IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge n. 190 del  2014,  il  quale
prevede che le regioni a statuto speciale e le province  autonome  di
Trento e di  Bolzano,  in  conseguenza  dell'adeguamento  dei  propri
ordinamenti ai principi  di  coordinamento  della  finanza  pubblica,
assicurano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018,  un  contributo
aggiuntivo alla finanza pubblica nei termini  indicati  dal  medesimo
comma; 
  Visto l'art. 1, comma 401, della legge n. 190 del 2014, secondo  il
quale la regione Valle d'Aosta, la regione Friuli-Venezia Giulia e la
Regione Siciliana assicurano il contributo di cui al  comma  400  del
medesimo articolo nell'ambito dell'applicazione  dell'art.  1,  comma
454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni,
concernente  la  disciplina  del  patto  di  stabilita'  interno   di
competenza eurocompatibile; 
  Visto l'art. 1, comma  408,  della  legge  n.  190  del  2014,  che
definisce l'obiettivo di patto di stabilita' interno per gli anni dal
2014  al  2017  della  regione  Trentino-Alto  Adige  e  le  province
autonomie di Trento e di Bolzano; 
  Visto l'art. 1, comma 402, della legge n. 190 del 2014, secondo  il
quale la regione Sardegna assicura il contributo di cui al comma  400
del presente articolo attraverso il  conseguimento  del  pareggio  di
bilancio, secondo le modalita' previste dall'art. 42, comma  10,  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; 
  Visto l'art. 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai
sensi del quale l'art. 1, commi da 448 a 466, della legge 24 dicembre
2012,  n.  228,  e  successive  modificazioni,  e  tutte   le   norme
concernenti la disciplina del patto di stabilita' interno cessano  di
avere  applicazione  per  le  regioni  a   statuto   ordinario,   con
riferimento  agli  esercizi  2015  e   successivi,   ferma   restando
l'applicazione, nell'esercizio  2015,  delle  sanzioni  nel  caso  di
mancato rispetto del patto di stabilita' interno nel 2014; 
  Visto l'art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  e
successive  modificazioni,  con  riferimento   al   quale,   per   il
monitoraggio  degli  adempimenti  relativi  al  patto  di  stabilita'
interno e per acquisire elementi informativi  utili  per  la  finanza
pubblica, anche relativamente alla situazione debitoria, le regioni a
statuto  speciale  e  le  province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
trasmettono  trimestralmente  al  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato-  entro
trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,  utilizzando  il
sistema web appositamente previsto, le  informazioni  riguardanti  la
gestione di competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e  con
le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano; 
  Visto l'art.  1,  comma  461,  della  legge  n.  228  del  2012,  e
successive modificazioni, in ordine al quale, ai fini della  verifica
del  rispetto  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno,
ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma e' tenuta ad
inviare,  entro  il  termine  perentorio  del  31   marzo   dell'anno
successivo a quello di  riferimento,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  -
una certificazione, sottoscritta  dal  rappresentante  legale  e  dal
responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e  con  le
modalita' definite dal decreto di cui al citato comma 460. La mancata
trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del  31
marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita'  interno.  Nel
caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo,  attesti
il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni  di  cui  al
comma 462, lettera d), del medesimo art. 1 della  legge  n.  228  del
2012; 
  Visto l'art.  1,  comma  462,  della  legge  n.  228  del  2012,  e
successive modificazioni, che disciplina, in caso di mancato rispetto
del patto di stabilita' interno, le sanzioni da applicare,  nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza, alla Regione o alla  Provincia
autonoma inadempiente; 
  Visto l'art. 1, comma  451,  della  legge  n.  228  del  2012,  che
definisce il complesso delle spese finali in  termini  di  competenza
eurocompatibile; 
  Visto l'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del  2010,  ai  sensi
del quale, a decorrere  dall'esercizio  finanziario  2011,  l'accordo
annuale  relativo  al  patto  di  stabilita'  interno  della  regione
Friuli-Venezia Giulia e' costruito considerando  il  complesso  delle
spese finali, al netto delle concessioni di crediti; 
  Visto l'art. 1, comma 517, della legge n. 190 del  2014,  il  quale
prevede che, per gli  esercizi  finanziari  dal  2014  al  2017,  non
rilevano ai fini  del  patto  di  stabilita'  interno  della  regione
Friuli-Venezia Giulia, le spese previste dall'accordo di cui al comma
512, dell'art. 1, della medesima legge; 
  Visto l'art. 1, comma 479, della legge n. 190 del  2014,  il  quale
prevede che, a decorrere dall'anno 2015,  alle  regioni,  escluse  la
regione Trentino-Alto Adige e le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, e ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni
recate dai commi da 138 a 142 dell'art. 1  della  legge  13  dicembre
2010, n. 220, e successive modificazioni, fermi restando gli  effetti
sugli anni 2015 e 2016 connessi alla  loro  applicazione  negli  anni
2013 e 2014; 
  Visto l'art. 1, comma 480, della legge n. 190 del 2014, riguardante
il patto  di  stabilita'  verticale,  secondo  il  quale  la  Regione
Siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta  possono
autorizzare gli enti locali del proprio  territorio  a  peggiorare  i
loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto
capitale, purche' sia garantito  l'obiettivo  complessivo  a  livello
regionale,  mediante  la  riduzione  dell'obiettivo  in  termini   di
competenza eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della  legge
24 dicembre 2012, n. 228; 
  Visto l'art. 1, comma 481, della legge n. 190 del 2014, secondo  il
quale, ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma
480, le  regioni  definiscono  criteri  di  virtuosita'  e  modalita'
operative, previo confronto in  sede  di  Consiglio  delle  autonomie
locali e, ove non istituito, con  i  rappresentanti  regionali  delle
autonomie locali. A tal fine, le regioni, entro il termine perentorio
del 30 aprile,  comunicano  agli  enti  locali  interessati  i  saldi
obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze,
con riferimento a ciascun ente locale  e  alla  regione  stessa,  gli
elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento  dei
saldi di finanza pubblica; 
  Visto l'art. 1, comma 482, della legge n. 190 del  2014,  ai  sensi
del quale le regioni possono, sulla base delle  informazioni  fornite
dagli enti locali entro il 15 settembre, fermi restando gli eventuali
diversi termini previsti dalle intese in essere, previo accordo con i
medesimi enti,  procedere  alla  rimodulazione  dei  saldi  obiettivo
esclusivamente per consentire  un  aumento  dei  pagamenti  in  conto
capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i
saldi  obiettivo  dei  restanti  enti  locali  della  regione,  fermo
restando l'obiettivo complessivo a livello regionale; 
  Visto il secondo periodo dell'art. 1, comma 482, della legge n. 190
del 2014,  secondo  il  quale  la  Regione  Siciliana  e  le  regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle  d'Aosta  operano  la  compensazione  a
valere sul  proprio  obiettivo  espresso  in  termini  di  competenza
eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre
2012, n.  228,  fermo  restando  l'obiettivo  complessivo  a  livello
regionale. A tal fine, ogni regione, entro il termine perentorio  del
30 settembre, definisce e comunica ai rispettivi enti locali i  nuovi
obiettivi di saldo assegnati e al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa,
gli elementi informativi occorrenti per la verifica del  mantenimento
degli equilibri dei saldi di finanza pubblica; 
  Visto l'art. 1, comma 484, della legge n. 190 del 2014, inerente al
patto di stabilita' verticale incentivato, modificato  dall'art.  10,
comma 7-bis, decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito,  con
modificazioni,  dalla   legge   27   febbraio   2015,   n.   11,   e,
successivamente, dall'art. 9, comma 3,  lett.  a),  decreto-legge  19
giugno 2015, n. 78, che per il 2015, il quale prevede che, nel  2015,
alle regioni a statuto ordinario, alle regioni  Sicilia,  Sardegna  e
Friuli-Venezia Giulia e' attribuito un contributo, nei limiti  di  un
importo complessivo di 1.000.000.000 di euro in misura pari all'83,33
per cento  degli  spazi  finanziari  validi  ai  fini  del  patto  di
stabilita' interno degli enti locali, ceduti da ciascuna  di  esse  e
attribuiti, con le modalita' previste dal comma 481 e 482, ai  comuni
e alle province ricadenti nel proprio territorio,  nei  limiti  degli
importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1  allegata  alla
medesima legge. A tal fine, ai sensi dell'art. 1,  comma  485,  della
legge n. 190 del 2014, entro il termine perentorio del 30 aprile 2015
e  del  30  settembre  2015,  le  regioni  comunicano  al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  con  riferimento  a  ciascun  ente
beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del
mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica per l'anno
2015; 
  Visto l'art. 1, comma  486,  della  legge  n.  190  del  2014,  che
stabilisce che la  Regione  Siciliana  e  la  regione  Friuli-Venezia
Giulia, ove, ai sensi del comma 484 della medesima legge, autorizzino
gli enti locali del proprio territorio  a  peggiorare  i  loro  saldi
obiettivo,  riducono,  per  pari   importo,   il   tetto   di   spesa
eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della legge n. 228  del
2012; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 460, della  legge  n.  228
del 2012, all'emanazione del decreto del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  concernente  i  prospetti  e  le  modalita'  per  il
monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita'  interno,  per
l'anno 2015 e per la verifica del rispetto degli obiettivi del  patto
di stabilita' interno 2015, per le regioni a statuto  speciale  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, esclusa la regione Sardegna
che assicura il proprio contributo alla finanza  pubblica  attraverso
il conseguimento del pareggio di bilancio; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  che  nella
seduta del 16 luglio 2015 ha espresso parere favorevole; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano, esclusa la  regione  Sardegna,  forniscono  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato - le informazioni  concernenti  il  monitoraggio
degli adempimenti del patto di stabilita' interno  relative  all'anno
2015 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica di  cui
all'art. 1, comma 460, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e
successive modificazioni, in relazione all'art. 1, comma  460,  della
legge 23 dicembre 2014, n.  190,  con  i  tempi,  le  modalita'  e  i
prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. 
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano,  esclusa  la  regione  Sardegna,  trasmettono,  entro  il
termine perentorio del 31 marzo 2016, al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,
IGEPA,  via  XX  Settembre  97,  00187  Roma,   una   certificazione,
sottoscritta  dal  rappresentante  legale  e  dal  responsabile   del
servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del  patto
di stabilita' interno per l'anno 2015,  secondo  il  prospetto  e  le
modalita'  contenute  nell'allegato  B  al   presente   decreto.   La
certificazione e' trasmessa mediante mezzi idonei  ad  attestarne  la
ricevuta di invio e la ricevuta di consegna al destinatario, ai  fini
della verifica del rispetto del termine di spedizione. 
  3. La certificazione di cui al comma 2 puo'  essere  trasmessa  per
via telematica con il valore giuridico di cui all'art. 45,  comma  1,
del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni.  A
tal fine, il rappresentante legale e  il  responsabile  del  servizio
finanziario firmano la relativa certificazione digitalmente ai  sensi
dell'art. 24 del medesimo decreto legislativo. 
  4. Gli allegati al presente decreto possono essere  aggiornati  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi  interventi
normativi volti  a  modificare  le  regole  vigenti  di  riferimento,
dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai fini della trasmissione alle regioni a  statuto  speciale  e  alle
province autonome di Trento e Bolzano, esclusa la regione Sardegna. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 31 luglio 2015 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco