IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                  per i trasporti, la navigazione, 
                 gli affari generali ed il personale 
 
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  recante  l'"Istituzione  dell'Albo   nazionale   degli
autotrasportatori di cose per  conto  terzi  e  la  disciplina  degli
autotrasporti di cose"; 
  Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive
modificazioni,  per  l'attuazione  della  direttiva   del   Consiglio
dell'Unione Europea n. 98/76/CE del  1°  ottobre  1998,  modificativa
della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso
alla  professione  di  trasportatore  su  strada  di   merci   e   di
viaggiatori,  nonche'  il  riconoscimento   reciproco   di   diplomi,
certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio  della
liberta' di stabilimento  di  detti  trasportatori  nel  settore  dei
trasporti nazionali e internazionali; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009,  che  stabilisce  norme  comuni  sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di  trasportatore
su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; 
  Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  del
Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   concernente
"Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE)  n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
circa norme comuni sulle  condizioni  da  rispettare  per  esercitare
l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE
del Consiglio", pubblicato su Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2011, n.
277; 
  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  ed  in  particolare
l'art. 11, commi 6 e seguenti; 
  Visto  il  decreto  del  Capo  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012
in materia  di  Registro  elettronico  nazionale  delle  imprese  che
esercitano la professione  di  trasportatore  su  strada,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  11  del  14
gennaio 2012; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2005,  n.  198,  recante
"Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle  autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci  su  strada",  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005; 
  Visto il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante "Disposizioni
applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005,  n.  198  per  il
rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su
strada", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie  generale  n.  166
del 19 luglio 2006; 
  Visto il decreto dirigenziale 28 luglio 2009, recante "Disposizioni
applicative del decreto ministeriale 2 agosto  2005  n.  198  per  il
rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su
strada - Aggiornamento  al  decreto  dirigenziale  12  luglio  2006",
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie  generale  n.  193  del  21
agosto 2009; 
  Visto  il  decreto  dirigenziale  del   9   luglio   2013   recante
"Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005  n.  198,  in
materia di autorizzazioni internazionali al  trasporto  di  merci  su
strada" pubblicato su Gazzetta Ufficiale serie generale n. 168 del 19
luglio 2013; 
  Considerata l'opportunita' di consentire - anche in coerenza con  i
trasporti intracomunitari - alle imprese  italiane  il  trasporto  di
merci verso paesi extra  UE  anche  operando  con  veicoli  di  massa
complessiva superiore a 3,5 t ed inferiore/uguale a 6 t,  eliminando,
conseguentemente,  disparita'  di  trattamento   nei   confronti   di
operatori di altri paesi extra UE che possono attualmente operare con
tali veicoli; 
  Considerata l'opportunita' di favorire l'accesso  alla  titolarita'
delle autorizzazioni CEMT al maggior numero  di  imprese  nonche'  di
favorire l'utilizzo di veicoli tecnologicamente innovativi e a  minor
impatto ambientale; 
  Considerata  l'opportunita'  di  ridurre  in  via  sperimentale  le
barriere  all'entrata  per  le  imprese  italiane  affinche'  possano
pianificare  l'attivita'  di  trasporto  in  regime  CEMT  senza  una
pregressa attivita' in regime di autorizzazioni bilaterali; 
  Considerata  l'opportunita'   di   modificare   il   regime   delle
autorizzazioni bilaterali rilasciate a titolo precario in senso  piu'
favorevole alle imprese venendo incontro alle esigenze  rappresentate
dagli operatori del settore; 
  Sentito    il    parere    delle    Associazioni    di    categoria
dell'autotrasporto di merci maggiormente rappresentative; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Al decreto dirigenziale del 9 luglio 2013 recante "Disposizioni  di
applicazione del  decreto  2  agosto  2005  n.  198,  in  materia  di
autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su  strada"  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    1. All'art. 1 comma 5, il testo e' modificato come  segue  "Fermo
quanto  previsto  al  comma  2,  ai   fini   dell'ottenimento   delle
autorizzazioni, le imprese devono avere in disponibilita' veicoli  di
massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate a titolo di  proprieta',
di leasing, di usufrutto, di vendita con riserva di proprieta'. 
    2. Il titolo dell'art. 2 e' modificato come  segue:  "Graduatoria
per l'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali CEMT rimaste in
disponibilita' dopo la procedura di rinnovo". 
    3.  L'art.  2,  comma  2   e'   riformulato   come   segue:   "La
partecipazione alla graduatoria di cui al comma 1 e'  riservata  alle
imprese di cui all'art. 1". 
    4. All'art. 3, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: 
      il punto a) e' soppresso; 
      al punto b ) il valore "0,4  punti"  viene  sostituito  con  il
valore "0,8 punti"; 
      al punto c ) il valore "0,6  punti"  viene  sostituito  con  il
valore "1,2 punti"; 
      il punto h) e' soppresso. 
  5. All'art. 3, comma 6 la percentuale di decurtazione del punteggio
totale e' ridotta dal 30% al 10%. 
  6. Il titolo dell'art. 4 e' modificato  come  segue:  "Ripartizione
per graduatoria delle autorizzazioni multilaterali  CEMT  rimaste  in
disponibilita' dopo la procedura di rinnovo". 
  7. All'art. 4, i commi 1 e 2 sono riuniti e riformulati in un  solo
comma nei  termini  che  seguono:  "Le  autorizzazioni  CEMT  vengono
ripartite fra le imprese  richiedenti  secondo  il  criterio  di  cui
all'allegato 9 attraverso il quale il numero di  autorizzazioni  CEMT
viene  assegnato  a  ciascun   richiedente   dopo   che   l'ammontare
disponibile  e'  ripartito  per  ciascuna  tipologia   di   validita'
(autorizzazioni libere - autorizzazioni limitate per  alcuni  Stati).
Il criterio di ripartizione prevede una correlazione  del  numero  di
assegnazioni con i punteggi ottenuti  dalle  imprese  a  seguito  dei
criteri  indicati  nell'art.  3.  Il  criterio  di  correlazione   e'
declinato differentemente per ciascuna tipologia di  validita'  della
autorizzazioni al fine di  garantire  una  piu'  ampia  distribuzione
delle tipologie libere". 
  8. All'art. 8 alla fine del comma 5, e' aggiunta  la  frase:  "Tali
restanti quote sono tenute a  disposizione  dell'  impresa  che  deve
farne richiesta entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento". 
  9. All'art. 8 e' aggiunto il comma 6 : "Le quantificazioni  di  cui
ai commi precedenti devono essere considerate per  singola  tipologia
di autorizzazione". 
  10. All'art. 9 il  comma  2  e'  riformulato  come  segue  "Possono
ottenere autorizzazioni a viaggio a titolo precario  le  imprese  non
titolari di assegnazioni fisse e le imprese titolari di  assegnazioni
fisse gia' utilizzate in misura non inferiore al 70 % nella relazione
di traffico richiesta con assegnazione,  in  quest'ultimo  caso  e  a
scelta della impresa, o  di  una  quota  pari  alla  prima  quota  di
assegnazione fissa o di un ammontare pari a quello che viene comunque
previsto per le imprese non titolari  di  assegnazione  fissa,  fermo
quanto previsto dell'art. 10 comma 3 ". 
  11. All'art. 9 sono aggiunti i seguenti commi: 
    comma 6: "Le imprese devono restituire ai  fini  dell'istruttoria
delle successive domande  -  anche  a  fini  statistici  -  tutte  le
autorizzazioni assegnate incluse quelle non utilizzate appena scaduto
il loro termine di validita'"; 
    comma 7: "Le quantificazioni di cui ai  commi  precedenti  devono
essere considerate per singola tipologia di autorizzazione."