IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Vista la domanda presentata in data  17  dicembre  2014  (prot.  n.
46376) dall'Impresa Scotts France S.a.s. con sede legale in Chemin de
la Sauvegarde 21, BP 92 - 69136 Ecully Cedex  (Francia),  finalizzata
al rilascio dell'autorizzazione del prodotto  fitosanitario  POLYSECT
ULTRA SL a base della sostanza attiva  acetamiprid  come  insetticida
liquido concentrato solubile, secondo la procedura del riconoscimento
reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'Impresa  per  il
rilascio di detta autorizzazione, gia' registrata per lo stesso uso e
con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro, e'  stata
esaminata e valutata positivamente da parte di un Gruppo  di  esperti
che   afferiscono   alla   Commissione   consultiva   dei    prodotti
fitosanitari; 
  Visto  il  successivo  parere  della  Commissione  consultiva   dei
prodotti fitosanitari, acquisito per via telematica che  conferma  le
conclusioni dell'Istituto individuato per la valutazione del prodotto
fitosanitario in questione; 
  Viste le note di cui l'ultima in data  1°  luglio  2015  (prot.  n.
26906) con le  quali  e'  stato  richiesto  all'Impresa  dall'Impresa
Scotts  France  S.a.s..  di  inviare  la  pertinente   documentazione
necessaria a completare il suddetto iter autorizzativo  del  prodotto
fitosanitario; 
  Viste le note di cui l'ultima in data  22  luglio  2015  (prot.  n.
29713)  con  la  quale  l'Impresa  ha  trasmesso  la   documentazione
richiesta   e    necessaria    al    completamento    del    rilascio
dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   del   prodotto
fitosanitario Polysect Ultra SL; 
  Ritenuto pertanto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino  al
30 aprile 2017, data di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza
attiva acetamiprid, come riportato nel reg. (UE) n. 540/2011; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle  tariffe  relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio» 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Scotts France S.a.s. con sede  legale  in  Chemin  de  la
Sauvegarde 21, BP 92 - 69136 Ecully Cedex (Francia) e' autorizzata ad
immettere in commercio il prodotto fitosanitario POLYSECT ULTRA SL, a
base della  sostanza  attiva  acetamiprid  come  insetticida  liquido
concentrato solubile, con la composizione e alle condizioni  indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Il prodotto fitosanitario Polysect Ultra SL e' autorizzato  secondo
la procedura del riconoscimento reciproco, di  cui  all'art.  40  del
Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto  di  riferimento
e' autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole  comparabili
in un altro Stato membro. 
  L'iscrizione e' valida fino al 30 aprile  2017,  data  di  scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva acetamiprid,  come  riportato
nel reg. (UE) n. 540/2011. 
  Il prodotto e' preparato nello stabilimento: Scotts  France  S.a.s.
con sede legale in usine du fourneau, 27580 Bourth (Francia). 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml: 100, 150, 200, 250,
300, 350, 400, 450, 500. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14970. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario,  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi  al  suindicato  prodotto  sono  disponibili  nella
sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari  del
portale www.salute.gov.it. 
    Roma, 7 settembre 2015 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco