IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta del MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001, che, all'art. 1, comma 2, trasferisce dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'ambiente la Direzione generale della difesa, del suolo e gli uffici con compiti in materia di gestione e tutela delle risorse idriche; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni; Visti in particolare l'art. 4, comma 1 e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalita' di approvazione dei piani di bacino nazionali; Visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 1989 «Costituzione dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno»; Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365; Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia di ambiente»; Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» ed in particolare il comma 1 dell'art. 170 che prevede che «Ai fini dell'applicazione dell'art. 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183»; Visto altresi' il comma 2-bis del gia' citato art. 170 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare, secondo il quale «le Autorita' di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cui al comma 2 dell'art. 63 del presente decreto»; Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», che ha prorogato le Autorita' di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989; Visto l'art. 1, commi 1 e 2 del decreto-legge del 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»; Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 13, che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, proroga le Autorita' di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006; Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque» ed in particolare l'art. 4; Visti i contenuti della direttiva comunitaria 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007), recante «Approvazione del Piano stralcio assetto idrogeologico rischio di frana - bacino Liri-Garigliano e Volturno», con il quale e' stato approvato il Piano stralcio assetto idrogeologico rischio frana - bacino Liri-Garigliano e Volturno, adottato dal Comitato istituzionale con deliberazione n. 1 del 5 aprile 2006, per i comuni di cui all'allegato A del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre per i comuni di cui all'allegato B tale Piano stralcio resta adottato con le misure di salvaguardia; Considerato che per i comuni di cui all'allegato A, cosi' come modificato dal decreto del Presidente dei ministri del 23 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 29 giugno 2009, e' previsto che essi, a seguito dell'adozione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana da parte del Comitato istituzionale, possono sviluppare studi specifici al fine di sottoporre all'Autorita' di bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 29 della normativa di Piano per procedere successivamente per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano stesso; Considerato che per i comuni di cui all'allegato B, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 29 giugno 2009), e' previsto che essi, a seguito dell'adozione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana da parte del Comitato istituzionale, possano sviluppare studi specifici al fine di sottoporre all'Autorita' di bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico per procedere successivamente per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano; Considerato che il Comitato istituzionale nella delibera n. 6 del 10 marzo 2010 ha disposto, tra l'altro, che «dalla data della presente deliberazione, le norme di attuazione del PSAI-Rf assumono valore di norme e non piu' di misure di salvaguardia per tutte le aree "Rpa, Apa, Rpb, Apb ed al" dei comuni dei bacini Liri-Garigliano e Volturno»; Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 aprile 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2011) e' stato approvato il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana, relativamente ai comuni di cui all'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2006, adottato dal Comitato istituzionale nella seduta del 10 marzo 2010 con delibera n. 6, ai sensi dell'art. 170, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006; Visto l'art. 29 delle Norme di attuazione - misure di salvaguardia «Modificazioni ed integrazioni al Piano stralcio»; Considerato che il territorio del comune di Cervinara e' stato colpito dall'evento calamitoso del 1999 che ha causato vittime e danni alle infrastrutture ed al territorio; Vista la relazione dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno del 3 luglio 2013, e i relativi allegati, nella quale e' descritto l'iter procedurale che ha portato all'adozione della variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio frana, dei comuni di Cervinara (Avellino), Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), Torrioni (Avellino), Tufo (Avellino) e Vitulano (Benevento); Considerato che, come risulta dalla citata relazione, nell'ambito del sudeetto Piano stralcio, elaborato alla scala 1:25.000, estese porzioni del territorio comunale di Cervinara, tra cui l'intero centro urbano, risultano classificate come aree a rischio molto elevato, aree a rischio potenzialmente alto, aree di alta attenzione ed aree di attenzione potenzialmente alta; Considerato che gli studi e le indagini eseguiti negli anni successivi all'evento del 1999 dal Commissario di Governo per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania e dal comune non sono risultati sufficienti per la mitigazione del rischio attribuito ad alcuni settori del territorio comunale nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana; Considerato che in data 19 ottobre 2010 l'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliario e Volturno ed il comune di Cervinara hanno sottoscritto un'intesa di programma ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 finalizzata alla «Riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico alla scala 1:25.000 sulla base di studi ed indagini a scala 1:5.000» ed «Individuazione di azioni strutturali e non strutturali per la difesa, tutela, salvaguardia e governo delle risorse acqua, suolo ed ambiente»; Considerato che a seguito della suddetta intesa di programma l'Autorita' di bacino, nell'ambito delle azioni in corso volte all'attuazione ed aggiornamento del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana ed alla realizzazione di programmi ed azioni specifiche, in data 18 febbraio 2011 ha avviato, relativamente al comune di Cervinara, le attivita' inerenti al progetto pilota volto a definire linee guida efficaci per strategie di gestione del rischio, includendo le misure di mitigazione e di prevenzione del rischio; Considerato che il Comitato tecnico nella seduta del 30 novembre 2010, ha preso atto della stipula dell'intesa di programma tra Autorita' di bacino e comune di Cervinara, valutando positivamente il «programma delle azioni» da porre in essere e che nelle sedute del 16 marzo 2011, 23 giugno 2011, 10 novembre 2011, ha preso atto delle attivita' poste in essere, valutando positivamente le prime attivita' intraprese; Considerato che gli studi di approfondimento eseguiti hanno condotto ad una riperimetrazione delle aree a rischio con riduzione delle stesse come perimetrate e classificate nell'ambito del PSAI-Rf (in scala 1:25.000); Considerato che contestualmente e' in corso, d'intesa con il Commissario straordinario delegato regione Campania (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2011), un primo intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico; Considerato che in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti e successivamente al parere favorevole per le attivita' realizzate e per la riperimetrazine delle aree a rischio alla scala 1:25.000 espresso dal Comitato tecnico nella seduta del 25 ottobre 2012, il Comitato istituzionale nella seduta del 24 luglio 2013, con deliberazione 1.1, ha adottato il Progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana relativo al comune di Cervinara (Avellino), disponendo l'avvio del procedimento di variante al PSAI-Rf; Considerato che il Settore difesa del suolo della giunta regionale della Campania ha segnalato un dissesto nel comune di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), tra le frazioni Motta e Panelli, che comporta un incremento del grado di rischio individuato nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana; Considerato che il comune di Torrioni (Avellino) ha segnalato mi dissesto in localita' Carpineti-San Paolo, che comporta un incremento del grado di rischio individuato nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana, richiedendo l'integrazione allo stesso Piano stralcio ai sensi dell'art. 29 delle norme di attuazione - misure di salvaguardia; Considerato che il comune di Vitulano (Benevento) ha sottoposto all'Autorita' di bacino studi specifici per la riperimetrazione di alcuni settori di territori ai sensi dell'art. 29 delle Norme di attuazione - misure di salvaguardia; Considerato che relativamente al comune di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), sulla base dei rilievi di superficie eseguiti e degli ulteriori approfondimenti effettuati dai tecnici dell'Autorita' di bacino (analisi geologiche e geomorfologiche a scala di maggiore dettaglio, ecc.), il settore di territorio interessato dal fenomeno franoso, non classificato a rischio/attenzione nell'ambito del PSAI-Rf (in scala 1:25.000) adottato dal Comitato istituzionale con delibera n. 1 del 5 aprile 2006, perimetrato come area di alta attenzione; Considerato che relativamente al comune di Torrioni (Avellino), sulla base dei rilievi di superficie eseguiti e degli ulteriori approfondimenti effettuati dai tecnici dell'Autorita' di bacino (analisi geologiche e geomorfologiche a scala di maggiore dettaglio, ecc.), il settore di territorio interessato dal fenomeno franoso - ricadente anche nel territorio comunale di Tufo (Avellino) - classificato come area di medio alta attenzione e come area di attenzione potenzialmente alta nell'ambito del PSAI-Rf (in scala 1:25.000) adottato dal Comitato istituzionale con delibera n. 1 del 5 aprile 2006, viene perimetrato come area di alta attenzione; Considerato che in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti e successivamente al parere favorevole per le attivita' realizzate e per la riperimetrazione delle aree a rischio alla scala 1:25.000 espresso dal Comitato tecnico nella seduta del 25 luglio 2012, il Comitato istituzionale nella seduta del 24 luglio 2013, con deliberazione 1.2, ha adottato il Progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana relativamente ai comuni di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), Torrioni (Avellino), Tufo (Avellino) e Vitulano (Benevento), disponendo l'avvio del procedimento di variante al PSAI-Rf; Considerato che l'avviso relativo all'adozione del Progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana inerente i comuni di Cervinara, Sant'Angelo a Cupolo, Torrioni, Tufo e Vitulano e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 5 settembre 2013; Considerato che i Progetti di variante al Piano stralcio in argomento e la relativa documentazione, sono stati depositati presso il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, l'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, la regione Campania e presso le province ed i comuni di competenza e sono stati resi disponibili per la consultazione per quarantacinque giorni dall'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; Considerato che potevano essere inoltrate osservazioni sui progetti di piano alla regione territorialmente competente, all'Autorita' di bacino ed ai comuni di competenza entro i successivi quarantacinque giorni; Considerato che in ottemperanza a quanto disposto dal Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino e dal decreto dirigenziale n. 97 del 29 settembre 2013 dell'AGC 15 settore 03 della regione Campania (pubblicato nel BURC n. 52 del 30 settembre 2013), in data 12 dicembre 2013 si e' svolta presso la sede dell'Autorita' di bacino Liri-Garigliano e Volturno la prima seduta della Conferenza programmatica della regione Campania, convocata dal dirigente preposto con nota n. 668768 del 30 settembre 2013; Considerato che con nota n. 7774 del 10 dicembre 2013 il comune di Cervinara ha trasmesso all'Autorita' di bacino sette osservatori al Progetto di variante al Piano stralcio in argomento; Considerato che in data 4 dicembre 2013 e' pervenuta un'osservazione al suddetto Progetto di variante al Piano stralcio relativamente al comune di Vitulano; Considerato che la Conferenza programmatica, nella seduta del 12 dicembre 2013, preso atto delle osservazioni pervenute nei termini di legge relativamente ai comuni di Cervinara e Vitulano, ha disposto il rinvio degli atti al Comitato tecnico dell'Autorita' di bacino per le valutazioni di propria competenza; Considerato che in merito al comune di Cervinara, sulla base dell'istruttoria tecnica prodotta dalla Segreteria tecnica operativa, il Comitato tecnico nella seduta del 28 febbraio 2014 (delibera n. 4) rileva che emergono elementi sufficienti alla modifica della perimetrazione delle aree a rischio/attenzione solo per l'osservazione inerente la proprieta' del sig. Pasqualino Gaspare Casale, in quanto sulla base delle indagini eseguite e' stata rilevata la presenza di depositi ascrivibili ad una conoide detritico-alluvionale mediana attiva anziche' ad una conoide detritico-alluvionale prossimale attiva; Considerato che tenuto conto dei dati a scala di dettaglio disponibili, delle attivita' realizzate per la riperimetrazione delle aree a rischio alla scala 1:25.000 di cui alla delibera n. 1 del Comitato tecnico del 25 ottobre 2012, nonche' delle metodologie e dei criteri adottati per la redazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana, la STO ha elaborato una proposta di riclassificazione del suddetto settore di territorio, da area di alta attenzione (A4) ad area potenzialmente interessata dal transito e dell'accumulo di miscele acqua-sedimento (Am); Considerato che il Comitato tecnico, nella seduta del 28 febbraio 2014, ha espresso parere favorevole alla proposta del Segretario generale di adottare, nelle more di una conforme revisione delle Norme di attuazione del PSAI-Rf, misure di salvaguardia per le nuove classi Am e C3, ai sensi dell'art. 65, comma 7, decreto legislativo n. 152 del 2006, riportate nell'allegato A delibera n. 4; Considerato, che in merito al comune di Vitulano, sulla base dell'istruttoria tecnica prodotta dalla Segreteria tecnica operativa, il Comitato tecnico nella seduta del 28 febbraio 2014 (delibera n. 4) rileva che l'osservazione inviata, attese le dimensioni ridotte del settore di territorio oggetto di riperimetrazione, non e' coerente con la scala di redazione del PSAI-Rf (scala 1:25.000), in accordo con il parere espresso anche dal comune di Vitulano; Considerato che la Conferenza programmatica, nella seduta conclusiva del 14 marzo 2014, ha espresso parere favorevole alla variante al Piano stralcio relativamente ai comuni di Cervinara, Sant'Angelo a Cupolo, Torrioni, Tufo e Vitulano, cosi' come deliberato dal Comitato tecnico nella seduta del 28 febbraio 2014 (delibera n. 4); Considerato che il Comitato istituzionale, nella seduta del 3 luglio 2014, con delibera n. 2 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2014), ha adottato la «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana relativamente ai comuni di Cervinara (Avellino), Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), Torrioni (Avellino) e Vitulano (Benevento)»; Vista la nota prot. n. 5245 GAB del 12 marzo 2015, con cui il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ha trasmesso per la deliberazione del Consiglio dei ministri e la successiva firma del Presidente del Consiglio la proposta di decreto concernente l'approvazione della «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana relativamente ai comuni di Cervinara (Avellino), Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), Torrioni (Avellino) e Vitulano (Benevento)» adottata, ai sensi del comma 1 dell'art. 170, e dell'art. 170, comma 2-bis, dal Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nella seduta del 3 luglio 2014; Vista la relazione prot. n. DICA - AC 695 del 6 maggio 2015 del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015; Decreta: Art. 1 1. E' approvata la «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana relativamente ai comuni di Cervinara (Avellino), Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), Torrioni (Avellino) e Vitulano (Benevento)» adottata, ai sensi dei commi 1 e 2-bis dell'art. 170 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, del 2006, dal Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nella seduta del 3 luglio 2014, con delibera n. 2 allegata al presente decreto.