IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto art. 1, comma 357, della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190
(Legge  di  stabilita'  2015),  che  ha  autorizzato  un   contributo
ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio  2015  per
il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel
campo navale avviati o in fase di avvio; 
  Visto il Regolamento generale di esenzione (UE)  n.  651  del  2014
della Commissione  del  17  giugno  2014  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. L 187 del 26  giugno  2014  ed  alla
relativa rettifica pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea n. L 349 del 5 dicembre 2014, che dichiara  alcune  categorie
di aiuti compatibili con il mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato; 
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni,  che  subordina   la   concessione   di   sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari  nonche'  l'attribuzione  di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti  pubblici  e
privati, alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte  delle
amministrazioni  procedenti,  nelle  forme  previste  dai  rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle  modalita'  cui  le  amministrazioni
stesse devono attenersi; 
  Ritenuto necessario disciplinare le modalita' di  assegnazione  dei
finanziamenti previsti all'art. 1, comma 357, della richiamata  legge
23 dicembre 2014, n. 190; 
  Visto il decreto 4 febbraio 2015, n. 5 del  Capo  del  Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il  personale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Sulla proposta  del  Direttore  generale  per  la  vigilanza  sulle
Autorita'  portuali,  le  infrastrutture  portuali  ed  il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne, di cui alle note n. 7614  del  5
magio 2015 e n. 009512 dell'8 giugno 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Soggetti e oggetto del beneficio 
 
  1.  Le  imprese   comunitarie   di   costruzione,   riparazione   e
trasformazione navale iscritte  negli  albi  speciali  delle  imprese
navalmeccaniche di cui all'art. 19 della legge  14  giugno  1989,  n.
234, possono beneficiare, in maniera  autonoma  o  in  collaborazione
effettiva  con  altre  imprese  o  con  organismi  di  ricerca  e  di
diffusione della conoscenza  dell'Unione  Europea,  degli  aiuti  per
progetti di ricerca e sviluppo compresi in una o piu' delle  seguenti
categorie di ricerca: 
    a) ricerca fondamentale; 
    b) ricerca industriale; 
    c) sviluppo sperimentale; 
    d) studi di fattibilita'; 
    e) innovazione dell'organizzazione; 
    f) innovazione di processo. 
  2. Le imprese armatoriali di cui  all'art.  265  del  codice  della
navigazione  possono  beneficiare,   in   maniera   autonoma   o   in
collaborazione effettiva con altre imprese o con organismi di ricerca
e di diffusione della conoscenza dell'Unione europea, degli aiuti per
progetti compresi in una o piu' delle seguenti categorie: 
    a) innovazione dell'organizzazione; 
    b) innovazione di processo.