IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti, il sistema  cooperativo  e  le  gestioni
                            commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.; 
  Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico  del  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies c.c.; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze ispettive effettuate  del  revisore  incaricato
dal Ministero dello  sviluppo  economico  e  relative  alla  societa'
cooperativa sotto indicata, cui si rinvia  e  che  qui  si  intendono
richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto 1990 n. 241/90,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento  e  che  il  legale  rappresentante  non   ha   prodotto
osservazioni e/o controdeduzioni; 
  Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies c.c.; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 17 giugno 2015 in merito all'adozione  dei  provvedimenti  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno  due
esercizi consecutivi; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies  c.c.,  con  contestuale  nomina  del  commissario
liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Cooperativa San Paolo Scarl» con  sede  in
Bonate Sotto (BG) (codice fiscale 03346140167), e' sciolta  per  atto
d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c.