IL CAPO DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la  disciplina  del
riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17,
comma 96, lettera a); 
  Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n.  127
del 1997 con D.M. 10 gennaio 2002, n. 38, recante il  riordino  della
disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori; 
  Visto il regolamento adottato con D.M. 3  novembre  1999,  n.  509,
recante norme sull'autonomia didattica degli atenei; 
  Visto il D.M. 4 agosto 2000, concernente  la  determinazione  delle
classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3  al
predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in  Scienze
della mediazione linguistica; 
  Visto il D.M. 22  ottobre  2004,  n.  270,  che  ha  sostituito  il
predetto D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
  Visto il D.M. 16 marzo 2007  concernente  la  determinazione  delle
classi di laurea adottato in esecuzione del D.M. 22 ottobre 2004,  n.
270; 
  Visto il D.M. 26 luglio 2007 con il quale la classe  di  laurea  in
«Scienze della mediazione linguistica» di cui all'all. 3  al  D.M.  4
agosto 2000 e' stata dichiarata corrispondente alla classe L12; 
  Visto il  D.M.  6  febbraio  2015  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  con  il  quale  e'  stata  costituita  la  commissione
tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in
ordine alle istanze di  riconoscimento  delle  scuole  superiori  per
mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 38 del 2002; 
  Vista l'istanza presentata dalla UNIEFA con sede in Atripalda,  via
Vincenzo Belli n. 47, per l'istituzione di una Scuola  superiore  per
mediatori linguistici con sede  in  Atripalda,  per  i  fini  di  cui
all'art. 4 del D.M. n. 38 del 2002; 
  Considerato  che  la  competente  commissione   tecnico-consultiva,
rilevata  la  inadeguatezza  dei  locali  nonche'  la   mancanza   di
informazione  riguardo  alla  precisa   distribuzione   dei   diversi
insegnamenti ai docenti di cui e' stato  fornito  il  curriculum,  ha
espresso parere negativo  al  riconoscimento  della  predetta  Scuola
nella riunione del 18 giugno 2015; 
 
                              Decreta: 
 
  L'istanza presentata  dalla  UNIEFA  con  sede  in  Atripalda,  via
Vincenzo Belli n. 47, per l'istituzione di una Scuola  superiore  per
mediatori linguistici con sede  in  Atripalda,  per  i  fini  di  cui
all'art. 4 del D.M. n. 38 del 2002, e' respinta. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 28 luglio 2015 
 
                                        Il Capo Dipartimento: Mancini