IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare l'art. 77 del regolamento (UE)  n.  1308/2013,
recante la regolazione dell'attivita' di certificazione del  luppolo,
nel quale, tra l'altro, e' stabilito che i prodotti del  settore  del
luppolo raccolti od ottenuti all'interno dell'Unione sono soggetti ad
una procedura di certificazione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1850/2006  della  Commissione  del  14
dicembre 2006, relativo alle modalita' di certificazione del  luppolo
e dei prodotti  derivati  dal  luppolo,  cosi'  come  modificato  dal
regolamento (UE) n. 173/2011; 
  Visto in particolare l'art. 21 del regolamento (CE)  n.  1850/2006,
relativo all'Autorita' di certificazione competente, nel  quale,  tra
l'altro, si dispone che gli Stati  membri  designano  l'Autorita'  di
certificazione competente; 
  Considerato che, ai sensi del citato art. 77 del  regolamento  (UE)
n.  1308/2013,  il  luppolo  da   commercializzare   nel   territorio
dell'Unione europea deve essere certificato; 
  Considerato altresi' che non e' mai stata designata  una  Autorita'
di certificazione competente nazionale, ai sensi del citato  art.  21
del regolamento (CE) n. 1850/2006; 
  Ritenuto   quindi   necessario   designare   una    Autorita'    di
certificazione  competente  nazionale  ai  sensi  dell'art.  21   del
regolamento (CE) n. 1850/2006; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105, recante  "Regolamento  recante  organizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma  3,  lettera  a),  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105,  nel  quale
si dispone che la Direzione generale delle politiche internazionali e
dell'Unione europea (PIUE), del  Dipartimento  per  il  coordinamento
delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, ha,
tra  l'altro,  competenza  in  merito  alla   predisposizione   delle
disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare  la
applicazione della regolamentazione dell'Unione europea in materia di
organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare; 
  Ritenuto pertanto di  individuare  nella  Direzione  generale  PIUE
l'Autorita' di certificazione competente, ai sensi dell'art.  21  del
regolamento (CE) n. 1850/2006; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizione 
 
  1.  La  Direzione  generale  delle   politiche   internazionali   e
dell'Unione europea (PIUE), del  Dipartimento  per  il  coordinamento
delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale,  e'
designata Autorita' di certificazione competente per il  settore  del
luppolo, ai sensi della normativa europea nelle premesse indicata.