IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1,  comma  5,  dispone  il  trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n.  341,  recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia  di
accessi ai corsi universitari» e, in  particolare,  gli  articoli  1,
comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 1-bis; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  recante  il
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione e norme sulla  condizione  dello  straniero  e,  in
particolare, l'art. 39, comma  5,  come  sostituito  dalla  legge  30
luglio 2002, n. 189 e modificato dal decreto-legge 14 settembre 2004,
n. 241; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 Regolamento recante norme di attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell' art. 1, comma 6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali»   e,   in
particolare, l'art. 154, commi 4 e 5; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di
disturbi specifici di  apprendimento  in  ambito  scolastico»  e,  in
particolare, l'art. 5, comma 4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18  ottobre  2004,
n. 334, concernente «Regolamento recante modifiche e integrazioni  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,  in
materia di immigrazione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  «Modifiche  al
Regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo 2007, recante  la  Determinazione  delle  classi  delle  lauree
universitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007,  n.
155; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo 2007 di  Determinazione  delle  classi  di  laurea  magistrale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 19 febbraio 2009, con il quale sono  state  determinate
le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante «Linee guida  disturbi
specifici dell'apprendimento»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca   30   gennaio   2013,   n.   47,   recante   «Decreto
autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei
corsi di studio e valutazione periodica», cosi' come  modificato  dal
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 23 dicembre 2013, n. 1059; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 12 giugno 2015, n. 339, con il quale e'  costituita  la
Commissione incaricata della validazione dei test  per  le  prove  di
accesso per l'anno accademico 2015/2016; 
  Viste  le  disposizioni  interministeriali  dell'8  aprile  2015  e
successive  integrazioni,  con  le  quali  sono  state  regolamentate
«Procedure per l'accesso degli studenti stranieri  richiedenti  visto
ai corsi di formazione superiore del 2015-2016»; 
  Visto lo schema tipo i regolamento  per  il  trattamento  dei  dati
sensibili e giudiziari nel sistema universitario  in  attuazione  del
decreto legislativo n. 196/2003 adottato dalla CRUI previo parere del
Garante per la protezione dei dati  personali  in  data  17  novembre
2005; 
  Tenuto conto delle convenzioni stipulate tra  la  Scuola  Superiore
Sant'Anna  di  Pisa,  l'Accademia  Navale  di  Livorno,   l'Accademia
Militare  di  Modena,  l'Accademia  Aeronautica  di  Pozzuoli  e   le
Universita'  di  Bologna,  di  Modena  -  Reggio  Emilia,  di  Napoli
«Federico II» e di Pisa; 
  Visto il protocollo d'intesa tra il  MIUR  e  Cambridge  Assessment
ESOL  del  28  febbraio  2012,   con   specifico   riferimento   alla
collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti
che desiderano iscriversi nelle universita' italiane; 
  Visto l'accordo quadro tra MIUR e University of Cambridge ESOL  del
2 luglio 2012, con specifico riferimento  alla  collaborazione  nello
sviluppo dei test di  ammissione  per  gli  studenti  che  desiderano
iscriversi nelle universita' italiane; 
  Valutata  l'opportunita'  di   avvalersi   del   CINECA   Consorzio
Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso  alle
procedure di selezione, nonche' alla gestione delle graduatorie; 
  Vista la proposta definita nella riunione del  6  maggio  2015  dal
tavolo tecnico costituito ai fini della definizione delle modalita' e
dei contenuti delle prove di accesso per l'anno accademico  2015/2016
ai corsi ad accesso programmato nazionale con  i  rappresentanti  del
MIUR,  dell'Osservatorio   nazionale   per   la   formazione   medico
specialistica, della Conferenza permanente  delle  facolta'  e  delle
scuole di medicina e chirurgia, della  conferenza  dei  Direttori  di
Dipartimento  di  medicina  Veterinaria,   della   Conferenza   delle
Universita'  italiane   di   Architettura,   della   Conferenza   per
l'ingegneria, del Consiglio Universitario  nazionale,  del  Consiglio
Nazionale  degli  Studenti  Universitari,  della   Conferenza   delle
Universita' italiane; 
  Visto il parere espresso in data 2 luglio 2015 dal Garante  per  la
protezione dei dati personali; 
  Vista   la   mozione   presentata   dalla   Conferenza    nazionale
universitaria delegati per la disabilita' (CNUDD) del 9 marzo 2015; 
  Considerato che, anche al fine di tenere conto di  quanto  espresso
nei tavoli di programmazione dei posti e con specifico riferimento ai
corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina  e  Veterinaria,
si  ritiene  altresi'  opportuno   verificare   il   possesso   della
certificazione europea rilasciata dalle EAEVE  «European  Association
of Establishments of Veterinary Education»; 
  Ravvisata la necessita' di determinare in via provvisoria il numero
di posti disponibili per ciascun corso di laurea magistrale  a  ciclo
unico a livello di singolo Ateneo al fine di consentire la tempestiva
adozione dei bandi da parte degli Atenei relativamente  ai  corsi  di
cui sopra; 
  Considerato che con successivi decreti sara'  stabilito  il  numero
definitivo di posti disponibili per ciascun corso di laurea e  laurea
magistrale a ciclo unico a livello di singolo ateneo; 
  Ritenuto di dover assicurare il tempestivo  avvio  delle  attivita'
didattiche dei corsi  di  laurea  di  cui  al  presente  decreto  con
l'inizio dell'anno accademico 2015/2016; 
  Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2015/2016, le modalita'
e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui  all'art.  1,
comma 1, lettera a), della citata legge n. 264 del 1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Disposizioni generali 
 
  Per l'anno accademico  2015/2016,  l'ammissione  dei  candidati  ai
corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 2
agosto 1999, n. 264, previo accreditamento dei corsi stessi ai  sensi
del D.M.  n.  47/2013  citato  in  premessa,  avviene  a  seguito  di
superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al
presente decreto.