IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
                           su proposta del 
 
 
                       MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
10 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  104  del  7
maggio 2001, che, all'art. 1, comma 2, trasferisce dal Ministero  dei
lavori pubblici al  Ministero  dell'ambiente  la  Direzione  generale
della difesa, del suolo e  gli  uffici  con  compiti  in  materia  di
gestione e tutela delle risorse idriche; 
  Vista la legge 18 maggio  1989,  n.  183,  recante  «Norme  per  il
riassetto organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del  suolo»  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visti in particolare l'art. 4, comma 1 e gli articoli 17 e 18 della
legge  18  maggio  1989,  n.  183,  concernenti   le   modalita'   di
approvazione dei piani di bacino nazionali; 
  Visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter della legge  18  maggio
1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino  idrografico  possono
essere redatti ed approvati  anche  per  sottobacini  o  per  stralci
relativi a settori funzionali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  10
agosto  1989  «Costituzione  dell'Autorita'  di  bacino   dei   fiumi
Liri-Garigliano e Volturno»; 
  Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi
urgenti per le aree  a  rischio  idrogeologico  molto  elevato  e  in
materia di protezione civile, nonche' a favore  di  zone  colpite  da
calamita' naturali», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11
dicembre 2000, n. 365; 
  Vista la legge 31 luglio 2002, n.  179,  recante  «Disposizioni  in
materia di ambiente»; 
  Visto il decreto legislativo del 3 aprile  2006,  n.  152,  recante
«Norme in materia ambientale» ed in particolare il comma 1  dell'art.
170  che  prevede  che  «Ai  fini  dell'applicazione  dell'art.   65,
limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di
bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte  seconda  del
presente decreto continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed
approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989,
n. 183»; 
  Visto altresi' il comma 2-bis del gia' citato art. 170 del  decreto
legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare, secondo  il
quale «le Autorita' di bacino, di cui alla legge 18 maggio  1989,  n.
183, sono prorogate, fino alla data di entrata in vigore del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, cui al comma  2  dell'art.
63 del presente decreto»; 
  Visto il decreto-legge 12 maggio  2006,  n.  173,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  12  luglio  2006,  n.  228,  che  proroga
l'entrata  in  vigore  della  parte  seconda   del   citato   decreto
legislativo n. 152 del 2006; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2006,  n.  284,  recante
«Disposizioni correttive e  integrative  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152», che ha prorogato le Autorita' di bacino, di cui
alla legge n. 183 del 1989; 
  Visto l'art. 1, commi 1 e 2 del decreto-legge del 30 dicembre 2008,
n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e
di protezione dell'ambiente»; 
  Vista la legge 27 febbraio 2009,  n.  13,  che,  nelle  more  della
costituzione dei  distretti  idrografici,  proroga  le  Autorita'  di
bacino fino all'entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2  dell'art.  63  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006; 
  Visto il decreto legislativo 10  dicembre  2010,  n.  219,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2008/105/CE  relativa  a  standard  di
qualita' ambientale nel settore della politica delle  acque,  recante
modifica  e  successiva  abrogazione  delle   direttive   82/176/CEE,
83/513/CEE,  84/156/CEE,  84/491/CEE,  86/280/CEE,  nonche'  modifica
della direttiva 2000/60/CE e recepimento della  direttiva  2009/90/CE
che stabilisce, conformemente alla direttiva  2000/60/CE,  specifiche
tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio  dello  stato  delle
acque» ed in particolare l'art. 4; 
  Visti i contenuti della direttiva comunitaria  2007/60/CE  relativa
alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; 
  Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010,  n.  49  «Attuazione
della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla  gestione
dei rischi di alluvioni»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
dicembre 2006 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  122  del  28
maggio  2007),  recante  «Approvazione  del  Piano  stralcio  assetto
idrogeologico rischio di frana - bacino Liri-Garigliano e  Volturno»,
con  il  quale  e'  stato  approvato  il   Piano   stralcio   assetto
idrogeologico rischio frana  -  bacino  Liri-Garigliano  e  Volturno,
adottato dal Comitato istituzionale con  deliberazione  n.  1  del  5
aprile 2006, per i comuni di cui all'allegato A  del  citato  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre per i comuni di cui
all'allegato B tale Piano stralcio resta adottato con  le  misure  di
salvaguardia; 
  Considerato che per i comuni di  cui  all'allegato  A,  cosi'  come
modificato dal decreto del Presidente dei  ministri  del  23  gennaio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 29 giugno  2009,
e' previsto che essi, a seguito dell'adozione del Piano stralcio  per
l'assetto idrogeologico - rischio di  frana  da  parte  del  Comitato
istituzionale,  possono  sviluppare  studi  specifici  al   fine   di
sottoporre all'Autorita' di bacino eventuali  riperimetrazioni  delle
aree a rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 29 della normativa di
Piano per procedere successivamente per queste aree  all'adozione  ed
all'approvazione del Piano stesso; 
  Considerato che per i comuni di  cui  all'allegato  B,  cosi'  come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del
23 gennaio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  148  del  29
giugno 2009), e' previsto che essi, a seguito dell'adozione del Piano
stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana da parte  del
Comitato istituzionale, possano sviluppare studi specifici al fine di
sottoporre all'Autorita' di bacino eventuali  riperimetrazioni  delle
aree a rischio idrogeologico per procedere successivamente per queste
aree all'adozione ed all'approvazione del Piano; 
  Considerato che il Comitato istituzionale nella delibera n.  6  del
10 marzo 2010  ha  disposto,  tra  l'altro,  che  «dalla  data  della
presente deliberazione, le norme di attuazione del  PSAI-Rf  assumono
valore di norme e non piu' di misure di  salvaguardia  per  tutte  le
aree "Rpa, Apa, Rpb, Apb ed al" dei comuni dei bacini Liri-Garigliano
e Volturno»; 
  Considerato che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 7 aprile 2011 (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
266 del 15 novembre 2011) e' stato approvato il  Piano  stralcio  per
l'assetto idrogeologico - rischio di frana, relativamente  ai  comuni
di cui all'allegato B al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 12 dicembre 2006, adottato dal Comitato istituzionale  nella
seduta del 10 marzo 2010 con delibera n. 6, ai sensi  dell'art.  170,
comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  Visto l'art. 29 delle Norme di attuazione - misure di  salvaguardia
«Modificazioni ed integrazioni al Piano stralcio»; 
  Considerato che il territorio del  comune  di  Cervinara  e'  stato
colpito dall'evento calamitoso del 1999  che  ha  causato  vittime  e
danni alle infrastrutture ed al territorio; 
  Vista   la   relazione   dell'Autorita'   di   bacino   dei   fiumi
Liri-Garigliano e Volturno del 3 luglio 2013, e i relativi  allegati,
nella  quale  e'  descritto  l'iter  procedurale   che   ha   portato
all'adozione  della  variante  del  Piano  stralcio   per   l'assetto
idrogeologico - rischio frana, dei comuni  di  Cervinara  (Avellino),
Sant'Angelo  a  Cupolo   (Benevento),   Torrioni   (Avellino),   Tufo
(Avellino) e Vitulano (Benevento); 
  Considerato che, come risulta dalla citata  relazione,  nell'ambito
del sudeetto Piano stralcio, elaborato alla  scala  1:25.000,  estese
porzioni del territorio  comunale  di  Cervinara,  tra  cui  l'intero
centro urbano, risultano  classificate  come  aree  a  rischio  molto
elevato, aree a rischio potenzialmente alto, aree di alta  attenzione
ed aree di attenzione potenzialmente alta; 
  Considerato che  gli  studi  e  le  indagini  eseguiti  negli  anni
successivi  all'evento  del  1999  dal  Commissario  di  Governo  per
l'emergenza idrogeologica nella regione Campania  e  dal  comune  non
sono risultati sufficienti per la mitigazione del rischio  attribuito
ad alcuni settori del territorio  comunale  nel  Piano  stralcio  per
l'assetto idrogeologico - rischio di frana; 
  Considerato che in data 19 ottobre 2010 l'Autorita' di  bacino  dei
fiumi Liri-Garigliario e Volturno ed il  comune  di  Cervinara  hanno
sottoscritto un'intesa di programma ai sensi dell'art. 15 della legge
n. 241/1990 finalizzata alla «Riperimetrazione delle aree  a  rischio
idrogeologico alla scala 1:25.000 sulla base di studi ed  indagini  a
scala  1:5.000»  ed  «Individuazione  di  azioni  strutturali  e  non
strutturali per la  difesa,  tutela,  salvaguardia  e  governo  delle
risorse acqua, suolo ed ambiente»; 
  Considerato che  a  seguito  della  suddetta  intesa  di  programma
l'Autorita' di  bacino,  nell'ambito  delle  azioni  in  corso  volte
all'attuazione ed aggiornamento  del  Piano  stralcio  per  l'assetto
idrogeologico - rischio di frana ed alla realizzazione  di  programmi
ed  azioni  specifiche,  in  data  18  febbraio  2011   ha   avviato,
relativamente al  comune  di  Cervinara,  le  attivita'  inerenti  al
progetto pilota volto a definire linee guida efficaci  per  strategie
di gestione del rischio, includendo le misure  di  mitigazione  e  di
prevenzione del rischio; 
  Considerato che il Comitato tecnico nella seduta  del  30  novembre
2010, ha preso  atto  della  stipula  dell'intesa  di  programma  tra
Autorita' di bacino e comune di Cervinara, valutando positivamente il
«programma delle azioni» da porre in essere e che nelle sedute del 16
marzo 2011, 23 giugno 2011, 10 novembre 2011,  ha  preso  atto  delle
attivita' poste in essere, valutando positivamente le prime attivita'
intraprese; 
  Considerato  che  gli  studi  di  approfondimento  eseguiti   hanno
condotto ad una riperimetrazione delle aree a rischio  con  riduzione
delle stesse come perimetrate e classificate nell'ambito del  PSAI-Rf
(in scala 1:25.000); 
  Considerato che  contestualmente  e'  in  corso,  d'intesa  con  il
Commissario straordinario  delegato  regione  Campania  (decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  21  gennaio  2011),  un  primo
intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico; 
  Considerato che in ottemperanza alle disposizioni di legge  vigenti
e successivamente al parere favorevole per le attivita' realizzate  e
per la riperimetrazine delle  aree  a  rischio  alla  scala  1:25.000
espresso dal Comitato tecnico nella seduta del 25  ottobre  2012,  il
Comitato  istituzionale  nella  seduta  del  24  luglio   2013,   con
deliberazione 1.1, ha adottato  il  Progetto  di  variante  al  Piano
stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana  relativo  al
comune di Cervinara (Avellino), disponendo l'avvio  del  procedimento
di variante al PSAI-Rf; 
  Considerato che il Settore difesa del suolo della giunta  regionale
della Campania ha segnalato un dissesto nel comune di  Sant'Angelo  a
Cupolo (Benevento), tra le frazioni Motta e Panelli, che comporta  un
incremento del grado di rischio individuato nel  Piano  stralcio  per
l'assetto idrogeologico - rischio di frana; 
  Considerato che il comune di Torrioni (Avellino)  ha  segnalato  mi
dissesto in localita' Carpineti-San Paolo, che comporta un incremento
del grado di rischio individuato nel  Piano  stralcio  per  l'assetto
idrogeologico - rischio di  frana,  richiedendo  l'integrazione  allo
stesso Piano stralcio ai sensi dell'art. 29 delle norme di attuazione
- misure di salvaguardia; 
  Considerato che il comune di  Vitulano  (Benevento)  ha  sottoposto
all'Autorita' di bacino studi specifici per  la  riperimetrazione  di
alcuni settori di territori ai sensi  dell'art.  29  delle  Norme  di
attuazione - misure di salvaguardia; 
  Considerato che relativamente al comune  di  Sant'Angelo  a  Cupolo
(Benevento), sulla base dei rilievi di superficie  eseguiti  e  degli
ulteriori approfondimenti effettuati dai  tecnici  dell'Autorita'  di
bacino (analisi geologiche e  geomorfologiche  a  scala  di  maggiore
dettaglio, ecc.), il settore di territorio interessato  dal  fenomeno
franoso,  non  classificato  a  rischio/attenzione  nell'ambito   del
PSAI-Rf (in scala 1:25.000) adottato dal Comitato  istituzionale  con
delibera n. 1 del 5  aprile  2006,  perimetrato  come  area  di  alta
attenzione; 
  Considerato che relativamente al  comune  di  Torrioni  (Avellino),
sulla base dei rilievi  di  superficie  eseguiti  e  degli  ulteriori
approfondimenti  effettuati  dai  tecnici  dell'Autorita'  di  bacino
(analisi geologiche e geomorfologiche a scala di maggiore  dettaglio,
ecc.), il settore di territorio interessato dal  fenomeno  franoso  -
ricadente  anche  nel  territorio  comunale  di  Tufo  (Avellino)   -
classificato come area di  medio  alta  attenzione  e  come  area  di
attenzione potenzialmente alta  nell'ambito  del  PSAI-Rf  (in  scala
1:25.000) adottato dal Comitato istituzionale con delibera n. 1 del 5
aprile 2006, viene perimetrato come area di alta attenzione; 
  Considerato che in ottemperanza alle disposizioni di legge  vigenti
e successivamente al parere favorevole per le attivita' realizzate  e
per la riperimetrazione delle aree  a  rischio  alla  scala  1:25.000
espresso dal Comitato tecnico nella seduta del  25  luglio  2012,  il
Comitato  istituzionale  nella  seduta  del  24  luglio   2013,   con
deliberazione 1.2, ha adottato  il  Progetto  di  variante  al  Piano
stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana relativamente
ai comuni di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento),  Torrioni  (Avellino),
Tufo  (Avellino)  e  Vitulano  (Benevento),  disponendo  l'avvio  del
procedimento di variante al PSAI-Rf; 
  Considerato che l'avviso  relativo  all'adozione  del  Progetto  di
variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico -  rischio  di
frana inerente i comuni di Cervinara, Sant'Angelo a Cupolo, Torrioni,
Tufo e Vitulano e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  208
del 5 settembre 2013; 
  Considerato che  i  Progetti  di  variante  al  Piano  stralcio  in
argomento e la relativa documentazione, sono stati depositati  presso
il Ministero dell'ambiente e del territorio e del  mare,  l'Autorita'
di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, la regione Campania e
presso le province ed i  comuni  di  competenza  e  sono  stati  resi
disponibili  per   la   consultazione   per   quarantacinque   giorni
dall'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; 
  Considerato che potevano essere inoltrate osservazioni sui progetti
di piano alla regione territorialmente competente,  all'Autorita'  di
bacino ed ai comuni di competenza entro i  successivi  quarantacinque
giorni; 
  Considerato che in ottemperanza  a  quanto  disposto  dal  Comitato
istituzionale dell'Autorita' di bacino e dal decreto dirigenziale  n.
97 del 29  settembre  2013  dell'AGC  15  settore  03  della  regione
Campania (pubblicato nel BURC n. 52 del 30 settembre 2013),  in  data
12 dicembre 2013 si e' svolta presso la sede dell'Autorita' di bacino
Liri-Garigliano  e  Volturno  la  prima   seduta   della   Conferenza
programmatica  della  regione  Campania,  convocata   dal   dirigente
preposto con nota n. 668768 del 30 settembre 2013; 
  Considerato che con nota n. 7774 del 10 dicembre 2013 il comune  di
Cervinara ha trasmesso all'Autorita' di bacino sette  osservatori  al
Progetto di variante al Piano stralcio in argomento; 
  Considerato  che   in   data   4   dicembre   2013   e'   pervenuta
un'osservazione al suddetto Progetto di variante  al  Piano  stralcio
relativamente al comune di Vitulano; 
  Considerato che la Conferenza programmatica, nella  seduta  del  12
dicembre 2013, preso atto delle osservazioni pervenute nei termini di
legge relativamente ai comuni di Cervinara e Vitulano, ha disposto il
rinvio degli atti al Comitato tecnico dell'Autorita' di bacino per le
valutazioni di propria competenza; 
  Considerato che in  merito  al  comune  di  Cervinara,  sulla  base
dell'istruttoria tecnica prodotta dalla Segreteria tecnica operativa,
il Comitato tecnico nella seduta del 28 febbraio 2014 (delibera n. 4)
rileva  che  emergono  elementi  sufficienti  alla   modifica   della
perimetrazione   delle   aree   a   rischio/attenzione    solo    per
l'osservazione inerente la proprieta'  del  sig.  Pasqualino  Gaspare
Casale, in  quanto  sulla  base  delle  indagini  eseguite  e'  stata
rilevata  la  presenza  di  depositi  ascrivibili  ad   una   conoide
detritico-alluvionale  mediana  attiva  anziche'   ad   una   conoide
detritico-alluvionale prossimale attiva; 
  Considerato  che  tenuto  conto  dei  dati  a  scala  di  dettaglio
disponibili, delle attivita' realizzate per la riperimetrazione delle
aree a rischio alla scala 1:25.000 di cui  alla  delibera  n.  1  del
Comitato tecnico del 25 ottobre 2012, nonche' delle metodologie e dei
criteri adottati per la redazione del Piano  stralcio  per  l'assetto
idrogeologico - rischio di frana, la STO ha elaborato una proposta di
riclassificazione del suddetto settore di territorio, da area di alta
attenzione (A4) ad area potenzialmente  interessata  dal  transito  e
dell'accumulo di miscele acqua-sedimento (Am); 
  Considerato che il Comitato tecnico, nella seduta del  28  febbraio
2014, ha espresso parere  favorevole  alla  proposta  del  Segretario
generale di adottare, nelle more  di  una  conforme  revisione  delle
Norme di attuazione del PSAI-Rf, misure di salvaguardia per le  nuove
classi Am e C3, ai sensi dell'art. 65, comma 7,  decreto  legislativo
n. 152 del 2006, riportate nell'allegato A delibera n. 4; 
  Considerato, che in  merito  al  comune  di  Vitulano,  sulla  base
dell'istruttoria tecnica prodotta dalla Segreteria tecnica operativa,
il Comitato tecnico nella seduta del 28 febbraio 2014 (delibera n. 4)
rileva che l'osservazione inviata, attese le dimensioni  ridotte  del
settore di territorio oggetto di riperimetrazione,  non  e'  coerente
con la scala di redazione del PSAI-Rf (scala  1:25.000),  in  accordo
con il parere espresso anche dal comune di Vitulano; 
  Considerato  che  la   Conferenza   programmatica,   nella   seduta
conclusiva del 14 marzo 2014,  ha  espresso  parere  favorevole  alla
variante al Piano stralcio  relativamente  ai  comuni  di  Cervinara,
Sant'Angelo  a  Cupolo,  Torrioni,  Tufo  e  Vitulano,   cosi'   come
deliberato dal Comitato tecnico nella seduta  del  28  febbraio  2014
(delibera n. 4); 
  Considerato che il  Comitato  istituzionale,  nella  seduta  del  3
luglio 2014, con delibera n.  2  (avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2014), ha adottato  la  «Variante  al
Piano  stralcio  per  l'assetto  idrogeologico  -  rischio  di  frana
relativamente ai comuni di Cervinara (Avellino), Sant'Angelo a Cupolo
(Benevento), Torrioni (Avellino) e Vitulano (Benevento)»; 
  Vista la nota prot. n. 5245 GAB del  12  marzo  2015,  con  cui  il
Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio  e  del  mare  ha
trasmesso per la  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  e  la
successiva firma del Presidente del Consiglio la proposta di  decreto
concernente l'approvazione della  «Variante  al  Piano  stralcio  per
l'assetto idrogeologico - rischio di frana relativamente ai comuni di
Cervinara (Avellino),  Sant'Angelo  a  Cupolo  (Benevento),  Torrioni
(Avellino) e Vitulano (Benevento)» adottata, ai  sensi  del  comma  1
dell'art.  170,  e  dell'art.  170,   comma   2-bis,   dal   Comitato
istituzionale dell'Autorita' di bacino dei  fiumi  Liri-Garigliano  e
Volturno nella seduta del 3 luglio 2014; 
  Vista la relazione prot. n. DICA - AC 695 del  6  maggio  2015  del
Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del
Consiglio dei ministri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 giugno 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvata  la  «Variante  al  Piano  stralcio  per  l'assetto
idrogeologico - rischio di frana relativamente ai comuni di Cervinara
(Avellino), Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), Torrioni  (Avellino)  e
Vitulano  (Benevento)»  adottata,  ai  sensi  dei  commi  1  e  2-bis
dell'art. 170 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152,  del
2006, dal Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino  dei  fiumi
Liri-Garigliano e Volturno  nella  seduta  del  3  luglio  2014,  con
delibera n. 2 allegata al presente decreto.