IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto art. 1, comma 357, della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190
(Legge  di  stabilita'  2015),  che  ha  autorizzato  un   contributo
ventennale di 5 milioni di euro, per una dotazione complessiva di 100
milioni di euro, a decorrere dall'esercizio 2015 per il finanziamento
di progetti innovativi di prodotti e di  processi  nel  campo  navale
avviati o in fase di avvio; 
  Visto il Regolamento generale di esenzione (UE)  n.  651  del  2014
della Commissione  del  17  giugno  2014  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. L 187 del 26  giugno  2014  ed  alla
relativa rettifica pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea n. L 349 del 5 dicembre 2014, che dichiara  alcune  categorie
di aiuti compatibili con il mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato; 
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni,  che  subordina   la   concessione   di   sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari  nonche'  l'attribuzione  di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti  pubblici  e
privati, alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte  delle
amministrazioni  procedenti,  nelle  forme  previste  dai  rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle  modalita'  cui  le  amministrazioni
stesse devono attenersi; 
  Ritenuto necessario disciplinare le modalita' di  assegnazione  dei
finanziamenti previsti all'art. 1, comma 357, della richiamata  legge
23 dicembre 2014, n.  190,  in  conformita'  all'art.  6  del  citato
Regolamento europeo n. 651 del 2014; 
  Visto il decreto 4 febbraio 2015, n. 5 del  Capo  del  Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il  personale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il proprio decreto 10 giugno 2015 n. 196  recante  criteri  e
modalita' di concessione dei contributi di cui all'art. 1, comma 357,
della legge 23 dicembre 2014 n. 190  relativi  al  finanziamento  dei
progetti nel campo navale, registrato  alla  Corte  dei  conti  il  7
luglio 2015 al n. 1-2518; 
  Sulla proposta  del  Direttore  generale  per  la  vigilanza  sulle
Autorita'  portuali,  le  infrastrutture  portuali  ed  il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne, di cui alla nota n. 0013015  del
14 luglio 2015 per cui sulla  base  di  indicazioni  pervenute  dalla
Commissione  Europea,  si  rendono  opportune  alcune  modifiche   al
suddetto decreto n. 196 del 10 giugno 2015; 
  Ritenuto  prima  di  procedere  alla  pubblicazione   in   Gazzetta
Ufficiale del predetto decreto 10 giugno 2015, n. 196,  apportare  le
modifiche necessarie ad  aderire  alle  indicazioni  pervenute  dalla
Commissione Europea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture 
               e dei trasporti 10 giugno 2015, n. 196 
 
  1. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10
giugno 2015, n. 196, recante criteri e modalita' di  concessione  dei
contributi di cui all'art. 1, comma  357,  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190,  relativi  al  finanziamento  dei  progetti  nel  campo
navale, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 1, comma 1, dopo le parole: "di cui all'art. 19 della
legge 14 giugno 1989, n.  234"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  le
imprese comunitarie aventi una sede di  stabilimento  nel  territorio
italiano al momento del pagamento dell'aiuto,"; 
    b) all'art. 3, comma 1, le parole: "del contributo  della  spesa"
sono sostituite dalle seguenti: "della sovvenzione"; 
    c) all'art. 6: 
      1) al comma 3 dopo le parole: "non  ha  ricevuto"  inserire  le
parole: "e non ricevera'" e,  alla  fine  del  comma,  aggiungere  le
seguenti parole:  "e  una  dichiarazione  attestante  di  non  essere
impresa in difficolta' ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1,  punto  18,
del Regolamento n. 651 del 2014."; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. La domanda di cui
ai commi precedenti deve essere presentata,  ai  sensi  dell'art.  6,
paragrafo 2, del Regolamento n. 651 del  2014  prima  dell'avvio  dei
lavori relativi ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione."; 
    d) all'art. 7: 
      1) il primo periodo del comma 2, e'  sostituito  dal  seguente:
"2.  La  Commissione  tecnico-scientifica,  ai  sensi  dell'art.   6,
paragrafo 2, del Regolamento n. 651 del 2014, verifica che la domanda
di contributo e la documentazione ad essa allegata attesti  l'effetto
di incentivazione dell'aiuto e per  le  grandi  imprese  consenta  il
raggiungimento di uno o piu' dei seguenti risultati:"; 
      2) il comma 4 e' abrogato; 
    e) all'art. 9,  comma  1,  alla  fine  del  comma  aggiungere  le
seguenti parole: "e dalla dichiarazione di non essere destinatari  di
un  ordine  di  recupero  pendente  per  effetto  di  una  precedente
decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale  e
incompatibile con il mercato interno.". 
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 25 agosto 2015 
 
                                                  Il Ministro: Delrio 

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2015 
Ufficio di  controllo  atti  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del  territorio
e del mare, reg. n. 1, foglio n. 3155