IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                                 ed 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
    
  Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615  recante  «Bonifica  sanitaria
degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi»  e successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 6 della legge 28 maggio  1981,  n.  296  e  successive
modificazioni, che stabilisce  che  il  Ministro  della  sanita',  di
concerto con il Ministro del tesoro e  il  Ministro  delle  politiche
agricole, modifica a gennaio di ogni anno, con decreto,  l'indennita'
per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e  brucellosi  e
degli ovini e caprini infetti da brucellosi; 
  Visti i criteri e le modalita' stabiliti con decreto  del  Ministro
della sanita' 30 giugno 1986 per la determinazione delle misure delle
indennita' di abbattimento dei bovini,  bufalini,  ovini  e  caprini,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1986, n. 228; 
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 recante «Misure per  la  lotta
contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»
e sue successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n.  453,
recante  regolamento  concernente   il   piano   nazionale   per   la
eradicazione della brucellosi  negli  allevamenti  ovini  e  caprini,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  23  Novembre  1992,  n.  276  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651,
recante  regolamento  concernente   il   piano   nazionale   per   la
eradicazione della brucellosi negli  allevamenti  bovini,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  26  novembre  1994,  n.  277  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 15  dicembre  1995,  n.
592, recante  regolamento  concernente  il  piano  nazionale  per  la
eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini  e  bufalini,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  maggio  1996  n.  125   e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n.  358,
recante regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione
della leucosi bovina enzootica, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
10 luglio 1996, n. 160 e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  16  ottobre  2014,
concernente  la  determinazione  della  misura  delle  indennita'  di
abbattimento degli animali della specie  bovina,  bufalina,  ovina  e
caprina per l'anno  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  22
dicembre 2014, n. 296; 
  Preso atto di quanto comunicato dal  Direttore  generale  salute  e
consumatori (DGSANCO) della Commissione europea, con  nota  prot.  n.
592884 del 17 aprile 2013, a  seguito  della  ispezione  svoltasi  in
Sicilia, dal 18 al 21 marzo 2013, sullo stato  di  finanziamento  dei
programmi  di  eradicazione  della   brucellosi   in   Sicilia,   con
particolare riguardo  al  punto  2,  in  cui   e'   specificato   che
l'indennizzo fissato a livello nazionale per gli  ovi-caprini  supera
di molto il valore di mercato, incidendo negativamente sui  programmi
di risanamento; 
  Considerato che le regioni predispongono, in collaborazione con gli
Istituti zooprofilattici  sperimentali  territorialmente  competenti,
specifici piani di sorveglianza  per  la  tubercolosi,  brucellosi  e
leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso; 
  Ritenuto pertanto di non differenziare l'indennizzo  di  bovini  da
allevamento e da riproduzione  rispetto  a  quelli  da  ingrasso,  in
considerazione dell'esiguo numero  di'  questi  ultimi  eventualmente
interessati dai provvedimenti di abbattimento; 
  Considerato  che  le  spese  relative  alla  corresponsione   delle
indennita' di cui trattasi gravano sugli  stanziamenti  previsti  dal
Fondo sanitario nazionale; 
  Ritenuto di procedere alla determinazione  per  l'anno  2015  della
misura delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini infetti
da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e
caprini infetti da brucellosi; 
  Tenuto conto del parere  espresso  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, con nota prot. n. 7641 del 9  aprile
2015, riguardo agli aggiornamenti delle  indennita'  di  abbattimento
per l'anno 2015, in cui e' individuata, ai fini della  determinazione
dell'indennizzo, la categoria di ovi-caprini a  fine  produzione,  in
cui rientrano gli animali con eta' uguale o maggiore a sei anni; 
 
                              Decreta: 
 
    
                               Art. 1 
 
             Indennizzi previsti per i bovini e bufalini 
 
  1. La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da  corrispondere  ai
proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da  tubercolosi,  da
brucellosi e da leucosi  enzootica  dei  bovini  e'  stabilita  in  €
473,81. 
  2. La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere  per
i bovini quando le carni ed  i  visceri  debbono  essere  interamente
distrutti e' stabilita in € 869,00. 
  3. La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da  corrispondere  ai
proprietari dei bufalini abbattuti perche'  infetti  da  tubercolosi,
brucellosi e leucosi, e' stabilita in € 414,65. 
  4. La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere  per
i bufalini quando le carni ed i visceri  debbono  essere  interamente
distrutti, e' stabilita in € 759,89. 
  5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del  50%  per
capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non  superano  i  dieci
capi. 
  6. Nelle tabelle allegate  al  presente  decreto  sono  fissate  le
indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e
bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti. 
  7. La misura delle indennita' di cui ai commi 1, 2, 3 e  4  decorre
dal 1° gennaio 2015 per gli animali  abbattuti  nel  corso  dell'anno
2015.