IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto art. 1, comma 357, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilita' 2015), che ha autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2015 per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati o in fase di avvio; Visto il Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651 del 2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 187 del 26 giugno 2014 ed alla relativa rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 349 del 5 dicembre 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonche' l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Ritenuto necessario disciplinare le modalita' di assegnazione dei finanziamenti previsti all'art. 1, comma 357, della richiamata legge 23 dicembre 2014, n. 190; Visto il decreto 4 febbraio 2015, n. 5 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Sulla proposta del Direttore generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, di cui alle note n. 7614 del 5 magio 2015 e n. 009512 dell'8 giugno 2015; Decreta: Art. 1 Soggetti e oggetto del beneficio 1. Le imprese comunitarie di costruzione, riparazione e trasformazione navale iscritte negli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, possono beneficiare, in maniera autonoma o in collaborazione effettiva con altre imprese o con organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza dell'Unione Europea, degli aiuti per progetti di ricerca e sviluppo compresi in una o piu' delle seguenti categorie di ricerca: a) ricerca fondamentale; b) ricerca industriale; c) sviluppo sperimentale; d) studi di fattibilita'; e) innovazione dell'organizzazione; f) innovazione di processo. 2. Le imprese armatoriali di cui all'art. 265 del codice della navigazione possono beneficiare, in maniera autonoma o in collaborazione effettiva con altre imprese o con organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza dell'Unione europea, degli aiuti per progetti compresi in una o piu' delle seguenti categorie: a) innovazione dell'organizzazione; b) innovazione di processo.