LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   e
successive modifiche e integrazioni, recante  il  Testo  Unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia (TUB); 
  Visto, in particolare, l'art. 129, comma 1, del  TUB,  che  prevede
che la  Banca  d'Italia  puo'  richiedere,  a  chi  emette  od  offre
strumenti finanziari, segnalazioni periodiche, dati e informazioni  a
carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari  emessi  od
offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di
acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione  dei  prodotti  e  dei
mercati finanziari; 
  Visto l'art. 129, comma 2, del TUB, che  stabilisce  che  la  Banca
d'Italia emana disposizioni attuative dell'articolo stesso; 
  Esperita  la  consultazione  pubblica,  accompagnata   dall'analisi
d'impatto della regolamentazione; 
 
                               Emana: 
 
  le allegate disposizioni in materia  di  segnalazioni  a  carattere
consuntivo di cui all'art.  129  del  TUB  relative  all'emissione  e
all'offerta di strumenti finanziari. 
  Le disposizioni entrano in vigore il 1° ottobre 2016. 
  Dalla data odierna e' abrogato il  Titolo  IX,  Capitolo  1,  delle
Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare n. 229 del 21 aprile
1999). 
    Roma, 25 agosto 2015 
 
                                         Il direttore generale: Rossi