IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999,  n.  230,  concernente
disposizioni in materia di riordino della  medicina  penitenziaria  a
norma della legge n. 419 del 1998; 
  Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
che, al fine di dare completa attuazione al riordino  della  medicina
penitenziaria, definisce le modalita' e i  criteri  di  trasferimento
dal   Dipartimento   dell'amministrazione   penitenziaria    e    dal
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero  della  giustizia
al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni  sanitarie,  dei
rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e
beni strumentali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2008, recante "Modalita' e criteri  per  il  trasferimento  al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie,  dei  rapporti
di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle  attrezzature  e  beni
strumentali in materia di sanita'  penitenziaria",  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126; 
  Visto  il  decreto-legge  22  dicembre  2011,   n.   211,   recante
"Interventi  urgenti  per  il  contrasto  della  tensione   detentiva
determinata dal  sovraffollamento  delle  carceri",  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e s.m.; 
  Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante  "Disposizioni
urgenti  in  materia  di  superamento  degli  Ospedali   psichiatrici
giudiziari", convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  maggio
2014, n. 81; 
  Visto l'art. 3-ter del decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.  9  e
s.m., contenente disposizioni per  il  definitivo  superamento  degli
Ospedali psichiatrici giudiziari, che  fissa  al  31  marzo  2015  il
termine per il completamento del processo di  tali  strutture  e  che
prevede la possibilita' per le regioni  di  modificare  entro  il  15
giugno  2014  i  programmi  presentati  in  precedenza,  al  fine  di
provvedere alla riqualificazione dei Dipartimenti di salute  mentale,
di contenere il numero complessivo  dei  posti  letto  da  realizzare
nelle  strutture  sanitarie  e   di   destinare   le   risorse   alla
realizzazione e riqualificazione delle sole strutture pubbliche; 
  Visto, altresi', il comma 2, del suddetto art. 3-ter,  che  dispone
che, con decreto di  natura  non  regolamentare  del  Ministro  della
salute, adottato di concerto con  il  Ministro  della  giustizia,  di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti, ad
integrazione di quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  14  gennaio  1997,  pubblicato  nel  S.O.  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  42  del  20   febbraio   1997,   ulteriori   requisiti
strutturali, tecnologici ed  organizzativi,  anche  con  riguardo  ai
profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere
le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero  in
ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di  cura
e custodia; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della giustizia,  del  1°  ottobre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  270  del  19  novembre  2012,  concernente  la
definizione,  a  integrazione  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 14  gennaio  1997,  di  ulteriori  requisiti  strutturali,
tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili  di
sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le  persone
cui sono applicate le misure di sicurezza del  ricovero  in  ospedale
psichiatrico  giudiziario  e  dell'assegnazione  a  casa  di  cura  e
custodia; 
  Visto l'art. 20 della legge 11  marzo  1988,  n.  67  e  s.m.,  che
autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di  interventi  in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento  tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e  di  realizzazione  di  residenze
sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti; 
  Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto legge del  28  dicembre
1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del
programma di investimenti, nonche' le tabelle F ed E delle  leggi  23
dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28  dicembre  2001  n.
448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n.  350,  30  dicembre
2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre  2006  n.  296,  24
dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23  dicembre  2009  n.
191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n.  183,  24  dicembre
2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147e 23 dicembre 2014n. 190; 
  Visto  il  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.   158,   recante
"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute"  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; 
  Visto il comma 6 del citato art. 3-ter, che autorizza "la spesa  di
120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro  per  l'anno
2013 e stabilisce che "le predette risorse, in deroga alla  procedura
di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art.
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra  le  regioni,
con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate  alla  singola  regione
con  decreto  del  Ministro  della  salute  di  approvazione  di  uno
specifico programma  di  utilizzo  proposto  dalla  medesima  regione
....all'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento
dei lavori. Per le province autonome  di  Trento,  e  di  Bolzano  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109,  della  legge
23 dicembre 2009, n. 191." 
  Considerato  che  sullo  stanziamento  destinato  al  finanziamento
dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno  2012,  sullo  stato  di
previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi
dell'art. 20, della citata legge n. 67/1988,  come  risultante  dalla
legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60
milioni ai sensi del citato art. 3-ter del decreto legge n.  211/2011
e dalla variazione incrementativa  in  attuazione  dell'art.  14  del
decreto legge n. 78/2010, pari  complessivamente  a  1.190.435.413,00
euro, sono state operate riduzioni e accantonamenti  complessivamente
pari a  29.204.796,00  euro,  di  cui  7.174.171,00  euro,  ai  sensi
dell'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto legge 2 marzo  2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'art.  2,  comma  1,  del  decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Preso atto che sull'importo di 120 milioni di curo -  previsto  per
l'anno 2012 per  il  finanziamento  del  superamento  degli  Ospedali
psichiatrici giudiziari - e'  stata  applicata  proporzionalmente  la
predetta riduzione di  29.204.796,00  euro,  per  un  valore  pari  a
2.944.045,00 euro; 
  Considerato che per l'esercizio  2013,  l'iniziale  importo  di  60
milioni di curo e' stato  complessivamente  ridotto  di  3.247.964,00
curo, di cui 499.964,00 euro, ai sensi  del  citato  art.  13,  comma
1-quinquies del decreto legge n. 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi
dell'art.  7,  comma  12,  del  decreto  legge  6  luglio  2012,  95,
convertito, con rimodulazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Rideterminato quindi,  nei  seguenti  valori,  lo  stanziamento  di
bilancio per le finalita' di cui al citato art. 3-ter, comma  6,  del
decreto legge n. 211/2011: 
    esercizio 2012: 117.055.955,00 euro; 
    esercizio 2013: 56.752.036,00 euro, 
  per  un  valore  complessivamente  pari,  nei   due   esercizi,   a
173.807.991,00 euro; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  28  dicembre   2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del  7  febbraio  2013,  di
riparto del finanziamento previsto dal citato art.  3-ter,  comma  6,
del  decreto  legge  22  dicembre  2011,  n.  211,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato
dalle disposizioni su indicate; 
  Dato atto che il su indicato decreto del Ministro della  salute  di
concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  28
dicembre 2012 ripartisce alla Regione Emilia Romagna la  somma  di  €
9.984.338,02; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2013,  n.  24,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23   maggio   2013,   n.   57   recante
"Disposizioni urgenti in materia sanitaria"; 
  Prseo atto che con deliberazione di  Giunta  regionale  dell'Emilia
Romagna n. 139 del 10 settembre 2013, e' stato approvato il programma
per  l'utilizzo  delle   risorse   ripartite   dal   citato   decreto
interministeriale 28 dicembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale  9  ottobre  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del  5  dicembre  2013,  che  assegna  alla
Regione Emilia Romagna la somma di € 6.989.036,61 per lo  svolgimento
del   programma   di   realizzazione    dell'intervento    denominato
"Realizzazione  di  residenze  per  l'esecuzione  delle   misure   di
sicurezza - Azienda USL di Reggio Emilia", duale  quota  parte  delle
risorse assegnate alla Regione Emilia Romagna dal citato  decreto  28
dicembre 2012; 
  Dato atto che il citato decreto ministeriale 9 ottobre 2013 dispone
che il Ministero della  salute  provvedera'  con  successivo  decreto
all'assegnazione delle risorse residue, pari a € 2.995.301,41, per la
realizzazione degli interventi volti a incrementare la  realizzazione
di percorsi terapeutico-riabilitativi e a favorire misure alternative
all'internamento; 
  Visto l'ulteriore programma approvato con deliberazione  di  Giunta
regionale n. 1823 del dicembre  2013  per  l'utilizzo  delle  risorse
residue di cui all'art. 4 del citato decreto 9 ottobre 2013; 
  Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 258 del  6  novembre  2014,  che  assegna  alla
Regione  Emilia  Romagna  la  somma  di   €   2.995.301,41   per   la
realizzazione dei seguenti interventi: 
    1) "Ampliamento del Centro per la  promozione  della  salute,  il
benessere,  la  formazione  e  l'inclusione  sociale  -  Fattoria  di
Vigheffio - AUSL di Parma", per un importo a carico dello Stato di  €
572.801,41; 
    2) "Realizzazione Residenza per il  trattamento  intensivo  (RTI)
pazienti psichiatrici - AUSL di Modena",  per  un  importo  a  carico
dello Stato di € 950.000,00; 
    3)  "Realizzazione  del  Polo  psichiatrico  integrato,  per   il
superamento  degli  Ospedali  psichiatrici  giudiziari,   presso   il
complesso del Roncati: Palazzina A e Portineria - AUSL  di  Bologna",
per un importo a carico dello Stato di € 712.500,00; 
    4)  "Interventi  di  manutenzione  straordinaria  struttura  "San
Bartolo" per realizzazione appartamenti - AUSL di  Ferrara",  per  un
importo a carico dello Stato di € 285.000,00; 
    5)  "Acquisizione  di  arredi,  attrezzature  ed  automezzi   per
interventi integrati di  pazienti  psichiatrici  autori  di  reato  o
socialmente pericolosi in alternativa al  trattamento  presso  REMS",
per un importo a carico dello Stato di € 190.000,00; 
  6)"Interventi di manutenzione straordinaria CSM Rimini - Padiglione
"Stampa" - AUSL di Rimini" ner un importo a carico dello Stato  di  €
285.000.00. 
  Preso atto che la  Regione  Emilia  Romagna  si  e'  avvalsa  della
facolta' di modificare il  programma  presentato  in  precedenza,  ai
sensi del citato art. 3 ter, comma 6,  del  citato  decreto-legge  22
dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
febbraio 2012, n. 9 e s.m.; 
  Preso atto che la Regione Emilia Romagna con nota  prot.  n  425890
del 18 giugno 2015,  ha  trasmesso  la  rimodulazione  del  programma
approvato con il citato decreto  ministeriale  9  ottobre  2013,  che
conferma la realizzazione dell'intervento  denominato  "Realizzazione
di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza - Azienda USL
di Reggio Emilia", rimodulando il numero di posti letto da 40 p.l.  a
30 e modificando di conseguenza il costo dell'intervento che  risulta
essere pari € 5.890.000,00; 
  Preso atto che le risorse residue pari a € 1.099.036,61, risultanti
dal minor costo dell'intervento, saranno utilizzate dalla Regione per
rendere disponibili sul territorio  regionale  strutture  a  media  e
bassa intensita' per l'accoglienza di persone cui  sia  applicata  la
misura di sicurezza non detentiva; 
  Acquisito, verbale prot. n. 163227440 del 15 luglio 2015, il parere
espresso dagli  Uffici  competenti  delle  Direzioni  generali  della
programmazione  sanitaria  e  della  prevenzione,  sulla  base  delle
disposizioni e dei requisiti stabiliti dal decreto  interministeriale
1° ottobre 2012, dal decreto interministeriale 28 dicembre  2012,  da
quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2013,  n.  24  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  23  maggio  2013,  n.  57  e   dal
decreto-legge 31 marzo 2014, n.  52  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2014, n.81; 
  Acquisito, nota prot. n. 16583 del  15  luglio  2013,  il  concerto
tecnico-finanziario  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
sull'importo pari a € 6.989.036,61, da assegnare alla Regione  Emilia
Romagna; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute  del  24  luglio  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2014, n.  198,  con
il quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato,
dott. Vito De Filippo; 
  Preso atto che, ai sensi dell'art.  1,  comma  1,  lettera  c)  del
sopracitato decreto, il Sottosegretario di  Stato  e'  delegato  alla
trattazione e alla firma degli atti relativi alla materia di  sanita'
penitenziaria  e   salute   mentale   limitatamente   agli   ospedali
psichiatrici giudiziari; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per le motivazioni di cui in premessa, e' revocato il  decreto  del
Ministero della salute del 9 ottobre 2013.