IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2015 con
la quale e'  stato  dichiarato,  per  centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio della regione Veneto; 
  Considerato che con la predetta delibera sono state quantificate in
€ 2.000.000,00 le risorse da destinare all'emergenza  in  oggetto,  a
valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5,  comma
5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini
di somma urgenza, di tutte le iniziative di  carattere  straordinario
finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio
interessato dagli eventi in rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della regione Veneto con nota del 306137 del  24
luglio 2014; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Nomina Commissario e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa, il Direttore della Sezione Sicurezza  e  Qualita'
della regione Veneto e' nominato Commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo'
avvalersi, anche in qualita' di soggetti attuatori, dei Comuni, delle
Province, degli Enti  pubblici  non  territoriali  interessati  dagli
eventi meteorologici in argomento, delle  strutture  organizzative  e
del personale della regione Veneto, nonche' dei  soggetti  privati  a
partecipazione pubblica che concorrono al superamento del contesto di
criticita'. 
  3. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie di cui all'art. 10,  entro  quarantacinque  giorni  dalla
pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi  da
sottoporre  all'approvazione  del   Capo   del   Dipartimento   della
protezione civile. Tale piano deve contenere: 
    a) gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 2 nella
fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio,
ad  assicurare   l'indispensabile   assistenza   e   ricovero   delle
popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; 
    b) le attivita' poste  in  essere,  anche  in  termini  di  somma
urgenza, inerenti alla messa  in  sicurezza  delle  aree  interessate
dagli eventi calamitosi; 
    c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo
o maggiori danni a persone o a cose. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa  previsione
di durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato, nei limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  10,  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  6. Le risorse sono erogate ai soggetti di cui  al  comma  2  previo
resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del
nesso di causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il  danno
subito. 
  7.  Il  Commissario  delegato  puo',  ove  necessario,   provvedere
altresi' all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo
ove ubicare i detriti ed  i  materiali  rivenienti  dalla  situazione
emergenziale in atto, ivi compresi  idonei  siti  ove  assicurare  il
ricovero e la custodia dei beni  culturali  mobili  e  delle  macerie
selezionate del patrimonio culturale tutelato danneggiato  rimossi  e
catalogati e la cui perdita potrebbe  compromettere  l'intervento  di
recupero e restauro dei  beni  stessi,  avvalendosi,  se  necessario,
delle deroghe di cui all'art. 3. 
 
          Avvertenza: 
              Gli  allegati  tecnici  alla  presente  ordinanza  sono
          consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento  della
          protezione   civile:    www.protezionecivile.it,    sezione
          «provvedimenti».