IL COMITATO CENTRALE 
       per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche 
      che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi 
 
  Riunitosi nella seduta del 29 settembre 2015; 
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante "Istituzione dell'albo
nazionale  degli  autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi,
disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada"; 
  Visto il decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.  284  recante
"Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del  Comitato
Centrale  per  l'Albo  nazionale  degli  autotrasportatori"  ed,   in
particolare, l'art. 12; 
  Visto il d.P.R. 10 luglio 2009,  n.  123  recante  "Regolamento  di
riorganizzazione  e  funzionamento  della   Consulta   generale   per
l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato Centrale per l'Albo
nazionale degli autotrasportatori"; 
  Visto  il  d.P.R.  9  luglio  2010,  n.  134  recante  "Regolamento
contabile  del  Comitato  Centrale   per   l'Albo   nazionale   degli
autotrasportatori"; 
  Vista la delibera n. 14/2010 del  19  ottobre  2010  recante  norme
sulle modalita' di gestione  delle  risorse  allo  stesso  assegnate,
assunta dal Comitato centrale di intesa con la Direzione generale per
il trasporto autostradale e l'intermodalita'; 
  Visto il d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72 recante  "Regolamento  di
organizzazione del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti"
ed, in particolare, l'art. 6, comma 10; 
  Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2014, n. 140 con il quale e'
stato costituito, per la durata di un triennio, il Comitato  centrale
per l'Albo nazionale degli autotrasportatori; 
  Visto il d.P.C.M. 7 novembre 2014, registrato alla Corte dei  conti
il 9 dicembre 2014, al reg. 1, foglio 4487, con  il  quale  e'  stato
conferito alla dr.ssa Maria Teresa Di Matteo l'incarico  dirigenziale
di livello dirigenziale generale di direzione del  Comitato  centrale
per l'albo nazionale degli autotrasportatori; 
  Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998,  n.  451,  convertito  con
legge 26 febbraio 1999, n . 40 ed, in particolare, l'art. 2, comma  3
che assegna  al  Comitato  centrale  risorse  da  utilizzare  per  la
protezione ambientale e per la sicurezza  della  circolazione,  anche
con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture; 
  Visto l'art. 45 della  legge  23  dicembre  1999  n.  488,  che,  a
decorrere dall'anno 2000, autorizza la spesa annua di risorse per  le
finalita' previste dalle disposizioni normative dianzi citate; 
  Visto il capitolo di spesa  1330  dello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  denominato  "Somma
assegnata al Comitato centrale per  l'Albo  degli  autotrasportatori"
sul quale sono iscritte le risorse sopraindicate, di volta  in  volta
definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini  di
modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento; 
  Vista  la  direttiva  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti prot. n. 0000321 del 17 luglio 2014, registrata dalla Corte
dei conti in data 13 agosto 2014 reg. 1 - fogl. 3340,  con  la  quale
sono state adottate le disposizioni in merito all'impiego delle somme
stanziate sul capitolo 1330 di cui alla legge 40/1999 e di quelle che
risultassero assegnate nel corso del 2014; 
  Vista la delibera adottata dal Comitato centrale n. 01/2014, con la
quale  in  attuazione  della  citata  direttiva  e'  stato  destinato
provvisoriamente l'importo di euro 58.090.060,00, pari al  90%  delle
risorse  assegnate,  ai  sensi  della  legge   40/99   e   successive
modificazioni, al netto delle riduzioni operate in applicazione delle
norme in materia di riduzione e revisione della spesa  pubblica,  per
gli interventi relativi all'anno 2014 a favore delle imprese italiane
e comunitarie di autotrasporto, attraverso  la  stipula  di  apposite
convenzioni  con  le  societa'  che  gestiscono   le   infrastrutture
autostradali, nonche' per la  definizione  di  eventuali  contenziosi
connessi alle procedure di erogazione dei rimborsi; 
  Considerato  che  per  fronteggiare  il   contenzioso   legato   al
meccanismo di calcolo  del  fatturato,  rilevante  per  le  riduzioni
compensate dei pedaggi, si rende necessario accantonare una cifra che
puo' indicativamente stimarsi in euro 100.000,00; 
  Considerato,   quindi,   che   per   favorire   l'utilizzo    delle
infrastrutture  autostradali  da  parte  delle  imprese  italiane   e
comunitarie di autotrasporto di cose, risulta  disponibile  l'importo
di euro 58.090.060,00, dal quale andra' detratto l'importo necessario
per dare copertura alle  spese  occorrenti  a  rendere  operativa  la
presente  delibera,  fermo  restando  quanto  previsto  dalla  citata
direttiva n. 0000321 del 17 luglio 2014 e salve ulteriori  somme  che
dovessero residuare dall'ammontare come sopra preventivato; 
  Considerata la necessita' di stabilire  l'entita'  percentuale  dei
rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi  ai  soggetti  aventi
titolo; 
  Considerato che l'utilizzo della  firma  digitale  rende  possibile
l'invio  al  Comitato  centrale,  attraverso  il  suo  sito  internet
www.alboautotrasporto.it, delle  domande  per  il  conseguimento  del
beneficio delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali; 
  Considerato,  altresi',  che  occorre  stabilire  i  criteri  e  le
modalita'  per  la  presentazione  delle  domande  e  della  relativa
documentazione, ai fini dell'ottenimento delle  riduzioni  compensate
dei pedaggi per i transiti effettuati nell'anno 2014; 
 
                              Delibera: 
 
 
                              Titolo I 
 
 
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DOMANDE PER LE  RIDUZIONI  COMPENSATE  DELLE
        IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI E CONTO PROPRIO 
 
  1. Sono ammesse al beneficio della riduzione compensata le  imprese
di cui al successivo punto 4 che, nel periodo 1° gennaio/31  dicembre
2014, abbiano sostenuto costi per il  pagamento  dei  pedaggi  per  i
transiti  autostradali  effettuati  con  veicoli   Euro   3,   4,   5
appartenenti  alle  classi  B  3,4,5.  La  riduzione  compensata   e'
commisurata al volume complessivo del  fatturato  relativo  ai  costi
sostenuti per il pagamento dei pedaggi nel periodo considerato. 
  2. E', altresi', prevista, per i veicoli di cui  al  punto  1,  una
ulteriore riduzione compensata in relazione al volume complessivo del
fatturato derivante dal costo sostenuto per il pagamento dei  pedaggi
effettuati, nel medesimo periodo, nelle ore notturne con ingresso  in
autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le  ore  02,00,  ovvero  uscita
prima delle ore 06,00. Tale ulteriore riduzione spetta alle  imprese,
alle cooperative, ai consorzi ed alle societa'  consortili,  definite
nel successivo punto 4, che abbiano  realizzato  almeno  il  10%  del
fatturato complessivo aziendale derivante da pedaggi  nelle  predette
ore  notturne,  secondo  le  modalita'  indicate  al  punto  6  della
delibera. Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprieta' divisa,
consorzio, societa' consortile) non soddisfi tale ultima  condizione,
le singole imprese ad esso aderenti che abbiano  comunque  realizzato
almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopracitate  ore  notturne,
possono  beneficiare  dell'ulteriore  riduzione  compensata,  purche'
detto raggruppamento fornisca i dati necessari per l'elaborazione dei
pedaggi notturni delle suddette imprese. 
  3. Le predette riduzioni compensate  sono  concesse  esclusivamente
per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono
applicate  dalle  societa'  di  gestione  dei  sistemi  di  pagamento
differito dei pedaggi sulle  fatture  intestate  ai  soggetti  aventi
titolo alla riduzione. 
  4. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono  essere
richieste: 
  a) dalle imprese che, alla data del 31  dicembre  2013  ovvero  nel
corso dell'anno 2014, risultavano iscritte all'Albo  nazionale  delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di  cose
per conto di terzi, di cui all'art. 1 della legge 6 giugno  1974,  n.
298; 
  b) dalle  cooperative  aventi  i  requisiti  mutualistici,  di  cui
all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, dai consorzi e
dalle societa' consortili costituiti a norma del Libro V,  titolo  X,
capo I, sez. II e II-bis del  codice  civile,  aventi  nell'  oggetto
l'attivita' di autotrasporto, iscritti  al  predetto  Albo  nazionale
alla data del 31 dicembre 2013 ovvero durante il 2014. 
  c) dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi e dai
raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione Europea  che,
alla data del 31 dicembre  2013  ovvero  nel  corso  dell'anno  2014,
risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai  sensi  del
regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992. 
  d) dalle  imprese  e  dai  raggruppamenti  aventi  sede  in  Italia
esercenti attivita' di autotrasporto in conto proprio che, alla  data
del 31 dicembre 2013, ovvero nel corso  dell'anno  2014,  risultavano
titolari di apposita licenza in conto  proprio  di  cui  all'art.  32
della legge 298 del 6  giugno  1974,  nonche'  dalle  imprese  e  dai
raggruppamenti aventi sede in altro Paese  dell'Unione  europea,  che
esercitano l'attivita' di autotrasporto in conto proprio. 
  Le imprese, le cooperative, i consorzi  e  le  societa'  consortili
iscritte all'Albo nazionale a decorrere dal 1° gennaio  2014  nonche'
le imprese, le cooperative,  i  consorzi  e  le  societa'  consortili
titolari di licenza per il conto proprio a decorrere dal  1°  gennaio
2014  possono  richiedere  di  essere  ammesse  al  beneficio   delle
riduzioni compensate di cui sopra per i  soli  transiti  autostradali
effettuati successivamente alla data di  iscrizione  all'Albo  ovvero
dopo la data di rilascio della licenza in conto proprio. 
  5. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica  secondo  i
seguenti criteri: 
  a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da  ciascun
soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei
pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti coefficienti: 
  • 1,00 per i veicoli Euro 3; 
  • 2,00 per i veicoli Euro 4; 
  • 2,50 per i veicoli Euro 5 e superiori; 
  b) applicazione ai seguenti scaglioni di  fatturato  globale  annuo
delle  percentuali  di  riduzione  compensata  secondo  il   seguente
prospetto: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  6. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2  e'  pari  al
10%  dei  valori  percentuali  riportati  nella  tabella  di  cui  al
precedente punto 5,  calcolata  sul  fatturato  relativo  ai  pedaggi
notturni. 
  7. Per i richiedenti che si sono avvalsi di  sistemi  di  pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il  1°  gennaio
2014, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data  a  partire
dalla quale tale utilizzo ha avuto inizio. 
  8. Nel caso l'ammontare complessivo  delle  riduzioni  applicabili,
risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa' concessionarie  al
Comitato centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori,  risultasse
superiore alle disponibilita', lo stesso Comitato provvede al calcolo
del  coefficiente  determinato  dal  rapporto  tra  lo   stanziamento
disponibile e la somma complessiva delle  riduzioni  richieste  dagli
aventi  diritto.  Analogamente  il  Comitato  centrale  provvede   al
ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo
delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato  come  da
disposizioni di cui ai precedenti  punti  5  e  6,  non  pervenga  ad
esaurire l'ammontare disponibile. Tale coefficiente,  applicato  alle
percentuali  di  riduzione,  fornisce  il  valore  aggiornato   delle
percentuali stesse. 
  9. A pena di esclusione dal diritto, a partire dalle ore  9,00  del
06 ottobre 2015 e fino alle ore 14,00 del 06 novembre 2015 le imprese
di autotrasporto in conto terzi e  quelle  in  conto  proprio  aventi
titolo, interessate alle riduzioni compensate di cui ai punti 1 e  2,
provvedono a compilare e a presentare la  domanda  esclusivamente  in
via telematica. La  compilazione  deve  avvenire,  inserendo  i  dati
necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del
sito internet www.alboautotrasporto.it. Allo  scopo  di  guidare  gli
utenti, affinche' detta compilazione avvenga in maniera corretta,  il
Comitato centrale rende disponibile  sul  proprio  sito  internet  un
manuale utente. 
  10. Nella domanda per il conto terzi ed  in  quella  per  il  conto
proprio, devono figurare, a  pena  di  inammissibilita',  i  seguenti
dati: 
  a) denominazione e sede dell'impresa che richiede il beneficio; 
  b) generalita'  del  titolare,  del  rappresentante  legale  o  del
procuratore che la sottoscrive in formato elettronico; 
  c) sottoscrizione da parte del titolare, ovvero del  rappresentante
legale dell'azienda o di un suo procuratore, con la  procedura  della
firma elettronica descritta nel successivo punto  13  della  presente
delibera. Attraverso questa sottoscrizione, ai sensi dell'art. 13 del
D.lgvo  196  del  30.6.2003  ovvero  del  Regolamento  n.  1072/2009,
l'autore autorizza il Comitato centrale e la Societa' Autostrade  per
l'Italia e Telepass S.p.A. al trattamento dei propri dati  personali,
al  fine  di  consentire  la  lavorazione  delle  pratiche   per   il
riconoscimento del beneficio richiesto; 
  d) per le imprese o  raggruppamenti  aventi  sede  in  altro  Paese
dell'U.E., il numero e la data di rilascio della licenza  comunitaria
ottenuta ai sensi del Regolamento CEE 881/1992 del 26 marzo 1992.  La
copia  cartacea  della  licenza  comunitaria  dovra'  essere  spedita
soltanto su richiesta  del  Comitato  centrale  e  con  le  modalita'
specificate da detto organismo. 
  In aggiunta a quanto sopra, le imprese in conto terzi e  quelle  in
conto proprio devono fornire gli elementi di cui, rispettivamente, ai
titoli II e III della presente delibera. 
  11. In merito alla compilazione in via telematica del prospetto dei
veicoli, l'istante, negli appositi campi, deve inserire  per  ciascun
mezzo  a  motore  la  targa,  la   classificazione   ecologica   Euro
(esclusivamente Euro 3, Euro 4, Euro 5 e superiore, tenendo  presente
la normativa di  riferimento  riportata  in  allegato  alla  presente
delibera) ed il numero dell'apparato telepass  ovvero  della  tessera
viacard ad esso abbinato  nell'anno  2014  (Il  numero  dell'apparato
Telepass o della Tessera Viacard deve essere formato da 20  caratteri
numerici; qualora  il  numero  di  tali  apparati  dovesse  risultare
inferiore a 20 occorre inserire tanti zeri iniziali fino ad  arrivare
a 20 caratteri complessivi). 
  In  alternativa  all'inserimento  manuale  dei  suddetti  dati,  le
informazioni obbligatorie relative: 
  a) al prospetto veicoli; 
  b) ai soci appartenenti a  raggruppamenti,  di  cui  al  successivo
punto 22, lett.a) della delibera; 
  c) ai raggruppamenti in conto terzi che associano imprese  italiane
o comunitarie che esercitano attivita' di trasporto in conto proprio,
di cui al successivo punto 22, lett. b) della delibera; 
  d)  ai  raggruppamenti  di  cui  facciano  parte  imprese  italiane
titolari di licenza per il trasporto in conto proprio e/o comunitarie
che eseguono il trasporto in conto  proprio,  di  cui  al  successivo
punto 26 della delibera; 
  potranno essere fornite al Comitato Centrale utilizzando l'apposita
applicazione  presente  nel  sito  internet  dell'Albo,  nel  formato
previsto dai tracciati allegati alla presente delibera. 
  12. L'impresa che intenda chiedere la misura sia per il conto terzi
che per il conto proprio presenta un'unica  domanda  inserendo  nelle
apposite maschere i dati necessari per accedere ai predetti benefici. 
  13. Terminata la  compilazione  sul  sito  internet  dell'Albo,  la
domanda, a pena di inammissibilita', deve essere firmata  in  formato
elettronico  dal   titolare,   ovvero   dal   rappresentante   legale
dell'azienda o da un suo procuratore;  a  tal  fine,  l'impresa  deve
dotarsi dell'apposito kit per la firma digitale (smart card  o  token
usb) distribuito dai  certificatori  abilitati  iscritti  nell'elenco
pubblico previsto dall'art. 29, comma 1 del D.lgvo 7 marzo  2005,  n.
82, (es. Poste, Infocamere, ecc...). L'apposizione  di  questa  firma
con le modalita' sopra indicate,  determina  il  completamento  della
domanda che, da quel momento, assume valore legale con le conseguenti
responsabilita' previste dall'art. 76 del d.P.R  del  28.12.2000,  n.
445, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsita' in atti. 
  14.  Il  pagamento  della  marca  da  bollo  va  eseguito   tramite
bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per  l'autotrasporto).  Al
termine della compilazione in  formato  elettronico,  l'impresa  deve
inserire negli appositi campi gli estremi  del  versamento  (data  di
effettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio  postale),
sui quali il Comitato centrale effettuera' gli opportuni riscontri. A
tal fine l'impresa e' tenuta a conservare la ricevuta  del  pagamento
(da non inviare al Comitato centrale), per esibirla a  richiesta  del
medesimo Comitato. 
  15.  Le  riduzioni  dei  pedaggi  si  applicano  per   i   percorsi
autostradali per i quali risulta adottato, alla data del  1°  gennaio
2014, il sistema di classificazione dei  veicoli  basato  sul  numero
degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso. 
  16. Il fatturato annuale  a  cui  vanno  commisurate  le  riduzioni
compensate  dei  pedaggi   e'   calcolato   unicamente   sulla   base
dell'importo lordo dei  pedaggi  relativi  ai  transiti  autostradali
effettuati con veicoli appartenenti alle classi B3, B4 e B5 nell'anno
2014, per i quali le societa' concessionarie abbiano  emesso  fattura
entro il 30 aprile 2015. 
  17.  Le  societa'  concessionarie  danno  seguito  ai  rimborsi  ai
soggetti  aventi  titolo,  secondo  le   modalita'   previste   dalle
convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato Centrale. 
 
                              Titolo II 
 
 
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA  DELLE
                IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI 
 
  18. In aggiunta agli elementi  indicati  al  precedente  punto  10,
l'impresa di autotrasporto per conto  di  terzi  che  intende  fruire
delle riduzioni compensate, deve fornire  le  ulteriori  informazioni
indicate nei successivi punti da 19 a  23.  La  mancanza  o  l'errata
indicazione di una  di  queste  informazioni,  comporta  l'esclusione
totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso. 
  19. Le imprese di autotrasporto per conto di terzi devono  inserire
negli appositi spazi del  sito  internet  del  Comitato  centrale  le
informazioni di seguito elencate: 
  -  numero,  data  di   iscrizione   e   di   eventuale   cessazione
dell'iscrizione all'Albo degli  autotrasportatori  del  soggetto  che
richiede il beneficio; 
  - le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea  devono
indicare il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria; 
  - societa'  autostradale/i  concessionaria/e  che  gestisce/ono  il
sistema automatizzato di pagamento  a  riscossione  differita  ed  il
relativo/i codice/i  di  fatturazione  intestato/i  al  soggetto  che
richiede il beneficio. Il codice o i codici  di  fatturazione  devono
essere indicati nella loro interezza, che per la Societa'  Autostrade
consiste in nove cifre; 
  - per ciascun veicolo a motore, per il quale si chiede la riduzione
compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della
categoria  (Euro  3,  Euro  4,  Euro  5  o  superiore),  del   numero
dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato
nell'anno 2014. Tale indicazione dovra'  avvenire  con  le  modalita'
indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di  veicoli  a
motore per i quali e' chiesta la riduzione. 
  20.  Le  imprese  iscritte  all'Albo  nel  corso  del  2014  devono
indicare, in un'apposita  maschera,  se  tale  iscrizione  sia  stata
ottenuta ai sensi  dell'  articolo  12  della  legge  n.  298/1974  o
dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede. 
  21. Le imprese o i raggruppamenti aventi sede  in  un  altro  Paese
dell'Unione europea, che abbiano ottenuto una licenza comunitaria nel
corso dell'anno 2014, devono  indicare  in  un'apposita  maschera  se
trattasi di primo  rilascio  ovvero  di  rinnovo  di  una  precedente
licenza. 
  22. I  raggruppamenti  italiani  (cooperative,  consorzi,  societa'
consortili) iscritti all'Albo nazionale  degli  autotrasportatori  di
cose per conto di terzi,ed i raggruppamenti  esteri  aventi  sede  in
altro Paese dell'U.E., titolari di licenza comunitaria, sono chiamati
ad osservare le seguenti disposizioni: 
  a)  i  raggruppamenti  formati  esclusivamente  da  soci   iscritti
all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di  terzi,  ovvero
da imprese titolari di licenza comunitaria con sede  in  altro  Paese
dell'U.E.,   devono    specificare    nell'apposita    maschera    la
denominazione, il numero e  la  data  di  iscrizione  all'Albo  degli
autotrasportatori dei rispettivi soci  italiani  o,  per  le  imprese
U.E., il numero e  la  data  di  rilascio  delle  rispettive  licenze
comunitarie; 
  b) i raggruppamenti tra i cui soci compaiano anche imprese italiane
e/o comunitarie che effettuino trasporti in conto proprio o  iscritte
al registro delle imprese per attivita' diverse dall'autotrasporto di
cose per conto di terzi, devono indicare nell'apposita  maschera  del
sito internet dell'Albo, la  parte  del  fatturato  autostradale  del
raggruppamento ottenuta con detti viaggi eseguiti dai veicoli di tali
aziende, affinche' il relativo importo venga scorporato  in  sede  di
quantificazione  del  beneficio  richiesto.  Per  ciascuno  dei  soci
italiani titolari di  licenza  in  conto  proprio  o  comunitari  che
esercitano attivita' di trasporto in conto proprio, il raggruppamento
procede ad elencarli evidenziandone il fatturato in pedaggi  maturato
nel corso del 2014, sulla base  del  quale  sara'  loro  riconosciuto
l'ammontare della riduzione. Resta fermo che  per  le  imprese  socie
iscritte all'Albo degli  autotrasportatori  e  per  quelle  straniere
titolari di  licenza  comunitaria,  il  raggruppamento  e'  tenuto  a
fornire, negli appositi campi, le informazioni di cui alla precedente
lettera a). 
  23. Le imprese che hanno aderito  o  cessato  di  aderire  a  forme
associate nel corso dell'anno 2014 debbono  presentare  una  distinta
domanda  a  loro  nome,  per  i  transiti  effettuati  nei   periodi,
rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla  cooperativa,
al consorzio od alla  societa'  consortile,  ovvero  successivi  alla
cessazione del rapporto associativo. 
 
                             Titolo III 
 
 
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA  DELLE
               IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO PROPRIO 
 
  24. In aggiunta agli elementi  indicati  al  precedente  punto  10,
l'impresa di autotrasporto in conto proprio interessata a  richiedere
le  riduzioni  compensate  deve  fornire  le  ulteriori  informazioni
indicate nei successivi  punti  25  e  26.  La  mancanza  o  l'errata
indicazione di  una  di  queste  informazioni  comporta  l'esclusione
totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso. 
  25. Le imprese di autotrasporto in conto  proprio  devono  inserire
negli appositi spazi del  sito  internet  del  Comitato  Centrale  le
informazioni di seguito elencate: 
  - numero e data di rilascio della licenza in conto proprio, di  cui
e' titolare il richiedente; 
  - societa'  autostradale/i  concessionaria/e  che  gestisce/ono  il
sistema automatizzato di pagamento  a  riscossione  differita  ed  il
relativo/i codice/i  di  fatturazione  intestato/i  al  soggetto  che
richiede il beneficio. Il codice o i codici  di  fatturazione  devono
essere indicati nella loro interezza, che per la Societa'  Autostrade
consiste in nove  cifre.  Al  fine  di  agevolare  le  operazioni  di
individuazione/riconoscimento dei codici, e' opportuno che  l'impresa
richiedente alleghi copia  di  una  fattura  per  ognuno  dei  codici
indicati nella domanda; 
  - per ciascun veicolo a motore, per il quale si chiede la riduzione
compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della
categoria  (Euro  3,  Euro  4,  Euro  5  o  superiore),  del   numero
dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato
nell'anno 2014. Tale indicazione dovra'  avvenire  con  le  modalita'
indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di  veicoli  a
motore per i quali e' chiesta la riduzione. 
  26. I raggruppamenti che associano  imprese  italiane  titolari  di
licenza per  il  trasporto  in  conto  proprio  e/o  comunitarie  che
effettuano il trasporto in conto proprio devono compilare un'apposita
maschera, nella quale elencano le imprese associate  ed  il  relativo
fatturato autostradale realizzato da ognuna di queste nel 2014, sulla
base del quale sara' calcolato la riduzione  spettante  alla  singola
impresa. 
  27. La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi  titolo,
secondo le modalita' previste  dalla  convenzione  stipulata  tra  la
stessa societa' ed il Comitato Centrale. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 settembre 2015 
 
                                             Il presidente: Di Matteo