IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e, in particolare, l'art. 3; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario; 
  Vista la  direttiva  n.  10/2012,  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, emanata in  data  24  settembre
2012, registrata dalla Corte dei conti il 30 novembre 2012 - registro
n. 9 - foglio n. 380, avente ad oggetto "Spending review -  Riduzione
delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni -  Articolo
2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. Linee di indirizzo e criteri applicativi"; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 95  del  2012,
in tema  di  riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle  pubbliche
amministrazioni, che  prevede  che  "Gli  uffici  dirigenziali  e  le
dotazioni organiche  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie,  degli  enti   pubblici   non
economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di  cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e successive modificazioni  ed  integrazioni  sono  ridotti,  con  le
modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli  uffici
dirigenziali, di livello generale e di  livello  non  generale  e  le
relative dotazioni organiche, in misura non inferiore,  per  entrambe
le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per  cento  di
quelli  esistenti;  b)  le  dotazioni  organiche  del  personale  non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore  al  10
per cento della spesa complessiva relativa al  numero  dei  posti  di
organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la  riduzione  di
cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni  organiche  del
personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi."; 
  Visto il comma 2, del predetto art. 2 del decreto-legge n.  95  del
2012 secondo cui "Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del  comma
1 si applicano agli uffici e alle dotazioni  organiche  risultanti  a
seguito dell'applicazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni  destinatarie;  per  le
restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli  uffici  e  le
dotazioni   previsti   dalla   normativa   vigente.   Al    personale
dell'amministrazione civile dell'interno le  riduzioni  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di
soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'art. 17, e
comunque entro il 30 aprile  2013,  nel  rispetto  delle  percentuali
previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma
6 del presente articolo."; 
  Visto il comma 5, del citato art. 2, del decreto-legge  n.  95  del
2012 secondo cui "Alle riduzioni di cui al comma 1 si  provvede,  con
uno o piu' decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze considerando che  le  medesime
riduzioni possono essere  effettuate  selettivamente,  anche  tenendo
conto delle specificita' delle  singole  amministrazioni,  in  misura
inferiore  alle  percentuali  ivi  previste  a  condizione   che   la
differenza sia  recuperata  operando  una  maggiore  riduzione  delle
rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione."; 
  Visto il comma 6, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95  del
2012, ai sensi del quale "Le amministrazioni per le quali  non  siano
stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il  31  ottobre
2012 non possono, a  decorrere  dalla  predetta  data,  procedere  ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le  dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti
coperti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto;  sono
fatte salve le  procedure  concorsuali  e  di  mobilita'  nonche'  di
conferimento di incarichi ai sensi dell'art.  19,  comma  5-bis,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data  e  le
procedure per il rinnovo degli incarichi."; 
  Visto il comma 7, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95  del
2012 che esclude "dalla riduzione del  comma  1  le  strutture  e  il
personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,"; 
  Visto il comma 10, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del
2012 secondo cui amministrazioni interessate adottano  i  regolamenti
di organizzazione, secondo i rispettivi  ordinamenti,  applicando  le
misure di cui allo stesso comma 10; 
  Visto  il  comma  10-bis,  del  piu'  volte  citato  art.  2,   del
decreto-legge  n.  95  del  2012,  ai  sensi   del   quale   per   le
amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 dell'art.  2  e  di  cui
all'art. 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale
generale e non generale non  puo'  essere  incrementato  se  non  con
disposizione legislativa; 
  Visto il comma 115, ultimo periodo,  dell'art.  1  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228 con il quale, per il Ministero dell'interno, e'
stata  sospesa  fino  al  31  dicembre  2013   l'applicazione   delle
disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge 95/2012; 
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 15 ottobre 2013, n.  119,  che
ha ulteriormente sospeso, fino  al  30  giugno  2014,  l'applicazione
delle disposizioni di cui  all'art.  2,  comma  2,  secondo  e  terzo
periodo, del decreto-legge 95/2012; 
  Visto, l'art. 21-bis del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
rubricato "Riorganizzazione  del  Ministero  dell'interno",  inserito
dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 che ha, da  ultimo,
fissato  il  termine  al  31  ottobre  2014  per  l'attuazione  della
disposizione in esso richiamata; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56,  recante  "Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni" e, in particolare, l'art. 1, comma 147; 
  Visto il decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  recante
"Disposizioni in materia di rapporto di impiego del  personale  della
carriera prefettizia, a norma dell'art.  10  della  legge  28  luglio
1999, n. 266." ed, in particolare, l'art. 12; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2001,
n.  398  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  concernente  il
regolamento  di  organizzazione  degli  uffici  centrali  di  livello
dirigenziale generale del Ministero dell'interno; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002,  n.
98, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di  diretta
collaborazione del Ministro dell'interno; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  2009,
n.  210,  recante  "Disposizioni  relative  all'organizzazione  degli
uffici  centrali  di  livello  dirigenziale  generale  del  Ministero
dell'interno   ed   al    personale    dell'amministrazione    civile
dell'interno, per l'attuazione dell'art. 1, comma 404  -  416,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 74  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133"
con il  quale,  tra  l'altro,  sono  state  modificate  le  dotazioni
organiche della carriera prefettizia di cui al decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
giugno 2012,  adottato  in  attuazione  dell'art.  1,  comma  3,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con il quale,  fermo  restando
il contingente di personale dei dirigenti di prima fascia dell'Area I
del comparto Ministeri, stabilito in  complessive  n.  4  unita'  dal
decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  2009,  n.  210,
sono state, da  ultimo,  rideterminate  le  dotazioni  organiche  del
personale con qualifica di dirigente di seconda  fascia  dell'Area  I
comparto Ministeri e di quello delle aree prima, seconda e terza  del
Ministero dell'interno; 
  Vista  l'ipotesi  di  riduzione  delle  strutture  dirigenziali  di
livello generale e non generale e della dotazione organica ridotta ai
sensi dell'art. 2,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  95  del  2012,
proposta dal Ministro dell'interno  con  la  nota  n.  30054  del  31
ottobre 2014 e relazione tecnica allegata; 
  Preso atto che, in attuazione  dell'art.  12,  comma  6-bis,  della
legge 12 giugno 1990, n. 146, sono state scomputate, dai  contingenti
di personale appartenente all'Area terza, n. 2 unita' trasferite alla
Commissione di garanzia dell'attuazione della  legge  sullo  sciopero
nei servizi pubblici essenziali, come da comunicazione della predetta
Commissione con nota n. 2893 del 20 febbraio 2014; 
  Considerato  che,  in  attuazione  dell'art.   2,   comma   1   del
decreto-legge  n.  95  del  2012,  occorre  conseguire   i   seguenti
obiettivi:  a)  riduzione  degli  uffici  dirigenziali,  di   livello
generale e di livello non generale, con conseguente contrazione delle
relative dotazioni organiche, in misura non inferiore,  per  entrambe
le tipologie di  uffici  e  per  i  posti  di  funzione  di  ciascuna
dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;  b)  riduzione  delle
dotazioni organiche del personale  non  dirigenziale  in  misura  non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al  numero
dei posti di organico di tale personale; 
  Ritenuto,  quindi,  di  provvedere  alla   rideterminazione   delle
dotazioni organiche del Ministero dell'interno, in considerazione che
le misure di riduzione effettivamente operate sono  coerenti  con  la
normativa sopra citata; 
  Visti gli articoli 5, 6 e 9 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista l'informazione alle organizzazioni sindacali  rappresentative
del settore interessato di  cui  alla  nota  del  Dipartimento  della
funzione pubblica del 27 marzo 2015, n. 20382; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  23
aprile 2014, con il quale il Ministro per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione e' stato delegato ad esercitare le  funzioni
attribuite al Presidente del Consiglio dei  Ministri  in  materia  di
lavoro pubblico, nonche' di organizzazione, riordino e  funzionamento
delle pubbliche amministrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
  1. In attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed in considerazione
della riduzione delle strutture dirigenziali, le dotazioni  organiche
del personale appartenente alla carriera prefettizia, alle qualifiche
dirigenziali di prima  e  di  seconda  fascia  dell'Area  I  comparto
Ministeri, nonche' del personale delle aree prima,  seconda  e  terza
del Ministero dell'interno, sono numericamente rideterminate  secondo
l'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante  del  presente
decreto. 
  2.  Le  successive  rideterminazioni  delle   dotazioni   organiche
dell'Amministrazione  interessata  dal  presente  provvedimento,  nel
rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
della normativa vigente in materia di riduzione della spesa pubblica,
saranno adottate secondo il proprio ordinamento. 
  3. Il Ministro dell'interno, con proprio  decreto,  da  emanare  ai
sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30  luglio  1990,
n. 300, e dell'art. 1, comma 147 della legge 7 aprile  2014,  n.  56,
provvedera' alla individuazione ed alla definizione dei compiti degli
uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non  generale,
nonche'  alla  loro  distribuzione   nelle   strutture   di   livello
dirigenziale generale dell'Amministrazione. 
  4. Al fine di assicurare la necessaria  flessibilita'  di  utilizzo
delle risorse umane alle effettive esigenze  operative,  il  Ministro
dell'interno,  con   proprio   successivo   decreto,   ripartira'   i
contingenti di personale delle aree  prima,  seconda  e  terza,  come
sopra determinati, in profili professionali e per  fasce  retributive
nonche' nelle strutture, centrali e periferiche, in cui  si  articola
l'Amministrazione. 
  5. I provvedimenti adottati in attuazione dei commi 3 e  4  saranno
tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero  dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 22 maggio 2015 
 
                                              p. Il Presidente        
                                         del Consiglio dei ministri   
                                                 il Ministro          
                                           per la semplificazione     
                                        e la pubblica amministrazione 
                                                    Madia             
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2015 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 2155