IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle  imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  46,  concernente
il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo; 
  Visto in particolare il comma 2 dell'art. 17, del predetto  decreto
legislativo n. 46 del 1999 il quale dispone, tra  l'altro,  che  puo'
essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa  di
cui all'art. 156 del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
recante norme in materia ambientale; 
  Visto il comma 3-bis del predetto art. 17 del  decreto  legislativo
n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151,  della  legge
24  dicembre  2007,  n.  244,  il  quale  prevede  che  il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  puo'  autorizzare  la   riscossione
coattiva mediante ruolo di  specifiche  tipologie  di  crediti  delle
societa' per azioni a  partecipazione  pubblica,  previa  valutazione
della rilevanza pubblica di tali crediti; 
  Visto l'art. 7, comma  2,  lettera  gg-ter)  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il
quale prevede che a  decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  la  societa'
Equitalia  s.p.a.,  nonche'  le  societa'  per  azioni  dalla  stessa
partecipate, cessano di  effettuare  le  attivita'  di  accertamento,
liquidazione e riscossione,  spontanea  e  coattiva,  delle  entrate,
tributarie o patrimoniali,  dei  comuni  e  delle  societa'  da  essi
partecipate; 
  Visto l'art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.
35, convertito dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64,  come  modificato
dall'art. 7, comma 7, del decreto-legge 19 giugno  2015,  n.  78,  il
quale, da ultimo, ha disposto il differimento al 31 dicembre 2015 del
termine previsto dalla lettera gg-ter) del comma 2  dell'art.  7  del
decreto-legge n. 70 del  2011,  al  fine  di  favorire  il  compiuto,
ordinato  ed  efficace  riordino  delle  attivita'  di   gestione   e
riscossione delle entrate dei comuni, anche mediante  istituzione  di
un consorzio, che si avvale delle societa' del Gruppo  Equitalia  per
le attivita' di supporto all'esercizio delle funzioni  relative  alla
riscossione; 
  Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e  n.  17628  del  29
agosto 2011, con le quali la Corte di  cassazione,  sezione  III,  ha
stabilito che «per gli effetti di cui al decreto  legislativo  n.  46
del 1999, articoli 17 e 21, salvo che ricorrano i presupposti di  cui
all'art. 17, commi 3-bis e 3-ter,  per  l'iscrizione  a  ruolo  della
tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto  legislativo
n. 152 del 2006, art. 156,  che  costituisce  un'entrata  di  diritto
privato, e' necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente
efficacia esecutiva.»; 
  Considerato che la Societa'  Acea  Ato  2  -  Gruppo  Acea  s.p.a.,
partecipata da Roma Capitale, gestisce il servizio  idrico  integrato
dell'ambito territoriale 2 Lazio (provincia di Roma); 
  Vista la nota del 26 febbraio 2015, con la quale la  Societa'  Acea
Ato  2  -  Gruppo  Acea  s.p.a.,  ha  chiesto  l'autorizzazione  alla
riscossione coattiva dei crediti vantati nei confronti  degli  utenti
del servizio idrico integrato; 
  Viste le note del  Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello
Stato n. 49952 del 18 giugno 2015 e n. 60144 del 27 luglio 2015; 
  Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dalla  Societa'
Acea Ato 2 - Gruppo Acea s.p.a., in quanto relativi  ad  un  servizio
pubblico  essenziale  e   nella   considerazione   che   l'equilibrio
economico-finanziario  del  gestore  del  servizio  idrico  integrato
consenta di assicurare nel tempo  la  sostenibilita'  e  la  qualita'
delle risorse idriche; 
  Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte
di cassazione, che ricorrono i  presupposti  previsti  dall'art.  17,
commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo n. 46 del 1999; 
  Ritenuto che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46, e' autorizzata la riscossione coattiva mediante
ruolo dei crediti vantati dalla Societa' Acea Ato  2  -  Gruppo  Acea
s.p.a., partecipata da Roma Capitale, nei confronti degli utenti  del
servizio idrico integrato. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 settembre 2015 
 
                                                  Il Ministro: Padoan