LA COMMISSIONE 
 
  su proposta del Commissario delegato per  il  settore,  Consigliere
Salvatore Vecchione, 
  Premesso: 
    che, con  nota  del  4  marzo  2015,  il  Collegio  notarile  dei
Distretti riuniti di Cagliari, Lanusei  e  Oristano  trasmetteva,  ai
fini  della  relativa  valutazione  di  idoneita'  da   parte   della
Commissione, una  bozza  di  "Codice  di  autoregolamentazione  delle
astensioni dall'esercizio della funzione di notaio" (adottato in data
28 febbraio 2015); 
    che, con nota del 10 marzo 2015, il Comitato dei collegi notarili
della Sardegna trasmetteva, ai fini  della  relativa  valutazione  di
idoneita' da  parte  della  Commissione,  una  bozza  di  "Codice  di
autoregolamentazione delle astensioni dall'esercizio  della  funzione
di notaio" (adottato in data 6 marzo 2015); 
    che, con nota  del  9  aprile  2015,  le  Associazioni  nazionali
A.I.N.C., AS.I.G.N., Federnotai e  Notaract  trasmettevano,  ai  fini
della relativa valutazione di idoneita' da parte  della  Commissione,
una  bozza  di  "Codice  di  autoregolamentazione  delle   astensioni
collettive dalle funzioni  e/o  dalle  attivita'  svolte  dai  notai"
(adottato in data 7 aprile 2015); 
    che, rispettivamente, in data 19 marzo e 16 aprile 2015, i  testi
dei  Codici  presentati  venivano  trasmessi   al   Ministero   della
giustizia, al Procuratore generale della Repubblica presso  la  Corte
d'appello di  Cagliari,  al  Procuratore  generale  della  Repubblica
presso la Corte d'appello  di  Roma  e  al  Consiglio  nazionale  del
notariato, al fine di acquisire un eventuale parere  in  merito,  con
riguardo alle attribuzioni di rispettiva competenza; 
    che, con nota del 24 marzo 2015 (atto pervenuto in data 26  marzo
2015), il Procuratore  generale  della  Repubblica  presso  la  Corte
d'appello di Cagliari esprimeva parere contrario ad  una  valutazione
di idoneita' di un "Codice di autoregolamentazione  delle  astensioni
dall'esercizio delle funzioni di Notaio", rilevando che  le  funzioni
notarili:   "ancorche'   di   natura   pubblicistica...tuttavia   non
costituiscono servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della
legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, non essendo
dirette  a  garantire  il  godimento  dei  beni  primari  di  rilievo
costituzionale ivi tassativamente indicati al comma 1"; 
    che, con nota del 5 maggio 2015 (atto pervenuto in data 6  maggio
2015), il Procuratore  generale  della  Repubblica  presso  la  Corte
d'appello di Roma esprimeva parere positivo sullo schema  di  "Codice
di autoregolamentazione delle astensioni  collettive  dalle  funzioni
e/o  attivita'  svolte  dai  Notai",  evidenziando,  con  favore,  il
bilanciamento  "delle  contrapposte  esigenze   della   categoria   e
dell'utenza: quest'ultima..al centro di  un  apprezzabile  nucleo  di
tutele..."; 
    che, con nota del 22 maggio 2015 (atto pervenuto in  pari  data),
il  Ministero  della  giustizia  evidenziava  l'inaccoglibilita'  del
proposto Codice di autoregolamentazione, ritenendo  che:"le  funzioni
di notaio ed i  servizi  che  questi  rende  alla  collettivita'  non
rientrano in nessuna delle categorie di servizi  pubblici  essenziali
individuate dall'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146"; 
    che, con note del 10 giugno  2015  (atti  pervenuti  in  data  11
giugno 2015), il Consiglio nazionale del notariato, in relazione alle
due bozze di Codici  trasmessi,  precisava  che:  "..l'esercizio  del
diritto  costituzionale  di  astensione  collettiva  dei  notai  puo'
considerarsi rientrare nella disciplina della  legge  n.  146/90,  in
quanto  potenzialmente  idoneo   a   ledere   diritti   fondamentali,
costituzionalmente tutelati,  dei  cittadini....cosi'  da  richiedere
l'attivazione dello specifico strumento giuridico.." ; 
    che, con nota dell'8 giugno 2015, perveniva alla Commissione,  da
parte del Sindacato  Sociale  notarile,  l'adesione  alla  bozza  del
"Codice di autoregolamentazione delle astensioni dall'esercizio della
funzione di notaio", presentato dal  Comitato  dei  collegi  notarili
della Sardegna; 
    che, in data 19 giugno 2015, il Commissario delegato al  settore,
a  fronte  dei  diversi  testi  pervenuti  e  di  alcune  sostanziali
divergenze nei contenuti degli  stessi,  provvedeva  a  convocare  in
audizione   tutti   i    soggetti    promotori    dei    Codici    di
autoregolamentazione presentati; 
    che, nel corso dell'audizione, il Commissario delegato al settore
formulava alcune  osservazioni  di  merito  relativamente  ai  Codici
pervenuti,   in   particolare:   1)   sulla    legittimazione    alla
proclamazione; 2) sulla durata massima  delle  astensioni;  3)  sugli
effetti  delle  stesse  e   sulla   corretta   individuazione   delle
prestazioni indispensabili; 
    che, sempre in sede di  audizione,  il  Commissario  delegato  al
settore evidenziava, ai rappresentanti degli  Organismi  intervenuti,
la necessita', per ragioni di opportunita', di addivenire ad un testo
unico condiviso che potesse disciplinare le modalita'  di  astensione
dall'esercizio delle attivita' e/o funzioni dei Notai; 
    che, successivamente, con nota del 9  luglio  2015,  il  Collegio
notarile dei Distretti riuniti di Cagliari, Lanusei  e  Oristano,  il
Comitato dei collegi notarili della Sardegna, l'Associazione italiana
notai  cattolici,   l'Associazione   Italiana   giovani   notai,   la
Federnotai, il Notaract e il Sindacato Sociale notarile, recependo le
osservazioni formulate in sede  d'audizione,  presentavano  un  nuovo
testo unitario di "Codice di  autoregolamentazione  delle  astensioni
collettive dalle funzioni  e/o  dalle  attivita'  svolte  dai  Notai"
(adottato in data 8 luglio 2015); 
    che, pertanto, la Commissione, nella seduta del 13  luglio  2015,
procedeva ad esaminare il testo del Codice adottato in data 8  luglio
2015, senza formulare alcuna osservazione nel merito; 
    che la Commissione, nella stessa data, provvedeva  a  trasmettere
il predetto Codice alle associazioni  dei  consumatori,  al  fine  di
acquisire il relativo parere, disposto dall'art. 13, comma 1, lettera
a),  della  legge  n.  146  del  1990,  e  successive  modificazioni,
assegnando il termine di 10 giorni; 
    che, decorso il termine di 10  giorni  assegnato,  non  perveniva
alcun parere da parte dell'Associazioni dei consumatori; 
  Considerato: 
    che la  legge  n.  146  del  1990,  e  successive  modificazioni,
all'art.  1,  commi  1  e  2,  definisce,  quali   servizi   pubblici
essenziali, quelli volti a garantire il godimento dei  diritti  della
persona, costituzionalmente tutelati, alla liberta', alla vita e alla
salute; 
    che, nella nota di accompagnamento al  testo  del  Codice,  viene
evidenziata la necessita'  di  intendere  il  diritto  alla  liberta'
costituzionalmente tutelata, richiamata dall'art. 1, comma  2,  della
legge 146 del 1990, e  successive  modificazioni,  come  una  nozione
volutamente ampia ed inclusiva; 
    che, peraltro, l'attivita' notarile e' prestata per il compimento
di numerosi atti, giuridicamente rilevanti  (quali,  ad  esempio,  la
procura), attraverso i quali si consente a soggetti terzi l'esercizio
di diritti e  l'assunzioni  di  obbligazioni  per  conto  di  persone
incapaci di intendere e volere, al fine di tutelare,  indirettamente,
le stesse esigenze di vita quotidiana dei soggetti  rappresentati  e,
quindi, in ultima analisi, il loro diritto alla vita e alla salute; 
    che, inoltre,  l'amministrazione  della  giustizia  coinvolge  in
numerosi casi l'attivita' dei notai, sia in ambito civile  (attivita'
di GOA o Giudice ausiliario) che in ambito penale (funzioni  delegate
nei procedimenti penali); 
    che, pertanto, la  Commissione,  condividendo  le  argomentazioni
sostenute dalle Associazioni e dai Consigli/collegi notarili, nonche'
dal Procuratore generale della Repubblica presso la  Corte  d'appello
di Roma e dal Consiglio nazionale del notariato, 
    ritiene che le  attivita'  svolte  dai  notai  debbano  ritenersi
assoggettabili all'ambito di applicazione  della  legge  n.  146  del
1990, e successive modificazioni; 
    che la legge n. 83 del 2000  ha  espressamente  incluso,  con  il
disposto dell'art. 2 (divenuto art. 2-bis  della  legge  n.  146  del
1990), nel campo di applicazione della normativa in questione,  anche
le astensioni  collettive  dalle  prestazioni  poste  in  essere  dai
professionisti; 
    che il comma 1 dell'art. 2-bis della legge n.  146  del  1990,  e
successive modificazioni, prevede l'obbligo, nel caso  di  astensioni
collettive dei professionisti, del  "rispetto  di  misure  dirette  a
consentire l'erogazione  delle  prestazioni  indispensabili"  di  cui
all'art. 1 ed afferma che  la  Commissione  "promuove  l'adozione  da
parte delle associazioni e degli organismi  di  rappresentanza  delle
categorie  interessate,  di  codici   di   autoregolamentazione   che
realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento  con
i diritti della persona costituzionalmente tutelati"; 
    che gli stessi Codici devono, in ogni caso, prevedere un  termine
di preavviso non inferiore  a  dieci  giorni,  nonche'  l'indicazione
della durata  e  delle  motivazioni  dell'astensione  collettiva,  e,
devono, altresi', "assicurare in ogni caso un livello di  prestazioni
compatibile con le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 1"; 
    che  il  "Codice   di   autoregolamentazione   delle   astensioni
collettive dalle funzioni  e/o  dalle  attivita'  svolte  dai  notai"
contiene: 
      l'indicazione di un preavviso di "almeno quindici  giorni"  per
le astensioni dei notai, nonche' l'indicazione della relativa  durata
e delle motivazioni (art. 2, comma 2); 
      la fissazione del termine di cinque giorni per la comunicazione
della revoca dell'astensione, al fine di  evitare  il  c.d.  "effetto
annuncio" (art. 2, comma 3); 
      la  determinazione  della  durata  massima   del   periodo   di
astensione (art. 2, comma 6); 
      la previsione di un intervallo di  tempo  (15  giorni)  tra  il
termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva (art.
2, comma 6); 
      l'obbligo di  effettuare  apposita  comunicazione  al  pubblico
(almeno  5  giorni  prima  dell'astensione)  circa  le  modalita'  di
effettuazione dello sciopero  e  l'orario  di  apertura  degli  studi
durante l'astensione (art. 3); 
      gli effetti dell'astensione (art. 4); 
      l'individuazione analitica dei  servizi  minimi  essenziali  da
garantire durante  l'astensione,  tra  i  quali:  il  ricevimento  di
testamenti pubblici e segreti; il ricevimento di atti di protesto, lo
svolgimento  di  attivita'  di  GOA  e/o   Giudice   ausiliario,   lo
svolgimento di attivita' nei procedimenti penali, etc (art. 5); 
  che, pertanto,  l'insieme  delle  norme  contenute  nel  Codice  di
autoregolamentazione  in   esame,   in   ordine   ai   vari   profili
dell'esercizio del diritto di astensione dei Notai, si puo'  ritenere
coerente con le regole  dettate  dalla  legge  n.  146  del  1990,  e
successive modificazioni, nonche' con  gli  orientamenti  applicativi
risultanti dalle delibere della Commissione; 
  Valuta idoneo: 
      ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n.  146
del   1990,   e   successive    modificazioni,    il    "Codice    di
autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle  funzioni  e/o
dalle attivita' svolte dai notai", in tutte le sue parti; 
 
                               Dispone 
 
  la comunicazione della  presente  delibera  Collegio  notarile  dei
Distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, dal  Comitato  dei
collegi notarili della  Sardegna,  dall'Associazione  italiana  notai
cattolici,   dall'Associazione   italiana   giovani   notai,    dalla
Federnotai,  dal  Notaract  e  dal  Sindacato  sociale  notarile,  al
Ministero della giustizia, al Procuratore generale  della  Repubblica
presso la  Corte  d'appello  di  Roma,  al  Consiglio  nazionale  del
notariato, nonche', ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera n), della
legge n. 146 del 1990,  e  successive  modificazioni,  ai  Presidenti
delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Dispone, inoltre, 
      la pubblicazione  del  "Codice  di  autoregolamentazione  delle
astensioni collettive dalle funzioni e/o dalle attivita'  svolte  dai
notai" e della  presente  delibera  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana, nonche' l'inserimento dei predetti atti sul sito
Internet della Commissione. 
        Roma, 14 settembre 2015 
 
                                                Il presidente: Alesse