IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999,  n.  230,  concernente
disposizioni in materia di riordino della  medicina  penitenziaria  a
norma della legge n. 419 del 1998; 
  Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
che, al fine di dare completa attuazione al riordino  della  medicina
penitenziaria, definisce le modalita' e i  criteri  di  trasferimento
dal   Dipartimento   dell'Amministrazione   penitenziaria    e    dal
Dipartimento della Giustizia minorile del Ministero  della  Giustizia
al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni  sanitarie,  dei
rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e
beni strumentali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2008, recante «Modalita' e criteri  per  il  trasferimento  al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie,  dei  rapporti
di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle  attrezzature  e  beni
strumentali in materia di sanita'  penitenziaria»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126; 
  Visto  il  decreto-legge  22  dicembre  2011,   n.   211,   recante
«Interventi  urgenti  per  il  contrasto  della  tensione   detentiva
determinata dal  sovraffollamento  delle  carceri»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e s.m.; 
  Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante  «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  superamento  degli  Ospedali   psichiatrici
giudiziari», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  maggio
2014, n. 81; 
  Visto l'art. 3-ter del decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.  9  e
s.m., contenente disposizioni per  il  definitivo  superamento  degli
Ospedali psichiatrici giudiziari, che  fissa  al  31  marzo  2015  il
termine per il completamento del processo di  tali  strutture  e  che
prevede la possibilita' per le regioni  di  modificare  entro  il  15
giugno  2014  i  programmi  presentati  in  precedenza,  al  fine  di
provvedere alla riqualificazione dei Dipartimenti di salute  mentale,
di contenere il numero complessivo  dei  posti  letto  da  realizzare
nelle  strutture  sanitarie  e   di   destinare   le   risorse   alla
realizzazione e riqualificazione delle sole strutture pubbliche; 
  Visto, altresi', il comma 2, del suddetto art. 3-ter,  che  dispone
che, con decreto di  natura  non  regolamentare  del  Ministro  della
salute, adottato di concerto con  il  Ministro  della  giustizia,  di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti, ad
integrazione di quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  14  gennaio  1997,  pubblicato  nel  S.O.  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  42  del  20   febbraio   1997,   ulteriori   requisiti
strutturali, tecnologici ed  organizzativi,  anche  con  riguardo  ai
profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere
le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero  in
ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di  cura
e custodia; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della giustizia,  del  1°  ottobre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  270  del  19  novembre  2012,  concernente  la
definizione,  a  integrazione  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 14  gennaio  1997,  di  ulteriori  requisiti  strutturali,
tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili  di
sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le  persone
cui sono applicate le misure di sicurezza del  ricovero  in  ospedale
psichiatrico  giudiziario  e  dell'assegnazione  a  casa  di  cura  e
custodia; 
  Visto l'art. 20 della legge 11  marzo  1988,  n.  67  e  s.m.,  che
autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di  interventi  in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento  tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e  di  realizzazione  di  residenze
sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti; 
  Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del  28  dicembre
1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del
programma di investimenti, nonche' le tabelle F ed E delle  leggi  23
dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28  dicembre  2001  n.
448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n.  350,  30  dicembre
2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre  2006  n.  296,  24
dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23  dicembre  2009  n.
191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n.  183,  24  dicembre
2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147 e 23 dicembre 2014 n. 190; 
  Visto  il  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.   158,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; 
  Visto il comma 6 del citato art. 3-ter, che autorizza "la spesa  di
120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro  per  l'anno
2013 e stabilisce che "le predette risorse, in deroga alla  procedura
di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art.
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra  le  regioni,
con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza
permanente peri rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trenta e di Bolzano, ed assegnate  alla  singola  regione
con  decreto  del  Ministro  della  salute  di  approvazione  di  uno
specifico programma  di  utilizzo  proposto  dalla  medesima  regione
...all'erogazione delle risorse si provvede per stati di  avanzamento
dei lavori. Per le province  autonome  di  Trenta  e  di  Bolzano  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109,  della  legge
23 dicembre 2009, n. 191." 
  Considerato  che  sullo  stanziamento  destinato  al  finanziamento
dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno  2012,  sullo  stato  di
previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi
dell'art. 20, della citata legge n. 67/1988,  come  risultante  dalla
legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60
milioni ai sensi del citato art. 3-ter del decreto-legge n.  211/2011
e dalla variazione incrementativa  in  attuazione  dell'art.  14  del
decreto-legge n. 78/2010, pari  complessivamente  a  1.190.435.413,00
euro, sono state operate riduzioni e accantonamenti  complessivamente
pari a  29.204.796,00  euro,  di  cui  7.174.171,00  euro,  ai  sensi
dell'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
e  22.031.625,00  euro,  ai  sensi  dell'art.   2,   comma   1,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Preso atto che sull'importo di 120 milioni di euro -  previsto  per
l'anno 2012 per  il  finanziamento  del  superamento  degli  Ospedali
psichiatrici giudiziari - e'  stata  applicata  proporzionalmente  la
predetta riduzione di  29.204.796,00  euro,  per  un  valore  pari  a
2.944.045,00 euro; 
  Considerato che per l'esercizio  2013,  l'iniziale  importo  di  60
milioni di euro e' stato  complessivamente  ridotto  di  3.247.964,00
euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi  del  citato  art.  13,  comma
1-quinquies del decreto-legge n. 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi
dell'art.  7,  comma  12,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,   95,
convertito, con rimodulazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Rideterminato quindi,  nei  seguenti  valori,  lo  stanziamento  di
bilancio per le finalita' di cui al citato art. 3-ter, comma  6,  del
decreto-legge n. 211/2011: 
    esercizio 2012: 117.055.955,00 euro; 
    esercizio 2013: 56.752.036,00 euro, 
  per  un  valore  complessivamente  pari,  nei   due   esercizi,   a
173.807.991,00 euro; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  28  dicembre   2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del  7  febbraio  2013,  di
riparto del finanziamento previsto dal citato art.  3-ter,  comma  6,
del  decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  211,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato
dalle disposizioni su indicate; 
  Dato atto altresi' che l'art. 3, comma 1, del  citato  decreto  del
Ministro della salute di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze del 28 dicembre 2012, dispone che  le  Regioni  possono
stipulare specifici accordi interregionali per  la  realizzazione  di
strutture comuni in cui ospitare  i  soggetti  internati  provenienti
dalle Regioni stesse e che con il decreto del Ministro  della  salute
di approvazione del programma si provvede  anche  a  individuare,  in
caso  di  accordo  interregionale,  la  Regione  beneficiaria   della
relativa somma; 
  Dato atto che il su indicato decreto del Ministero della salute  di
concerto con il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  del  28
dicembre  2012  ripartisce  alla  Regione  Toscana  la  somma  di   €
9.005.868,89 e alla Regione Umbria  la  somma  di  €  2.002.115,46  e
all'art. 1 comma 2 dispone che le risorse  sono  assegnate,  ad  ogni
singola  regione,  con  decreto  del   Ministro   della   salute   di
approvazione di uno specifico programma  di  utilizzo  delle  risorse
ripartite; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2013,  n.  24,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23   maggio   2013,   n.   57   recante
«Disposizioni urgenti in materia sanitaria»; 
  Visto  l'Accordo  sottoscritto  dalle  Regioni  Toscana  e   Umbria
approvato con Deliberazione della Giunta regionale della  Toscana  n.
330 del 6 maggio 2013 e  con  Deliberazione  della  Giunta  regionale
dell'Umbria n. 365 del 22 aprile 2013 per  la  realizzazione  di  una
struttura  comune,  da  realizzare  nella  Regione  Toscana,  in  cui
ospitare i soggetti internati provenienti dalla Regione Umbria; 
  Dato atto altresi' che detto Accordo dispone che le risorse pari  a
€ 2.002.115,46 ripartite alla  Regione  Umbria,  dal  citato  decreto
interministeriale del 28 dicembre 2012, siano assegnate alla  Regione
Toscana per la realizzazione di una struttura comune in cui  ospitare
i soggetti internati provenienti dalla Regione Umbria; 
  Preso atto che con Deliberazione di Giunta regionale della  Toscana
n. 715 del 26  agosto  2013  e'  stato  approvato  il  programma  per
l'utilizzo   delle   risorse    ripartite    dal    citato    decreto
interministeriale 28 dicembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale 19 dicembre  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 23  del  29  gennaio  2014,  che  assegna  alla
Regione Toscana la somma di € 11.007.984,34 per  lo  svolgimento  del
programma di realizzazione dei seguenti interventi denominati: 
    1) «Struttura psichiatrica residenziale "Le Querce" -  Comune  di
Firenze - AUSL 10 di Firenze», per un importo a carico dello Stato di
€ 380.000,00; 
    2) «Area Vasta Sud  Est  -  residenza  sanitaria  per  la  salute
mentale - Comune di Bibbiena (AR) - AUSL 8 di Arezzo», per un importo
a carico dello Stato di € 1.250.367,17; 
    3) «Residenza sanitaria intermedia "Tiziano" -  Comune  di  Aulla
(MS) - Azienda USL 1 di Massa e Carrara», per  un  importo  a  carico
dello Stato di € 760.000,00; 
    4) «Residenza sanitaria intermedia AVCentro - Lastra a Signa (FI)
- Azienda USL 10 di Firenze», per un importo a carico dello Stato  di
€ 1.250.367,17; 
    5) «Realizzazione residenza sanitaria per  esecuzione  misure  di
sicurezza detentiva - Complesso La Badia - San Miniato (PI)  AUSL  11
Empoli», per un importo a carico dello Stato di € 7.367.250,00; 
  Preso atto che la regione Toscana si e' avvalsa della  facolta'  di
modificare il programma presentato in precedenza, ai sensi del citato
art. 3-ter, comma 6, del citato decreto-legge 22  dicembre  2011,  n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,  n.
9 e s.m.; 
  Preso atto che la Regione Toscana con Deliberazione  di  Giunta  n.
666 del 25  maggio  2015  conferma  la  realizzazione  di  due  degli
interventi approvati con il citato decreto ministeriale  19  dicembre
2013 e precisamente: 
    1) «Struttura psichiatrica residenziale "Le Querce" -  Comune  di
Firenze - AUSL 10 di Firenze», per un importo a carico dello Stato di
€ 380.000,00; 
    3) «Residenza sanitaria intermedia Tiziano»  -  Comune  di  Aulla
(MS) - Azienda USL 1 di Massa e Carrara», per  un  importo  a  carico
dello Stato di € 760.000,00; 
  Preso atto, altresi', che con la  citata  Deliberazione  di  Giunta
Regionale n. 666/2015 revoca gli altri tre interventi, per un importo
complessivo a carico dello stato di € 9.867.984,34 e precisamente: 
    2) «Area Vasta Sud  Est  -  residenza  sanitaria  per  la  salute
mentale - Comune di Bibbiena (AR) - AUSL 8 di Arezzo», per un importo
a carico dello Stato di € 1.250.367,17; 
    4) «Residenza sanitaria intermedia AVCentro - Lastra a Signa (FI)
- Azienda USL 10 di Firenze», per un importo a carico dello Stato  di
€ 1.250.367,17; 
    5) «Realizzazione residenza sanitaria per  esecuzione  misure  di
sicurezza detentiva - Complesso La Badia - San Miniato (PI)  AUSL  11
Empoli», per un importo a carico dello Stato di € 7.367.250,00; 
  Considerato  che  con  la  su  indicata  Deliberazione  di   Giunta
Regionale n. 666 del 25 maggio 2015 riassegna le  risorse  pari  a  €
9.867.984,34 per la realizzazione dei seguenti interventi: 
    «Modulo residenziale in struttura  terapeutico  riabilitativa  di
Arezzo - Azienda USL 8 di Arezzo», per  un  importo  a  carico  dello
Stato di € 42.180,00, 
    «Modulo residenziale Morel ospedale di Volterra Azienda USL 5  di
Pisa», per un importo a carico dello Stato di € 61.750,00, 
    «Realizzazione  residenza  sanitaria  per  esecuzione  misure  di
sicurezza detentiva - Area  ospedaliera  di  Volterra -  (attivazione
prima fase nel Padiglione Morel e seconda fase nel Padiglione Livi) -
Azienda USL 5 di Pisa, per un importo  a  carico  dello  Stato  di  €
9.764.054,34. 
  Acquisito, verbale prot. n. 161886741 del 22 giugno 2015, il parere
espresso dagli  Uffici  competenti  delle  Direzioni  Generali  della
Programmazione  Sanitaria  e  della  Prevenzione,  sulla  base  delle
disposizioni e dei requisiti stabiliti dal decreto  interministeriale
1° ottobre 2012, dal decreto interministeriale 28 dicembre  2012,  da
quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2013,  n.  24  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  23  maggio  2013,  n.  57  e   dal
decreto-legge 31 marzo 2014, n.  52  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2014, n. 81; 
  Acquisito, con nota del 2 dicembre 2013 prot. n. 27790, il concerto
tecnico-finanziario  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
sull'importo  complessivo  pari  a  €   11.007.984,35,   di   cui   €
9.005.868,89 quali  risorse  ripartite  alla  Regione  Toscana  ed  €
2.002.115,46 quali risorse ripartite alla Regione Umbria dal  decreto
interministeriale  28  dicembre  2012,  da  assegnare  alla   Regione
Toscana; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute  del  24  luglio  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2014, n.  198,  con
il quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato,
Dott. Vito De Filippo; 
  Preso atto che, ai sensi dell'art.  1,  comma  1,  lettera  c)  del
sopracitato decreto, il Sottosegretario di  Stato  e'  delegato  alla
trattazione e alla firma degli atti relativi alla materia di  sanita'
penitenziaria  e   salute   mentale   limitatamente   agli   ospedali
psichiatrici giudiziari; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per le motivazioni di cui in premessa,  il  decreto  del  Ministero
della salute del 19 dicembre 2013, e' revocato per la parte  relativa
ai seguenti interventi: 
    2) «Area Vasta Sud  Est  -  residenza  sanitaria  per  la  salute
mentale - Comune di Bibbiena (AR) - AUSL 8 di Arezzo», per un importo
a carico dello Stato di € 1.250.367,17; 
    4) «Residenza sanitaria intermedia AVCentro - Lastra a Signa (FI)
- Azienda USL 10 di Firenze», per un importo  a  carico  dello  Stato
di € 1.250.367,17; 
    5) «Realizzazione residenza sanitaria per  esecuzione  misure  di
sicurezza detentiva - Complesso La Badia - San Miniato (PI)  AUSL  11
Empoli», per un importo a carico dello Stato di € 7.367.250,00, 
  per un importo complessivo di € 9.867.984,34.