IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Visti gli articoli 57 (Macchine agricole), 110 (Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneita' tecnica alla circolazione delle macchine agricole), 113 (Targhe delle macchine agricole) e 114 (Circolazione su strada delle macchine operatrici) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada»; Visto l'art. 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come novellato dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, in forza del quale la richiamata legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole svolta dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano l'attivita' agro-meccanica maggiormente rappresentative a livello nazionale; Visto l'art. 1-bis, comma 14, del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che consente alle organizzazioni professionali agricole ed agro-meccaniche, maggiormente rappresentative a livello nazionale, di attivare le procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche inerenti la proprieta' delle predette macchine, demandando ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l'individuazione delle modalita' tecniche di collegamento e le relative modalita' di gestione; Ritenuto di dover provvedere a dare attuazione alle disposizioni contenute nel richiamato art. 1-bis, comma 14, del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; Decreta: Art. 1 Oggetto, ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di svolgimento, da parte delle organizzazioni previste al comma 4, dell'attivita' di consulenza per la circolazione delle macchine agricole, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2004, n. 99, come novellato dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, attraverso il collegamento telematico al sistema di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gestito dalla Direzione Generale per la motorizzazione, ai fini dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche inerenti la proprieta' delle macchine agricole. 2. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «organizzazioni agricole» o «organizzazione agricola»: le organizzazioni o una delle organizzazioni di cui al comma 4, comprese le loro articolazioni territoriali; b) «UMC»: l'Ufficio o gli Uffici Motorizzazione Civile; c) «macchine agricole» o «macchina agricola»: le macchine o una delle macchine definite dal comma 3, primo periodo; d) «macchine operatrici» o «macchina operatrice»: le macchine o una delle macchine definite dal comma 3, ultimo periodo; d) «documenti di circolazione»: i documenti individuati dall'art. 3, commi 1 e 2; e) «CED»: il Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Per macchine agricole si intendono, tra quelle individuate dall'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le macchine che, a norma dell'art. 110, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo, sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Alle predette macchine agricole sono equiparate le macchine operatrici, individuate dall'art. 58 del decreto legislativo n. 285 del 1992, permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole ed utilizzate dalle aziende agricole a completamento del ciclo produttivo aziendale, entro i limiti previsti dall'art. 2135 codice civile. 4. Il presente decreto si applica alle organizzazioni professionali agricole ed agro-meccaniche, comprese quelle di rappresentanza delle cooperative agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale ed alle loro articolazioni territoriali, individuate con provvedimento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e notificato alla Direzione Generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la quale provvede a darne notizia agli Uffici Motorizzazione Civile, al fine di consentire gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 2.