IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito  con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  come  modificato
dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», il quale demanda  ad  uno  o
piu' decreti del Ministro della Giustizia la fissazione della data  a
decorrere  dalla   quale   le   notificazioni   a   persona   diversa
dall'imputato a norma degli articoli 148, comma  2-bis,  149,  150  e
151, comma 2,  del  codice  di  procedura  penale,  nei  procedimenti
dinanzi ai tribunali  e  alle  corti  di  appello,  debbano  avvenire
esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta  elettronica
certificata risultante da pubblici  elenchi  o  comunque  accessibili
alle  pubbliche  amministrazioni,   secondo   la   normativa,   anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la  trasmissione  e  la
ricezione dei documenti informatici; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia in data  21  febbraio
2011 n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  18  aprile
2011,  recante  «Regolamento  concernente  le  regole  tecniche   per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei  principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2,  del  decreto-legge
29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella  legge  22  febbraio  2010
n.24.»; 
  Verificata  la  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti informatici degli uffici giudiziari  nel  Tribunale  per  i
minorenni di Bologna, nel Tribunale per i minorenni di Perugia, nella
Procura della Repubblica presso  il  Tribunale  per  i  minorenni  di
Caltanissetta e nella Procura della Repubblica  presso  il  Tribunale
per i minorenni di Potenza, come da  comunicazione  del  Responsabile
per i sistemi informativi automatizzati; 
  Rilevata  la  necessita'  di  dare  attuazione  a  quanto  previsto
dall'art. 16 del decreto legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito  con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  come  modificato
dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge di  stabilita'  2013)»  per  il  Tribunale  per  i
minorenni di Bologna, il Tribunale per i  minorenni  di  Perugia,  la
Procura della Repubblica presso  il  Tribunale  per  i  minorenni  di
Caltanissetta e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni  di  Potenza,  limitatamente  al  settore  penale;  sentiti
l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale Forense e i
Consigli   dell'Ordine   degli   Avvocati   di   Bologna,    Ferrara,
Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna,  Reggio  nell'Emilia,
Rimini,  Perugia,  Spoleto,   Terni,   Caltanissetta,   Enna,   Gela,
Lagonegro, Matera e Potenza; 
 
                                Emana 
 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' accertata la funzionalita' dei servizi  di  comunicazione  di
cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese»,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,
come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale dello Stato  (Legge  di  stabilita'  2013)»  presso  il
Tribunale per i minorenni di Bologna, il Tribunale per i minorenni di
Perugia, la Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  per  i
minorenni di Caltanissetta e la Procura della  Repubblica  presso  il
Tribunale per i minorenni di Potenza; 
  2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1,  le  notificazioni  a
persona diversa dall'imputato  a  norma  degli  articoli  148,  comma
2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale,  sono
effettuate esclusivamente per via telematica;