IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,  e  successive
modificazioni, di riforma della disciplina in  materia  di  attivita'
cinematografiche; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  relativa  agli
aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere
audiovisive  (2013/C332/01)  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea del 15 novembre 2013; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 8
febbraio 2013, adottato ai sensi degli articoli 13 e  14  del  citato
decreto legislativo, recante modalita' tecniche per il sostegno  alla
produzione e distribuzione cinematografica; 
  Ritenuta  la  necessita'  di   sostituire   il   predetto   decreto
ministeriale con un nuovo decreto, al  fine  di  ridefinire  in  modo
complessivo, sia sotto il profilo della forma che del  contenuto,  le
predette modalita' tecniche, con l'obiettivo di  migliorare  in  modo
rilevante  il  funzionamento,  l'efficacia  e  la  trasparenza  delle
stesse; 
  Sentita la Conferenza permenente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta  del
7 maggio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi degli articoli 13 e  14
del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  28,  e  successive
modificazioni, d'ora in avanti: «decreto legislativo»,  le  modalita'
tecniche per  il  sostegno  alla  produzione  ed  alla  distribuzione
cinematografica. 
  2. Ai fini del presente decreto: 
  a) per «film» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art.
2, comma 1, del decreto  legislativo,  lo  spettacolo  realizzato  su
supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo
o  documentaristico,  purche'  opera  dell'ingegno,  ai  sensi  della
disciplina   del   diritto   d'autore,   destinato    al    pubblico,
prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti
di utilizzazione; 
  b) per «lungometraggio» si intende, conformemente a quanto previsto
dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo, il film di durata pari
o superiore a 75 minuti; 
  c) per «opera prima» si intende un lungometraggio realizzato da  un
regista che non abbia mai realizzato opere, di  tale  tipologia,  che
abbiano ottenuto il nulla osta per la proiezione in  pubblico  o  che
siano usciti in sala cinematografica in un Paese estero;  per  «opera
seconda» si intende un lungometraggio realizzato da  un  regista  che
abbia gia' realizzato non piu' di un'opera,  di  tale  tipologia,  la
quale abbia ottenuto il nulla osta per la proiezione  in  pubblico  o
sia uscita in sala cinematografica in un Paese estero; 
  d) per «cortometraggio» si intende, conformemente a quanto previsto
dall'art. 2, comma 3, del decreto  legislativo,  il  film  di  durata
inferiore  a  75  minuti,  ad  esclusione  di  quelli  con  finalita'
esclusivamente pubblicitarie; 
  e) per «film  riconosciuto  di  interesse  culturale»  si  intende,
conformemente a quanto previsto dall'art. 2,  comma  5,  del  decreto
legislativo, il film di nazionalita' italiana che  corrisponde  a  un
interesse  culturale  in  quanto,  oltre  ad  adeguati  requisiti  di
idoneita' tecnica, presenta anche significative qualita' culturali  o
artistiche o eccezionali qualita' spettacolari; 
  f) ai soli fini del rispetto dei limiti d'intensita' degli aiuti di
Stato  previsti  dall'Unione  europea,  per   «film   difficili»   si
intendono: 1)  le  opere  cinematografiche  prime  e  seconde;  2)  i
documentari;  3)  i  cortometraggi;  4)  gli  altri  film  che  siano
giudicati dalla Commissione per la cinematografia prevista all'art. 8
del  decreto  legislativo,  d'ora  in  avanti:  «Commissione  per  la
cinematografia»,   nell'articolazione   di   quest'ultima    prevista
dall'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dei beni  e
delle attivita' culturali e del  turismo  10  febbraio  2014  recante
«Disposizioni per la composizione e rideterminazione  dei  componenti
degli organismi collegiali operanti presso la Direzione generale  per
il cinema», incapaci di attrarre risorse finanziarie significative  e
penalizzati  nel  raggiungere  un  pubblico  vasto,  sulla  base   di
specifici parametri che la medesima Commissione individua nella prima
seduta utile di ogni esercizio finanziario; tra  detti  parametri  la
Commissione tiene conto della eventuale  partecipazione  al  film  in
quota proprietaria da parte di produttori che non siano  indipendenti
ai sensi della successiva lettera s); 
  g) per «film realizzati da giovani  autori»  si  intendono  i  film
definiti alle precedenti lettere b), c) e d)  realizzati  da  registi
che, alla data di presentazione  della  richiesta  di  riconoscimento
dell'interesse culturale prevista all'art. 4  del  presente  decreto,
non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno di eta' e per  i
quali il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per  almeno  una
delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore
delle musiche originali, autore della scenografia; 
  h) per «film realizzati da giovani produttori» si intendono i  film
definiti alle precedenti lettere b)  e  d)  prodotti  da  imprese  di
produzione  cinematografica,  iscritte  nell'elenco   delle   imprese
prevista all'art.  3,  comma  1,  del  decreto  legislativo,  il  cui
rappresentante legale,  ovvero  la  maggioranza  dei  componenti  del
consiglio di amministrazione, abbiano,  alla  data  di  presentazione
della richiesta del riconoscimento  dell'interesse  cultural  un'eta'
anagrafica inferiore ai 35 anni; 
  i) per «sceneggiatura originale» si intende  una  sceneggiatura  di
particolare rilievo culturale o sociale, idonea alla realizzazione di
film di lungometraggio, che non sia frutto di  adattamento  di  altra
opera dell'ingegno ai sensi della legge 22 aprile  1941,  n.  633,  e
successive modificazioni; 
  j) per «film di animazione»  si  intende,  conformemente  a  quanto
previsto  dall'art.  2,  comma  4,  del   decreto   legislativo,   il
lungometraggio definito alla  lettera  b)  ovvero  il  cortometraggio
definiti alla lettera d), con  immagini  realizzate  graficamente  ed
animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e supporto; 
  k) per «film  per  ragazzi»  si  intende,  conformemente  a  quanto
previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto legislativo, il  film  cui
contenuto contribuisca alla formazione civile,  culturale  ed  etica,
giudicato tale dalla Commissione per la cinematografia sulla base  di
specifici parametri che la medesima Commissione individua nella prima
seduta utile di ogni esercizio finanziario, sentite  le  associazioni
di categoria maggiormente rappresentative; 
  l) per «film indipendente», si intende il film in cui la quota  dei
diritti di proprieta', in capo ad una o piu'  imprese  di  produzione
indipendente, come definite nella lettera s) del presente comma,  sia
pari ad almeno il sessanta per cento; 
  m)  per  «film  di  ricerca»,  si  intende  il   film   dotato   di
caratteristiche estetiche e  artistiche  innovative  o  sperimentali,
giudicato tale dalla Commissione per la cinematografia sulla base  di
specifici parametri che la medesima Commissione individua nella prima
seduta utile di ogni esercizio finanziario, sentite  le  associazioni
di categoria maggiormente rappresentative; 
  n) per «film con elevate potenzialita' commerciali», si intende  il
film  concepito,  strutturato  e  orientato  ad  un'ampia  platea  di
pubblico e, in  quanto  tale,  fortemente  attrattivo  per  rilevanti
investimenti di risorse finanziarie, giudicato tale dalla Commissione
per la cinematografia  sulla  base  di  specifici  parametri  che  la
medesima Commissione individua  nella  prima  seduta  utile  di  ogni
esercizio  finanziario,  sentite   le   associazioni   di   categoria
maggiormente rappresentative; 
  o) per «film realizzato in coproduzione maggioritaria italiana», si
intende il film nel quale, relativamente all'assetto  produttivo,  la
maggioranza  delle  quote  di  proprieta'  del  film   sia   detenuta
dall'impresa o dalle imprese di produzione di  nazionalita'  italiana
secondo  quanto  previsto  negli  specifici  accordi   bilaterali   o
multilaterali in materia di  coproduzioni  cinematografiche,  ovvero,
quando del caso,  secondo  quanto  previsto  nella  compartecipazione
autorizzata ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo; 
  p) per «film realizzato in coproduzione minoritaria  italiana»,  si
intende il film nel quale, relativamente all'assetto  produttivo,  la
maggioranza  delle  quote  di  proprieta'  del  film   sia   detenuta
dall'impresa o  dalle  imprese  di  produzione  non  di  nazionalita'
italiana, e in cui le imprese di produzione di nazionalita'  italiana
detengano una quota non inferiore a quanto previsto  negli  specifici
accordi  bilaterali  o  multilaterali  in  materia  di   coproduzioni
cinematografiche, ovvero, quando del  caso,  nella  compartecipazione
autorizzata ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo; 
  q) per «progetto filmico», si intende  l'opera  cinematografica  in
fase di realizzazione; la quale deve ritenersi, ai fini del  presente
decreto, terminata, con contestuale passaggio allo stato di film,  in
coincidenza con il momento della richiesta  del  nulla  osta  per  la
proiezione in pubblico; 
  r)  per  «impresa  di  produzione  cinematografica»   si   intende,
conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del decreto  legislativo,
l'impresa di produzione  cinematografica  che  abbia  sede  legale  e
domicilio fiscale in Italia; ad essa e' equiparata, a  condizioni  di
reciprocita', l'impresa con sede e nazionalita'  di  un  altro  Paese
membro  dell'Unione  europea,  che  abbia  una  filiale,  agenzia   o
succursale stabilita in Italia, che  ivi  svolga  prevalentemente  la
propria attivita'; 
  s)  per  «impresa  di  produzione  cinematografica   indipendente»,
s'intende l'impresa di produzione, come definita nella lettera r) del
presente comma, che  eserciti  l'attivita'  di  produzione  in  forma
esclusiva o prevalente e che: 1) non sia controllata da o collegata a
emittenti televisive; 2) per un  periodo  di  tre  anni  non  destini
almeno il novanta per cento della  propria  produzione  ad  una  sola
emittente; 
  t) per «impresa di distribuzione cinematografica indipendente»,  si
intende l'impresa di distribuzione cinematografica con sede legale  e
domicilio  fiscale  in  Italia,  valendo  la  medesima  clausola   di
reciprocita' prevista alla lettera r) del presente comma, che non sia
controllata  da  o  collegata  a  emittenti  televisive  nazionali  o
internazionali; 
  u)  per  «impresa  di  esportazione  cinematografica»  si   intende
l'impresa  di  distribuzione  cinematografica  con  sede   legale   e
domicilio fiscale in Italia,  valendo  la  clausola  di  reciprocita'
prevista alla lettera  r)  del  presente  comma,  che  commercializza
all'estero i diritti di sfruttamento dei film; 
  v)  per  «costo  di  produzione»  del  film  si  intende  il  costo
complessivo di realizzazione della copia campione, ossia  del  master
del film; 
  w) per «costo di distribuzione» del film si intende l'insieme delle
spese di distribuzione in  Italia  e  delle  spese  di  distribuzione
all'estero del film; 
  x) per «costo industriale» del film si intende la somma  del  costo
di produzione e del  costo  di  distribuzione,  come  definiti  nelle
lettere v) e w) del presente comma; 
  y) per «costi ammissibili» del film si intendono le  configurazioni
di costo, come definite nelle lettere v) e w) del presente comma, con
le limitazioni e specificazioni determinate da  un  apposito  decreto
del direttore generale cinema, adottato  entro  trenta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   sentite   le
associazioni  di  categoria   maggiormente   rappresentative   e   la
Commissione per la cinematografia; e' stabilito, in ogni caso, che: 
  1) gli oneri finanziari, gli oneri  assicurativi  e  gli  oneri  di
garanzia sono  computabili  nell'ammontare  massimo  complessivo  non
superiore  al  7,5%  del  costo  di  produzione,  e   purche'   siano
direttamente   imputabili   esclusivamente   alla   specifica   opera
cinematografica per la quale si richiede il beneficio; 
  2) i costi del personale di produzione e i costi  sopra  la  linea,
come definiti nella  lettera  z)  del  presente  comma,  non  possono
superare   una   percentuale   del   costo   complessivo   dell'opera
cinematografica definita nel decreto previsto dalla presente  lettera
y); 
  3) il compenso per  la  produzione  («producer  fee»)  e  le  spese
generali dell'impresa non sono computabili  nel  costo  eleggibile  e
sono imputabili, ciascuna delle due voci,  al  massimo  al  7,5%  del
costo complessivo di produzione; 
  z) per «costi sopra  la  linea»  del  film  si  intendono  i  costi
relativi al compenso per il  regista,  al  compenso  per  gli  attori
principali, alle spese per il soggetto e  la  sceneggiatura  compresa
l'acquisizione  dei  diritti,  come  specificati  e  dettagliati  nel
decreto previsto nella lettera y) del presente comma; 
  aa) per «contributo alla copertura del costo industriale» del  film
si  intende  il  contributo  previsto  dall'art.   13   del   decreto
legislativo  per  i  progetti  di  film  riconosciuti  di   interesse
culturale; 
  bb) per «contributo alla  distribuzione»  del  film  e  «contributo
all'esportazione»  del  film  si  intendono  i  contributi   previsti
dall'art.  14  del  decreto  legislativo  per  i  film   riconosciuti
d'interesse culturale ai quali sia stato rilasciato il nulla osta per
la proiezione in pubblico.