IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche; Vista la comunicazione della Commissione europea relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive (2013/C332/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 novembre 2013; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 8 febbraio 2013, adottato ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato decreto legislativo, recante modalita' tecniche per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica; Ritenuta la necessita' di sostituire il predetto decreto ministeriale con un nuovo decreto, al fine di ridefinire in modo complessivo, sia sotto il profilo della forma che del contenuto, le predette modalita' tecniche, con l'obiettivo di migliorare in modo rilevante il funzionamento, l'efficacia e la trasparenza delle stesse; Sentita la Conferenza permenente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 7 maggio 2015; Decreta: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti: «decreto legislativo», le modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica. 2. Ai fini del presente decreto: a) per «film» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo, lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purche' opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione; b) per «lungometraggio» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo, il film di durata pari o superiore a 75 minuti; c) per «opera prima» si intende un lungometraggio realizzato da un regista che non abbia mai realizzato opere, di tale tipologia, che abbiano ottenuto il nulla osta per la proiezione in pubblico o che siano usciti in sala cinematografica in un Paese estero; per «opera seconda» si intende un lungometraggio realizzato da un regista che abbia gia' realizzato non piu' di un'opera, di tale tipologia, la quale abbia ottenuto il nulla osta per la proiezione in pubblico o sia uscita in sala cinematografica in un Paese estero; d) per «cortometraggio» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo, il film di durata inferiore a 75 minuti, ad esclusione di quelli con finalita' esclusivamente pubblicitarie; e) per «film riconosciuto di interesse culturale» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto legislativo, il film di nazionalita' italiana che corrisponde a un interesse culturale in quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica, presenta anche significative qualita' culturali o artistiche o eccezionali qualita' spettacolari; f) ai soli fini del rispetto dei limiti d'intensita' degli aiuti di Stato previsti dall'Unione europea, per «film difficili» si intendono: 1) le opere cinematografiche prime e seconde; 2) i documentari; 3) i cortometraggi; 4) gli altri film che siano giudicati dalla Commissione per la cinematografia prevista all'art. 8 del decreto legislativo, d'ora in avanti: «Commissione per la cinematografia», nell'articolazione di quest'ultima prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 10 febbraio 2014 recante «Disposizioni per la composizione e rideterminazione dei componenti degli organismi collegiali operanti presso la Direzione generale per il cinema», incapaci di attrarre risorse finanziarie significative e penalizzati nel raggiungere un pubblico vasto, sulla base di specifici parametri che la medesima Commissione individua nella prima seduta utile di ogni esercizio finanziario; tra detti parametri la Commissione tiene conto della eventuale partecipazione al film in quota proprietaria da parte di produttori che non siano indipendenti ai sensi della successiva lettera s); g) per «film realizzati da giovani autori» si intendono i film definiti alle precedenti lettere b), c) e d) realizzati da registi che, alla data di presentazione della richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale prevista all'art. 4 del presente decreto, non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno di eta' e per i quali il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia; h) per «film realizzati da giovani produttori» si intendono i film definiti alle precedenti lettere b) e d) prodotti da imprese di produzione cinematografica, iscritte nell'elenco delle imprese prevista all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo, il cui rappresentante legale, ovvero la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, abbiano, alla data di presentazione della richiesta del riconoscimento dell'interesse cultural un'eta' anagrafica inferiore ai 35 anni; i) per «sceneggiatura originale» si intende una sceneggiatura di particolare rilievo culturale o sociale, idonea alla realizzazione di film di lungometraggio, che non sia frutto di adattamento di altra opera dell'ingegno ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; j) per «film di animazione» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo, il lungometraggio definito alla lettera b) ovvero il cortometraggio definiti alla lettera d), con immagini realizzate graficamente ed animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e supporto; k) per «film per ragazzi» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto legislativo, il film cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica, giudicato tale dalla Commissione per la cinematografia sulla base di specifici parametri che la medesima Commissione individua nella prima seduta utile di ogni esercizio finanziario, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative; l) per «film indipendente», si intende il film in cui la quota dei diritti di proprieta', in capo ad una o piu' imprese di produzione indipendente, come definite nella lettera s) del presente comma, sia pari ad almeno il sessanta per cento; m) per «film di ricerca», si intende il film dotato di caratteristiche estetiche e artistiche innovative o sperimentali, giudicato tale dalla Commissione per la cinematografia sulla base di specifici parametri che la medesima Commissione individua nella prima seduta utile di ogni esercizio finanziario, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative; n) per «film con elevate potenzialita' commerciali», si intende il film concepito, strutturato e orientato ad un'ampia platea di pubblico e, in quanto tale, fortemente attrattivo per rilevanti investimenti di risorse finanziarie, giudicato tale dalla Commissione per la cinematografia sulla base di specifici parametri che la medesima Commissione individua nella prima seduta utile di ogni esercizio finanziario, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative; o) per «film realizzato in coproduzione maggioritaria italiana», si intende il film nel quale, relativamente all'assetto produttivo, la maggioranza delle quote di proprieta' del film sia detenuta dall'impresa o dalle imprese di produzione di nazionalita' italiana secondo quanto previsto negli specifici accordi bilaterali o multilaterali in materia di coproduzioni cinematografiche, ovvero, quando del caso, secondo quanto previsto nella compartecipazione autorizzata ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo; p) per «film realizzato in coproduzione minoritaria italiana», si intende il film nel quale, relativamente all'assetto produttivo, la maggioranza delle quote di proprieta' del film sia detenuta dall'impresa o dalle imprese di produzione non di nazionalita' italiana, e in cui le imprese di produzione di nazionalita' italiana detengano una quota non inferiore a quanto previsto negli specifici accordi bilaterali o multilaterali in materia di coproduzioni cinematografiche, ovvero, quando del caso, nella compartecipazione autorizzata ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo; q) per «progetto filmico», si intende l'opera cinematografica in fase di realizzazione; la quale deve ritenersi, ai fini del presente decreto, terminata, con contestuale passaggio allo stato di film, in coincidenza con il momento della richiesta del nulla osta per la proiezione in pubblico; r) per «impresa di produzione cinematografica» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo, l'impresa di produzione cinematografica che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia; ad essa e' equiparata, a condizioni di reciprocita', l'impresa con sede e nazionalita' di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attivita'; s) per «impresa di produzione cinematografica indipendente», s'intende l'impresa di produzione, come definita nella lettera r) del presente comma, che eserciti l'attivita' di produzione in forma esclusiva o prevalente e che: 1) non sia controllata da o collegata a emittenti televisive; 2) per un periodo di tre anni non destini almeno il novanta per cento della propria produzione ad una sola emittente; t) per «impresa di distribuzione cinematografica indipendente», si intende l'impresa di distribuzione cinematografica con sede legale e domicilio fiscale in Italia, valendo la medesima clausola di reciprocita' prevista alla lettera r) del presente comma, che non sia controllata da o collegata a emittenti televisive nazionali o internazionali; u) per «impresa di esportazione cinematografica» si intende l'impresa di distribuzione cinematografica con sede legale e domicilio fiscale in Italia, valendo la clausola di reciprocita' prevista alla lettera r) del presente comma, che commercializza all'estero i diritti di sfruttamento dei film; v) per «costo di produzione» del film si intende il costo complessivo di realizzazione della copia campione, ossia del master del film; w) per «costo di distribuzione» del film si intende l'insieme delle spese di distribuzione in Italia e delle spese di distribuzione all'estero del film; x) per «costo industriale» del film si intende la somma del costo di produzione e del costo di distribuzione, come definiti nelle lettere v) e w) del presente comma; y) per «costi ammissibili» del film si intendono le configurazioni di costo, come definite nelle lettere v) e w) del presente comma, con le limitazioni e specificazioni determinate da un apposito decreto del direttore generale cinema, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e la Commissione per la cinematografia; e' stabilito, in ogni caso, che: 1) gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia sono computabili nell'ammontare massimo complessivo non superiore al 7,5% del costo di produzione, e purche' siano direttamente imputabili esclusivamente alla specifica opera cinematografica per la quale si richiede il beneficio; 2) i costi del personale di produzione e i costi sopra la linea, come definiti nella lettera z) del presente comma, non possono superare una percentuale del costo complessivo dell'opera cinematografica definita nel decreto previsto dalla presente lettera y); 3) il compenso per la produzione («producer fee») e le spese generali dell'impresa non sono computabili nel costo eleggibile e sono imputabili, ciascuna delle due voci, al massimo al 7,5% del costo complessivo di produzione; z) per «costi sopra la linea» del film si intendono i costi relativi al compenso per il regista, al compenso per gli attori principali, alle spese per il soggetto e la sceneggiatura compresa l'acquisizione dei diritti, come specificati e dettagliati nel decreto previsto nella lettera y) del presente comma; aa) per «contributo alla copertura del costo industriale» del film si intende il contributo previsto dall'art. 13 del decreto legislativo per i progetti di film riconosciuti di interesse culturale; bb) per «contributo alla distribuzione» del film e «contributo all'esportazione» del film si intendono i contributi previsti dall'art. 14 del decreto legislativo per i film riconosciuti d'interesse culturale ai quali sia stato rilasciato il nulla osta per la proiezione in pubblico.