IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni
e, in particolare, l'art. 1, commi da 354 a 361, relativi
all'istituzione presso la gestione separata di Cassa depositi e
prestiti S.p.a. del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca», finalizzato alla concessione alle
imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni,
rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese»;
Visto, in particolare, l'art. 23, comma 2, del predetto
decreto-legge, che stabilisce, tra l'altro, che il Fondo speciale
rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la
denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» e che il Fondo
stesso e' destinato al finanziamento di programmi e interventi con un
impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita'
dell'apparato produttivo per il perseguimento di specifiche
finalita', tra le quali quella, individuata dalla lettera a) dello
stesso comma 2, della promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo
delle imprese;
Visto il comma 3 del precitato art. 23, il quale prevede che, per
il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2, con decreti di
natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile e che
stabilisce che le misure del predetto Fondo sono attivate con bandi
ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che
individuano i termini, le modalita' e le procedure per la concessione
ed erogazione delle agevolazioni;
Visto l'art. 30, del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, il
quale prevede:
al comma 2, che per il perseguimento delle finalita' di cui al
citato art. 23, comma 2, dello stesso decreto-legge, i programmi e
gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile
possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del citato
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca, e che i finanziamenti agevolati concessi a valere sullo
stesso possono essere assistiti da idonee garanzie;
al comma 3, che, fermo restando quanto previsto dai commi 358,
359, 360 e 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle
imprese e gli investimenti in ricerca al 31 dicembre 2012 e, a
decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate
alle finalita' del Fondo per la crescita sostenibile, nel limite
massimo del 70 per cento;
al comma 4, che con decreti interministeriali del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico
sono determinate le modalita' di ricognizione delle risorse non
utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca, nonche' le modalita' di utilizzo e il
riparto delle predette risorse tra gli interventi del Fondo per la
crescita sostenibile;
Visto il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113
del 16 maggio 2013, recante «Individuazione delle priorita', delle
forme e delle intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del
Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'art. 23, comma 3,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83», che prevede, in
particolare:
all'art. 15, che gli interventi del Fondo per la crescita
sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro
dello sviluppo economico;
all'art. 18, comma 6, che i programmi e i progetti destinatari
degli interventi del Fondo per la crescita sostenibile possono essere
agevolati, limitatamente alle agevolazioni concesse nella forma del
finanziamento agevolato, anche a valere sulle risorse del Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca,
secondo le condizioni e le modalita' stabilite con i decreti di cui
all'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e
all'art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 5 giugno
2013, recante «Modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate
del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca (FRI), ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83» e contenente in allegato una prima ricognizione
di risorse non utilizzate, per un importo pari a euro 1.847,63
milioni da destinare per il 70 per cento agli interventi del Fondo
per la crescita sostenibile, previa verifica dell'effettiva dotazione
riutilizzabile operata da Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi
dell'art. 1, comma 354, della legge n. 311 del 2004;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio
2015, recante «Modalita' di utilizzo delle risorse non utilizzate del
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di
ricerca e riparto delle predette risorse tra gli interventi
destinatari del Fondo per la crescita sostenibile»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 282 del 4 dicembre 2014, come modificato dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2015, il
quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del citato decreto 8
marzo 2013, detta la disciplina di un intervento del Fondo per la
crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e
sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale
italiana e che prevede, tra l'altro, che le risorse del Fondo per la
crescita sostenibile destinate all'intervento, pari complessivamente
a euro 150.000.000,00, possono essere integrate anche dalle risorse
del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca, di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 283 del 5 dicembre 2014, come modificato dal gia' menzionato
decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, il
quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del piu' volte citato
decreto 8 marzo 2013, detta la disciplina di un intervento del Fondo
per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e
sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per
l'«industria sostenibile» e che prevede, tra l'altro, che le risorse
del Fondo per la crescita sostenibile destinate all'intervento, pari
a euro 250.000.000,00, possono essere integrate anche dalle risorse
del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca, di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311;
Vista la nota prot. n. 32418 del 27 aprile 2015, con la quale il
Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli
incentivi alle imprese, ha comunicato a Cassa depositi e prestiti
S.p.a. e al Ministero dell'economia e delle finanze l'intenzione di
avvalersi della facolta' di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo
per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca per il
finanziamento dei due citati interventi del Fondo per la crescita
sostenibile, previa conferma da parte della medesima Cassa della
disponibilita' di risorse da utilizzare ai predetti fini;
Vista la nota prot. SECO/P/20/2015 del 30 aprile 2015, con la quale
Cassa depositi e prestiti S.p.a. ha confermato la disponibilita' di
risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca accertate ai sensi dell'art. 30, comma 4, del
decreto-legge n. 83 del 2012 ;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.
72963 del 12 luglio 2006, con il quale sono disciplinati i criteri,
le condizioni e le modalita' di concessione della garanzia statale
sulle risorse erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.a. a valere
sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311;
Visto il decreto del direttore generale del tesoro n. 90562 del 15
novembre 2011, concernente le procedure e le modalita' operative del
monitoraggio dei finanziamenti agevolati e l'intervento della
garanzia dello Stato, emanato ai sensi dell'art. 3 del predetto
decreto ministeriale n. 72963 del 12 luglio 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119
del 21 febbraio 2014, concernente la misura del tasso di interesse
sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca,
emanato ai sensi dell'art. 1, comma 358, della legge 30 dicembre
2004, n. 311;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la comunicazione della Commissione europea (2014/C 198/01),
recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
e successive modifiche e integrazioni;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30
dicembre 2004, n. 311;
b) «Decreto-legge 83/2012»: il decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
c) «Fondo crescita sostenibile»: il Fondo per la crescita
sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge 83/2012;
d) «Agenda digitale»: l'intervento del Fondo crescita sostenibile
in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per
l'attuazione dell'Agenda digitale italiana di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre
2014, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2015;
e) «Industria sostenibile»: l'intervento del Fondo crescita
sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo
nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per «l'industria
sostenibile», di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico
15 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 283 del 5 dicembre 2014, come modificato dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile
2015;
f) «Decreto interministeriale 26 aprile 2013»: il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo
economico 26 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 130 del 5 giugno 2013, recante «Modalita' di
ricognizione delle risorse non utilizzate del fondo rotativo per il
sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca (FRI), ai sensi
dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83»;
g) «Decreto interministeriale 23 febbraio 2015»: il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo
economico 23 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, recante «Modalita' di
utilizzo delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca e riparto delle
predette risorse tra gli interventi destinatari del Fondo per la
crescita sostenibile»;
h) «DD.MM. 15 ottobre 2014»: i decreti 15 ottobre 2014 del
Ministro dello sviluppo economico e successive modificazioni che
disciplinano gli interventi «Agenda digitale e Industria
sostenibile»;
i) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di
esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;
l) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
m) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
n) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di
banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e
autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia», aderente alle convenzioni stipulate in
relazione agli interventi Agenda digitale e Industria sostenibile ai
sensi dell'art. 4 del Decreto interministeriale 23 febbraio 2015;
o) «Soggetto gestore»: il soggetto a cui sono affidati gli
adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria delle
proposte progettuali, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione
di monitoraggi, ispezioni e controlli previsti dai DD.MM. 15 ottobre
2014;
p) «Convenzioni»: le convenzioni stipulate, in relazione a
ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014, in attuazione dell'art. 4
del Decreto interministeriale 23 febbraio 2015 tra il Ministero,
l'Associazione bancaria italiana e CDP, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze, nonche' i relativi atti aggiuntivi o
integrativi o addenda;
q) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo
termine concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto
della domanda di agevolazione a valere sulle risorse del FRI
individuate dal presente decreto;
r) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo
termine concesso dalla Banca finanziatrice al soggetto beneficiario
per le spese oggetto della domanda di agevolazione;
s) «Finanziamento»: l'insieme del Finanziamento agevolato e del
Finanziamento bancario.