IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la  disciplina  della
produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali
di moltiplicazione e da orto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  30  dicembre  2010,  n.  267,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  11
febbraio  2011,  recante  «Attuazione  della  direttiva  2009/145/CE,
recante  talune  deroghe  per  l'ammissione  di  ecotipi  e  varieta'
orticole  tradizionalmente  coltivate  in  particolari  localita'   e
regioni e  minacciate  da  erosione  genetica,  nonche'  di  varieta'
orticole  prive  di  valore  intrinseco  per  la  produzione  a  fini
commerciali  ma  sviluppate  per  la   coltivazione   in   condizioni
particolari per la commercializzazione di sementi di tali  ecotipi  e
varieta'»; 
  Visto il decreto ministeriale del  18  settembre  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  10  dicembre
2012, recante disposizioni applicative  del  decreto  legislativo  30
dicembre 2010, n.  267,  per  cio'  che  concerne  le  modalita'  per
l'ammissione al Registro nazionale delle varieta' di specie ortive da
conservazione e delle varieta'  di  specie  ortive  prive  di  valore
intrinseco  e  sviluppate   per   la   coltivazione   in   condizioni
particolari; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 13 febbraio 2014,  registrato  alla  Corte  dei  Conti,
recante individuazione  degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale; 
  Vista la nota della Regione Emilia Romagna, del 3 luglio 2015,  con
la quale e' stato espresso  parere  favorevole  all'iscrizione  delle
varieta' di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per
la coltivazione in condizioni particolari di seguito indicate; 
  Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta'  dei
prodotti sementieri, fino al 31 dicembre 2015, le varieta' di  specie
ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in
condizioni particolari sotto riportate: 
 
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|          |             |                      | Responsabile della|
|  Codice  |             |                      | conservazione in  |
|   SIAN   |    Specie   |     Denominazione    |      purezza      |
+==========+=============+======================+===================+
|   3618   |   Anguria   |       di Faenza      |   ARCOIRIS s.r.l  |
+----------+-------------+----------------------+-------------------+
|   3619   |    Sedano   |  Gigante di Romagna  |  ARCOIRIS s.r.l.  |
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