IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 1-bis; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e, in particolare, l'art. 39, comma 5, come sostituito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e modificato dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, l'art. 154, commi 4 e 5; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e, in particolare, l'art. 5, comma 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente «Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante la Determinazione delle classi delle lauree universitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007 di Determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009, con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante «Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, recante «Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica», cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 dicembre 2013, n. 1059; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 giugno 2015, n. 339, con il quale e' costituita la Commissione incaricata della validazione dei test per le prove di accesso per l'anno accademico 2015/2016; Viste le disposizioni interministeriali dell'8 aprile 2015 e successive integrazioni, con le quali sono state regolamentate «Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2015-2016»; Visto lo schema tipo i regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel sistema universitario in attuazione del decreto legislativo n. 196/2003 adottato dalla CRUI previo parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 17 novembre 2005; Tenuto conto delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, l'Accademia Navale di Livorno, l'Accademia Militare di Modena, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e le Universita' di Bologna, di Modena - Reggio Emilia, di Napoli «Federico II» e di Pisa; Visto il protocollo d'intesa tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 28 febbraio 2012, con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle universita' italiane; Visto l'accordo quadro tra MIUR e University of Cambridge ESOL del 2 luglio 2012, con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle universita' italiane; Valutata l'opportunita' di avvalersi del CINECA Consorzio Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione, nonche' alla gestione delle graduatorie; Vista la proposta definita nella riunione del 6 maggio 2015 dal tavolo tecnico costituito ai fini della definizione delle modalita' e dei contenuti delle prove di accesso per l'anno accademico 2015/2016 ai corsi ad accesso programmato nazionale con i rappresentanti del MIUR, dell'Osservatorio nazionale per la formazione medico specialistica, della Conferenza permanente delle facolta' e delle scuole di medicina e chirurgia, della conferenza dei Direttori di Dipartimento di medicina Veterinaria, della Conferenza delle Universita' italiane di Architettura, della Conferenza per l'ingegneria, del Consiglio Universitario nazionale, del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, della Conferenza delle Universita' italiane; Visto il parere espresso in data 2 luglio 2015 dal Garante per la protezione dei dati personali; Vista la mozione presentata dalla Conferenza nazionale universitaria delegati per la disabilita' (CNUDD) del 9 marzo 2015; Considerato che, anche al fine di tenere conto di quanto espresso nei tavoli di programmazione dei posti e con specifico riferimento ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Veterinaria, si ritiene altresi' opportuno verificare il possesso della certificazione europea rilasciata dalle EAEVE «European Association of Establishments of Veterinary Education»; Ravvisata la necessita' di determinare in via provvisoria il numero di posti disponibili per ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo Ateneo al fine di consentire la tempestiva adozione dei bandi da parte degli Atenei relativamente ai corsi di cui sopra; Considerato che con successivi decreti sara' stabilito il numero definitivo di posti disponibili per ciascun corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo ateneo; Ritenuto di dover assicurare il tempestivo avvio delle attivita' didattiche dei corsi di laurea di cui al presente decreto con l'inizio dell'anno accademico 2015/2016; Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2015/2016, le modalita' e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della citata legge n. 264 del 1999; Decreta: Art. 1 Disposizioni generali Per l'anno accademico 2015/2016, l'ammissione dei candidati ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del D.M. n. 47/2013 citato in premessa, avviene a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.