IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ed IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 recante «Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi» e successive modificazioni; Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296 e successive modificazioni, che stabilisce che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno, con decreto, l'indennita' per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi; Visti i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro della sanita' 30 giugno 1986 per la determinazione delle misure delle indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1986, n. 228; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali» e sue successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 Novembre 1992, n. 276 e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1994, n. 277 e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n. 592, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1996 n. 125 e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358, recante regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160 e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2014, concernente la determinazione della misura delle indennita' di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2014, n. 296; Preso atto di quanto comunicato dal Direttore generale salute e consumatori (DGSANCO) della Commissione europea, con nota prot. n. 592884 del 17 aprile 2013, a seguito della ispezione svoltasi in Sicilia, dal 18 al 21 marzo 2013, sullo stato di finanziamento dei programmi di eradicazione della brucellosi in Sicilia, con particolare riguardo al punto 2, in cui e' specificato che l'indennizzo fissato a livello nazionale per gli ovi-caprini supera di molto il valore di mercato, incidendo negativamente sui programmi di risanamento; Considerato che le regioni predispongono, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso; Ritenuto pertanto di non differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero di' questi ultimi eventualmente interessati dai provvedimenti di abbattimento; Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennita' di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale; Ritenuto di procedere alla determinazione per l'anno 2015 della misura delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi; Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota prot. n. 7641 del 9 aprile 2015, riguardo agli aggiornamenti delle indennita' di abbattimento per l'anno 2015, in cui e' individuata, ai fini della determinazione dell'indennizzo, la categoria di ovi-caprini a fine produzione, in cui rientrano gli animali con eta' uguale o maggiore a sei anni; Decreta: Art. 1 Indennizzi previsti per i bovini e bufalini 1. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in € 473,81. 2. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in € 869,00. 3. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, e' stabilita in € 414,65. 4. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita in € 759,89. 5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi. 6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti. 7. La misura delle indennita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 decorre dal 1° gennaio 2015 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2015.