  all'art.
61  e  62  del  regolamento  (CE)  n.  1107/2009  necessarie  per  la
completezza del dossier della sostanza attiva metam di fonte  diversa
rispetto a quella approvata a livello comunitario; 
  Ritenuto che sulla base  delle  valutazioni  finora  effettuate  e'
possibile ri-registrare provvisoriamente  il  prodotto  fitosanitario
METAM  (reg.  n.   3745)   fino   al   30   giugno   2022,   scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva metam,  fatto  salvo  l'esito
positivo della trattive in corso necessarie per  la  completezza  del
dossier della sostanza attiva metam di fonte diversa, nonche' l'esito
positivo della valutazione del dossier relativo al formulato che deve
rispondere ai requisiti  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.  545/2011
nonche'  ai  dati  indicati  nella  Parte   B   delle   «disposizioni
specifiche»  dell'allegato  al  regolamento  di  approvazione   della
sostanza attiva stessa; 
 
                              Decreta: 
 
  Il prodotto  fitosanitario  METAM  (reg.  n.  3745)  contenente  la
sostanza attiva metam di fonte diversa rispetto a quella approvata  a
livello  comunitario  con  il  regolamento  (UE)   n.   359/2012   e'
ri-registrato provvisoriamente  fino  al  30  giugno  2022,  scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva  metam,  come  riportato  nel
regolamento (UE) n. 540/2011,  fatto  salvo  l'esito  positivo  delle
trattative in corso di cui all'art. 61 e 62 del regolamento  (CE)  n.
1107/2009 necessarie per la completezza del  dossier  della  sostanza
attiva di fonte diversa e la  valutazione  del  dossier  relativo  al
formulato che deve rispondere ai requisiti di cui al regolamento (UE)
n.  545/2011  nonche'  ai  dati  indicati   nella   Parte   B   delle
«disposizioni   specifiche»   dell'allegato   al    regolamento    di
approvazione della sostanza attiva stessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi ai suindicati prodotti sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute www.salute.gov.it,  nella  sezione  «Banca
dati». 
    Roma, 30 giugno 2015 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco