IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264  e  successive  modificazioni,
recante  la  disciplina   dell'attivita'   di   consulenza   per   la
circolazione dei mezzi di trasporto; 
  Visti gli articoli 57 (Macchine agricole),  110  (Immatricolazione,
carta  di  circolazione  e  certificato  di  idoneita'  tecnica  alla
circolazione delle macchine agricole),  113  (Targhe  delle  macchine
agricole) e 114 (Circolazione su strada  delle  macchine  operatrici)
del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  e   successive
modificazioni, recante «Nuovo codice della strada»; 
  Visto l'art. 14, comma 13, del decreto legislativo 29  marzo  2004,
n. 99, come novellato dall'art. 4, comma 6, del  decreto  legislativo
27 maggio 2005, n. 101, in forza del  quale  la  richiamata  legge  8
agosto 1991, n. 264, non si applica all'attivita' di  consulenza  per
la  circolazione  dei  mezzi  di  trasporto  relativa  alle  macchine
agricole svolta dalle  organizzazioni  professionali  agricole  e  da
quelle  delle  imprese  che  esercitano  l'attivita'   agro-meccanica
maggiormente rappresentative a livello nazionale; 
  Visto l'art. 1-bis, comma 14, del decreto-legge del 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
116, che  consente  alle  organizzazioni  professionali  agricole  ed
agro-meccaniche, maggiormente rappresentative a livello nazionale, di
attivare  le  procedure  di  collegamento  al  sistema  operativo  di
prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  ai
fini  dell'immatricolazione  e  della   gestione   delle   situazioni
giuridiche inerenti la proprieta' delle predette macchine, demandando
ad  apposito  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, da adottare di concerto con il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e  forestali,  l'individuazione  delle  modalita'
tecniche di collegamento e le relative modalita' di gestione; 
  Ritenuto di dover provvedere a dare  attuazione  alle  disposizioni
contenute nel richiamato art. 1-bis, comma 14, del decreto-legge  del
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 116; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Oggetto, ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di  svolgimento,  da
parte delle organizzazioni previste al  comma  4,  dell'attivita'  di
consulenza per la circolazione  delle  macchine  agricole,  ai  sensi
dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2004, n.  99,
come novellato dall'art. 4,  comma  6,  del  decreto  legislativo  27
maggio 2005, n. 101, attraverso il collegamento telematico al sistema
di prenotazione del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
gestito dalla Direzione  Generale  per  la  motorizzazione,  ai  fini
dell'immatricolazione e della gestione  delle  situazioni  giuridiche
inerenti la proprieta' delle macchine agricole. 
  2. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) «organizzazioni  agricole»  o  «organizzazione  agricola»:  le
organizzazioni o una delle organizzazioni di cui al comma 4, comprese
le loro articolazioni territoriali; 
    b) «UMC»: l'Ufficio o gli Uffici Motorizzazione Civile; 
    c) «macchine agricole» o «macchina agricola»: le macchine  o  una
delle macchine definite dal comma 3, primo periodo; 
    d) «macchine operatrici» o «macchina operatrice»: le  macchine  o
una delle macchine definite dal comma 3, ultimo periodo; 
    d) «documenti di circolazione»: i documenti individuati dall'art.
3, commi 1 e 2; 
    e) «CED»: il Centro Elaborazione Dati  della  Direzione  Generale
per la  motorizzazione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
  3. Per macchine  agricole  si  intendono,  tra  quelle  individuate
dall'art. 57 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  le
macchine che, a norma dell'art. 110,  comma  1,  primo  periodo,  del
medesimo decreto legislativo, sono soggette  all'immatricolazione  ed
al rilascio della  carta  di  circolazione.  Alle  predette  macchine
agricole  sono  equiparate  le   macchine   operatrici,   individuate
dall'art. 58 del decreto legislativo n. 285 del 1992, permanentemente
attrezzate per l'esecuzione di  lavorazioni  agricole  ed  utilizzate
dalle  aziende  agricole  a  completamento   del   ciclo   produttivo
aziendale, entro i limiti previsti dall'art. 2135 codice civile. 
  4. Il presente decreto si applica alle organizzazioni professionali
agricole ed agro-meccaniche, comprese quelle di rappresentanza  delle
cooperative  agricole,   maggiormente   rappresentative   a   livello
nazionale ed alle loro articolazioni  territoriali,  individuate  con
provvedimento adottato, entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore
del  presente  decreto,  dal  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e notificato alla Direzione  Generale  per  la
motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la
quale provvede a darne notizia agli Uffici Motorizzazione Civile,  al
fine di consentire gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 2.